§ 41.9.55 - Legge 23 gennaio 1968, n. 20.
Disposizioni straordinarie riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e delle provincie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:23/01/1968
Numero:20


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1 gennaio 1967 l'indennità accessoria, anche se concessa con diversa denominazione, qualora sia stata percepita dai dipendenti dei comuni e delle [...]
Art. 2.      E' fatto divieto ai comuni e alle province di concedere ai propri dipendenti qualsiasi ulteriore nuova indennità non prevista da particolari disposizioni di legge
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 41.9.55 - Legge 23 gennaio 1968, n. 20. [1]

Disposizioni straordinarie riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e delle provincie.

(G.U. 9 febbraio 1968, n. 35)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1 gennaio 1967 l'indennità accessoria, anche se concessa con diversa denominazione, qualora sia stata percepita dai dipendenti dei comuni e delle provincie al 31 dicembre 1964, in virtù di provvedimenti delle rispettive amministrazioni, è ripristinata nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'importo stabilito al 31 dicembre 1964, a titolo di assegno personale non pensionabile, riassorbibile per effetto dei successivi aumenti degli stipendi e dei salari a qualsiasi titolo dovuti. Allo stesso titolo è mantenuta l'indennità se ancora corrisposta alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il ripristino di cui al comma precedente è limitato alla parte della suddetta indennità che non sia tuttora corrisposta ad altro titolo.

     Per i dipendenti il cui trattamento retributivo globale - non comprese in esso le indennità per carico di famiglia e l'indennità integrativa speciale - non superi un milione e 300 mila lire annue, il riassorbimento dell'assegno personale avverrà in ragione del 50 per cento di ciascun aumento retributivo.

 

          Art. 2.

     E' fatto divieto ai comuni e alle province di concedere ai propri dipendenti qualsiasi ulteriore nuova indennità non prevista da particolari disposizioni di legge.

     I provvedimenti di concessione adottati in violazione del divieto previsto nel comma precedente sono nulli. Gli amministratori e i segretari comunali e provinciali non possono emettere i relativi titoli di spesa ed i tesorieri hanno comunque l'obbligo di non darvi corso. Gli amministratori e i segretari che, ciò nonostante, abbiano emesso i titoli di spesa e i tesorieri che abbiano effettuato i pagamenti sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate, e il prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita.

     Nella stessa responsabilità incorrono i componenti degli organi di controllo che abbiano approvato le relative deliberazioni. Il Ministero dell'interno promuove il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.