§ 41.9.3b - Legge 1 marzo 1952, n. 116.
Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, recante norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:01/03/1952
Numero:116


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 7 della legge 13 marzo 1950, n. 120, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 15 della legge 13 marzo 1950, n. 120, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Gli Enti hanno facoltà di versare in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1957 le somme corrispondenti alla maggiorazione dei contributi per la parte a loro carico per [...]


§ 41.9.3b - Legge 1 marzo 1952, n. 116.

Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, recante norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali (I.N.A.D.E.L.).

(G.U. 18 marzo 1952, n. 67).

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 7 della legge 13 marzo 1950, n. 120, è sostituito dal seguente:

     "Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale assistenza per i dipendenti da Enti locali, concernenti la concessione delle prestazioni sanitarie, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che decide, in via definitiva, nei novanta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La mancata decisione in tale termine importa accettazione del ricorso".

 

          Art. 2.

     L'art. 15 della legge 13 marzo 1950, n. 120, è sostituito dal seguente:

     "A partire dal 1° gennaio 1950, gli Enti, i cui dipendenti sono iscritti all'I.N.A.D.E.L., sono tenuti a versare all'Istituto un contributo del quattro per cento dello stipendio pensionabile del personale di ruolo e un contributo del quattro per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo.

     Il primo di tali contributi è destinato alle finalità previdenziali dell'Istituto, mentre il secondo è destinato all'assistenza sanitaria.

     Gli Enti si rivarranno sul personale dipendente iscritto in misura pari alla metà dei due contributi dovuti ai sensi del primo comma del presente articolo.

     Per il biennio 1948 - 49, ferma restando per gli iscritti all'Istituto la misura dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350, i contributi a carico degli Enti sono stabiliti in misura pari alla metà di quella indicata nel primo comma del presente articolo.

 

          Art. 3.

     Gli Enti hanno facoltà di versare in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1957 le somme corrispondenti alla maggiorazione dei contributi per la parte a loro carico per il biennio 1948 - 49 non pagate alla data di pubblicazione della presente legge. Sulle bimestralità che saranno versate dopo il 31 dicembre 1953 dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura del saggio dei mutui ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza.

     Gli Enti che intendano esercitare la suddetta facoltà dovranno avvertire l'Istituto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.