§ 41.7.291 - D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 267.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:18/09/2006
Numero:267


Sommario
Art. 1.      1. L'ultimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è abrogato


§ 41.7.291 - D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 267.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio.

(G.U. 19 ottobre 2006, n. 244)

 

Art. 1.

     1. L'ultimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è abrogato.

     2. Ferme restando le competenze dello Stato relative alla tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, in esecuzione dell'articolo 14 dello Statuto di autonomia, con elenchi redatti ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, sono periodicamente identificati i beni demaniali e patrimoniali pervenuti allo Stato successivamente alla data di entrata in vigore dello statuto di autonomia che sono trasferiti alla regione.

     3. Una commissione paritetica, composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e due rappresentanti della regione, individua, ai fini della predisposizione degli elenchi di cui al comma 2, i beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico da trasferire alla regione stessa. Detti beni entrano a far parte del demanio della regione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 826 del codice civile in ordine alle cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovati. Su tali cose, quanto alla loro successiva appartenenza, si pronuncia la suddetta Commissione.

     4. I beni facenti parte del patrimonio indisponibile sono esclusi dal trasferimento alla regione, effettuato secondo le disposizioni del presente articolo, fino a quando perduri la loro destinazione a servizi di competenza statale.