§ 41.8.9 - Legge 1 marzo 1968, n. 217.
Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di ammissibilità a contributo di opere igienico-sanitarie di varia natura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.8 patrimonio
Data:01/03/1968
Numero:217


Sommario
Art. unico.      L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dai seguenti:


§ 41.8.9 - Legge 1 marzo 1968, n. 217. [1]

Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di ammissibilità a contributo di opere igienico-sanitarie di varia natura.

(G.U. 27 marzo 1968, n. 80)

 

     Art. unico.

     L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dai seguenti:

     "A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, mercati, campi boari, lavatoi, bagni pubblici ed ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 150.000.000 per ciascuna opera e, per le opere in corso di esecuzione, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi a contributo.

     Per l'esecuzione dei mattatoi il predetto limite di lire 150.000.000 è elevato a lire 300.000.000 quando trattasi di mattatoi a servizio di più comuni, i quali debbono procedere, in tal caso, alla costituzione di apposito consorzio.

     Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ed ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi possono essere compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature strettamente necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.