§ 41.8.d - Legge 28 luglio 1960, n. 786.
Determinazione del limite di popolazione per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.8 patrimonio
Data:28/07/1960
Numero:786


Sommario
Art. unico.      L'art. 21 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente


§ 41.8.d - Legge 28 luglio 1960, n. 786. [1]

Determinazione del limite di popolazione per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

(G.U. 10 agosto 1960, n. 195).

 

     Art. unico.

     L'art. 21 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto della popolazione residente in ogni Comune alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene concesso il contributo statale, risultante dai registri anagrafici".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.