§ 15.7.6 - L. 27 dicembre 1977, n. 990.
Norme per la provvista di valute estere alle navi, aerei e distaccamenti militari all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.7 disciplina valutaria
Data:27/12/1977
Numero:990

§ 15.7.6 - L. 27 dicembre 1977, n. 990.

Norme per la provvista di valute estere alle navi, aerei e distaccamenti militari all'estero.

(G.U. 10 gennaio 1978, n. 9).

 

    Art. unico.

    Può provvedersi a mezzo di vaglia del Tesoro commutabili in quietanza di entrata intestati al contabile del portafoglio ed esigibili presso la tesoreria centrale: per l'approvvigionamento delle valute estere occorrenti per il finanziamento delle navi, degli aerei e dei distaccamenti militari permanentemente o temporaneamente dislocati fuori dei confini nazionali; per il pagamento degli assegni ed indennità al relativo personale e a quello comandato isolatamente all'estero, nonchè‚ per il reintegro dei fondi di rotazione, esistenti o da istituire presso enti dislocati nel territorio nazionale, necessari all'urgente finanziamento delle suddette unità militari che debbono spostarsi immediatamente, senza preavviso.

    Gli enti presso i quali sono istituiti fondi di rotazione e l'entità dei fondi stessi sono determinati con decreti emanati dal Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per la difesa.