§ 15.5.1 - D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84.
Attuazione delle direttive (CEE) n. 611/85 e (CEE) n. 220/88, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.5 società di investimento a capitale variabile
Data:25/01/1992
Numero:84

§ 15.5.1 - D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84.

Attuazione delle direttive (CEE) n. 611/85 e (CEE) n. 220/88, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV).

(G.U. 14 febbraio 1992, n. 37 - S.O.).

 

Art. 1. Società di investimento a capitale variabile e autorizzazione alla costituzione. [1]

 

Art. 2. Costituzione della società. [2]

 

Art. 3. Capitale della SICAV. [3]

 

Art. 4. Azioni. [4]

 

Art. 5. Assemblea. [5]

 

Art. 6. Banca depositaria. [6]

 

Art. 7. Gestione della SICAV. [7]

 

Art. 8. Scritture contabili. [8]

 

Art. 9. Vigilanza. [9]

 

Art. 10. Revisione contabile e controllo. [10]

 

Art. 11. Scioglimento e liquidazione volontaria. [11]

 

Art. 12. Fusione e scissione fra SICAV. [12]

 

Art. 13. Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa. [13]

 

Art. 14. Disposizioni tributarie. [14]

 

Art. 15. Disposizioni penali. [15]

 

Art. 16. Disposizioni transitorie e finali. [16]

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998. A norma dell' art. 214 dello stesso decreto, il presente articolo continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 58/1998.

[2] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998. A norma dell' art. 214 dello stesso decreto, i commi 3 e 4 del presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 58/1998.

[3] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[4] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998. A norma dell' art. 214 dello stesso decreto, i commi 1 e 4 del presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 58/1998.

[5] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998. A norma dell' art. 214, comma 2, lett. i), dello stesso decreto, i commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 58/1998.

[6] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998. A norma dell' art. 214 dello stesso decreto, il comma 2 del presente articolo continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 58/1998.

[7] Articolo abrogato dall’art. 214, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998. A norma dell' art. 214 dello stesso decreto, i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 58/1998.

[8] Articolo abrogato dall’art. 214, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998. A norma dell' art. 214 dello stesso decreto, il presente articolo continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 58/1998.

[9] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998. A norma dell' art. 214 dello stesso decreto, i commi 2 e 3 del presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 58/1998.

[10] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[11] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[12] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[13] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[14] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[15] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[16] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.