§ 15.7.G - Legge 30 aprile 1976, n. 159.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.7 disciplina valutaria
Data:30/04/1976
Numero:159


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Art. 2.  [1]
Art. 2 bis.  [4]
Art. 2 ter.  [5]
Art. 3.      I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi possono esercitare anche direttamente i poteri, previsti dal regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. [...]
Art. 4.      Il comando generale della guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per [...]
Art. 5.      Per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle violazioni delle norme valutarie è istituito, alle dirette dipendenze del comando generale della guardia di finanza, un nucleo speciale [...]
Art. 6.      Fermo restando quanto disposto all'art. 5 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge, agli ufficiali ed ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di [...]
Art. 7.      Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri interessati, si provvederà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare norme dirette a regolare le [...]
Art. 8.      All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge per l'anno 1976, valutato in lire 400 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo [...]


§ 15.7.G - Legge 30 aprile 1976, n. 159.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

(G.U. 4 maggio 1976, n. 116)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     nell'art. 1,

     al primo e secondo comma, dopo le parole: "senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria" sono aggiunte le altre: "ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta";

     dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     "Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con la sanzione prevista dal comma precedente";

     al terzo comma, è soppressa la parola: "esportati";

     al quarto comma, le parole: "sono concorse nel reato" sono sostituite dalle altre: "hanno concorso nel reato" e le parole: "se nel reato sono concorsi" sono sostituite con le altre: "se nel reato hanno concorso";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Se il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi non supera lire 500 mila, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti ed il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti";

     nell'art. 3,

     alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole: "purché l'azione o l'omissione abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'art. 1";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Nel caso di violazioni dell'art. 1 o del presente articolo, il rapporto deve essere inviato anche alla Banca d'Italia e al Ministero del tesoro. La Banca d'Italia può sospendere o revocare la concessione di esercitare le sue funzioni alla banca agente o ad una o più delle sue agenzie. Il Ministro per il tesoro quale presidente del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, ha la facoltà di disporre direttamente la sospensione o la revoca, se questa non è stata disposta dalla Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla data del rapporto.

     L'operatore che nei moduli e nei documenti necessari al fine di ottenere le autorizzazioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero non dichiari il vero, o prospetti il falso, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100 mila a un milione.

     Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni";

     nell'art. 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

     "La competenza a giudicare spetta al tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento dei reati previsti dagli articoli 1 e 3";

     nell'art. 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Per i reati previsti dal presente decreto, gli atti preveduti dal secondo comma dell'art. 340 del codice di procedura penale possono essere compiuti, in deroga al disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 340, dagli ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del giudice";

     al secondo comma, sono soppresse le parole: "che siano di particolare gravità";

     dopo l'art. 6, è inserito il seguente:

     "Art. 6 bis.

     Il quinto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, va inteso nel senso che i poteri concessi alla guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria";

     l'art. 8, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8.

     Ai fatti previsti come reato dal presente decreto-legge, si applicano anche dal giudice penale, quale pena accessoria, le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle disposizioni vigenti".

 

          Art. 2. [1]

     Chiunque alla data del 19 novembre 1976 possiede all'estero direttamente o indirettamente disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976 in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, è tenuto, con le modalità stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi, a farne dichiarazione all'Ufficio stesso entro il 19 novembre 1976 ed a provvedere ai seguenti altri adempimenti:

     a) cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente, entro il 19 febbraio 1977, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili;

     b) depositare ai sensi dell'art. 11 del decreto 22 dicembre 1975 del Ministro per il commercio con l'estero, esclusa comunque ogni facoltà di deroga ivi prevista, entro il 19 febbraio 1977, i titoli azionari, obbligazionari e similari emessi o pagabili all'estero, con obbligo di vendere entro il 19 novembre 1977 quelli che non costituiscono investimenti diretti ai sensi delle disposizioni valutarie e cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita;

     c) cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente, nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della riscossione, vendita o liquidazione, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate con la riscossione dei crediti, con l'eventuale vendita di beni immobili e con l'eventuale vendita o liquidazione delle attività costituenti investimenti diretti;

     d) vendere o liquidare entro il 19 maggio 1977 le attività mobiliari diverse da quelle indicate alle lettere precedenti e cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o liquidazione. Quando tali attività sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori entro la detta data possono importarli trasferendone la proprietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalità stabilite dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri competenti.

     Ai fini fiscali si attribuisce all'importazione dei beni predetti il valore corrispondente a quello corrente dei medesimi beni alla data di iscrizione nei pubblici registri.

     E' concessa facoltà di importazione senza corrispettivo di valuta anche per gli oggetti d'arte.

     L'obbligo della dichiarazione previsto nei commi precedenti si considera assolto qualora entro il termine stabilito per presentarla si provveda direttamente alla cessione di cui alle lettere a), c) e d) o al deposito di cui alla lettera b) e alla presentazione della domanda di importazione di cui alla lettera d).

