§ 41.9.53 - Legge 22 aprile 1964, n. 307.
Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:22/04/1964
Numero:307


Sommario
Art. 1.      A favore dei titolari al 1° gennaio 1963 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è concessa una indennità una volta tanto di [...]
Art. 2.      L'indennità una volta tanto prevista dal precedente articolo compete, nella misura stabilita dal successivo comma, anche ai titolari al 1° gennaio 1964 di pensioni a [...]
Art. 3.      Nel caso di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed ente locale, la spesa relativa alla corresponsione dell'indennità [...]


§ 41.9.53 - Legge 22 aprile 1964, n. 307.

Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

(G.U. 26 maggio 1964, n. 128)

 

 

     Art. 1.

     A favore dei titolari al 1° gennaio 1963 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è concessa una indennità una volta tanto di lire 104.000 lorde per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di reversibilità.

     La predetta indennità non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.

     Ai titolari di più pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali spetta una sola indennità una volta tanto nella misura che risulta più favorevole.

 

          Art. 2.

     L'indennità una volta tanto prevista dal precedente articolo compete, nella misura stabilita dal successivo comma, anche ai titolari al 1° gennaio 1964 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali relative a cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 1963.

     Ai predetti titolari, l'indennità spetta in ragione di un dodicesimo degli importi indicati nel precedente art. 1 per ogni mese intero intercorrente dalla data di cessazione a quella del 31 dicembre 1963. A tal fine le cessazioni avvenute nei primi quindici giorni del mese si considerano come avvenute l'ultimo giorno del mese precedente.

 

          Art. 3.

     Nel caso di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed ente locale, la spesa relativa alla corresponsione dell'indennità una volta tanto negli importi contemplati agli articoli 1 e 2 è ripartita per quote proporzionali a quelle che risultano attribuite per la pensione, rispettivamente, al 31 dicembre 1962 e al 31 dicembre 1963.