| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni | 
| Capitolo: | 41.9 personale | 
| Data: | 28/07/1950 | 
| Numero: | 727 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Nel penultimo comma dell'art. 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, alle parole "da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947", sono [...] | 
| Art. 2. Nell'ultimo comma dell'art. 11 della legge 11 aprile 1950, n. 130, alle parole: "da recuperare con le modalità di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1947", sono [...] | 
| Art. 3. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle anticipazioni consentite dal penultimo comma dell'art. 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, e dall'ultimo comma [...] | 
§ 41.9.34 - Legge 28 luglio 1950, n. 727.
Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130.
(G.U. 19 settembre 1950, n. 215)
     Nel penultimo comma dell'art. 8 della 
     Nell'ultimo comma dell'art. 11 della 
     Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle anticipazioni consentite dal penultimo comma dell'art. 8 della 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.