     L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse è punito, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore ai 100 milioni di lire, con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore ovvero, se il valore è inferiore ai 100 milioni di lire, con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti [2] .

     [Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che, alla data del 6 marzo 1976, non avevano la cittadinanza italiana] [3].

 

          Art. 2 bis. [4]

     I residenti che, tramite l'interposizione di non residenti o la partecipazione in società o in enti od organizzazioni estere di qualsiasi tipo, possiedono in Italia attività di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976 possono, entro il 19 maggio 1977, rendersene cessionari senza corrispettivo, previo adempimento degli obblighi di cui al primo comma del precedente art. 2 dei quali ricorrano i presupposti.

     Negli atti di cessione le parti devono dichiarare che gli atti stessi sono stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo. La cessione deve essere comunicata tramite le banche agenti all'Ufficio italiano dei cambi, con le modalità stabilite dall'Ufficio stesso.

     Agli effetti fiscali le cessioni di cui al presente articolo si considerano effettuate a titolo oneroso.

 

          Art. 2 ter. [5]

     Coloro che osservano le prescrizioni del precedente art. 2, compresi quelli che si sono avvalsi o intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 2 bis, possono versare alla Tesoreria dello Stato, entro il 19 febbraio 1977 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, un importo pari al 15 per cento dell'ammontare delle disponibilità o del valore delle attività indicati nella dichiarazione di cui al primo comma del predetto art. 2, ovvero dell'ammontare versato ai sensi del quarto comma dell'articolo medesimo. Il versamento preclude ogni accertamento, dipendente dalla sopravvenuta conoscenza delle suddette disponibilità o attività, ai fini delle imposte sul reddito relative al periodo di imposta in corso alla data in cui è stato effettuato e a quelli precedenti. Ove venga accertato che l'ammontare o il valore indicato sia inferiore di oltre il 15 per cento a quello effettivo, il versamento è imputato alle maggiori imposte dovute in dipendenza dell'accertamento.

 

          Art. 3.

     I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi possono esercitare anche direttamente i poteri, previsti dal regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, sulle aziende ed istituti di credito.

     I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia nonché gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo di polizia valutaria di cui all'art. 5, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertano l'esistenza di reati di cui alla presente legge, riferiscono all'autorità giudiziaria ed al presidente dell'Ufficio italiano dei cambi.

 

          Art. 4.

     Il comando generale della guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro per il tesoro entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per il commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi.

 

          Art. 5.

     Per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle violazioni delle norme valutarie è istituito, alle dirette dipendenze del comando generale della guardia di finanza, un nucleo speciale di polizia valutaria, retto da un colonnello con circoscrizione nazionale.

     Per la costituzione dell'anzidetto nucleo speciale gli organici dei militari della guardia di finanza, quali fissati dalla tabella allegata alla legge 2 novembre 1974, n. 546, per gli ufficiali, e dalla legge 28 luglio 1971, n. 546, per i sottufficiali ed i militari di truppa, sono aumentati delle seguenti unità:

     colonnelli 1

     tenenti colonnelli 8

     capitani 30

     marescialli maggiori 25

     marescialli capi 28

     marescialli ordinari 28

     appuntati e finanzieri 30

     L'aumento di organico degli ufficiali previsto dal precedente comma ha effetto dal 1° gennaio 1977. Dalla stessa data la tabella allegata alla legge 2 novembre 1974, n. 546, è sostituita con quella allegata alla presente legge. Resta fermo il contingente dei colonnelli previsto dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

 

          Art. 6.

     Fermo restando quanto disposto all'art. 5 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge, agli ufficiali ed ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di cui all'articolo precedente sono attribuiti gli stessi poteri e le facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio Italiano dei cambi addetti all'attività ispettiva in materia valutaria.

 

          Art. 7.

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri interessati, si provvederà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare norme dirette a regolare le attribuzioni specifiche del nucleo speciale di polizia valutaria, coordinandole con quelle degli altri organismi operanti nel settore valutario.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge per l'anno 1976, valutato in lire 400 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     ALLEGATO

     AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

     (Omissis)

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 8 ottobre 1976, n. 689.

[2] Gli originari commi 5 e 6 sono sostituiti dall'attuale comma 5 dall'art. 3 della L. 26 settembre 1986, n. 599.

[3] Comma sostituito dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1976, n. 863. Gli originari commi 5 e 6 sono sostituiti dall'attuale comma 5 dall'art. 3 della L. 26 settembre 1986, n. 599.

[4] Articolo inserito dall'art. 3 della L. 8 ottobre 1976, n. 689.

[5] Articolo inserito dall'art. 3 della L. 8 ottobre 1976, n. 689.