§ 42.1.i - Legge 3 luglio 1970, n. 500.
Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.1 disciplina generale
Data:03/07/1970
Numero:500


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 42.1.i - Legge 3 luglio 1970, n. 500. [1]

Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

(G.U. 16 luglio 1970, n. 178)

 

     Art. 1. [2]

     Il termine di durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli previsto dall'art. 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, è prorogato al 31 dicembre 1971, soltanto per la normale amministrazione.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo modificato dall'art. 1 del D.L. 6 luglio 1971, n. 439.