§ 15.4.36 - D.M. 5 ottobre 2010, n. 197.
Modifiche al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante norme per la determinazione dei criteri [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.4 fondi di investimento
Data:05/10/2010
Numero:197


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Documenti contabili
Art. 3.  Pubblicità
Art. 4.  Oggetto dell'investimento
Art. 5.  Durata
Art. 6.  Valore iniziale di sottoscrizione
Art. 7.  Fondi non armonizzati aperti
Art. 8.  Modalità di partecipazione ai fondi aperti
Art. 9.  Fondi chiusi
Art. 10.  Fondi immobiliari
Art. 11.  Modalità di partecipazione ai fondi chiusi
Art. 12.  Fondi speculativi
Art. 13.  Titolo V
Art. 14.  L'assemblea dei partecipanti dei fondi chiusi
Art. 15.  Disposizioni transitorie


§ 15.4.36 - D.M. 5 ottobre 2010, n. 197.

Modifiche al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.

(G.U. 26 novembre 2010, n. 277)

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato «Testo unico»;

     Visto in particolare l'articolo 37 del predetto Testo unico, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento;

     Visto l'articolo 3, comma 1, del Testo unico il quale dispone che «i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», di seguito denominata «legge n. 400 del 1988»;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;

     Visto il regolamento di cui al D.M. 24 maggio 1999, n. 228, con il quale è stata data attuazione all'articolo 37 del Testo unico, di seguito denominato «regolamento n. 228 del 1999»;

     Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 10 maggio 2010;

     Vista la nota del 22 giugno 2010 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

     «d-bis) "fondi immobiliari": i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri»;

     b) dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

     «d-ter) "fondi riservati"': fondi comuni di investimento la cui partecipazione, in base al regolamento di gestione, è riservata a investitori qualificati».

 

     Art. 2. Documenti contabili

     1. All'articolo 2 del regolamento n. 228 del 1999, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. La SGR, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del fondo può prorogare di 30 giorni il termine per le rendicontazioni di cui alle lettere b) e c), esponendo le motivazioni di tale proroga in un'apposita relazione allegata al rendiconto o alla relazione semestrale».

 

     Art. 3. Pubblicità

     1. All'articolo 3, comma 5-bis), del regolamento n. 228 del 1999, le parole «sollecitazione all'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «offerta al pubblico».

 

     Art. 4. Oggetto dell'investimento

     1. All'articolo 4 del regolamento n. 228 del 1999, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il patrimonio del fondo è investito in:

     a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato;

     b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato;

     c) depositi bancari di denaro;

     d) beni immobili, diritti reali immobiliari, e partecipazioni in società immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri;

     e) crediti e titoli rappresentativi di crediti;

     f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale» [1].

 

     Art. 5. Durata

     1. All'articolo 6 del regolamento n. 228 del 1999, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata dei fondi chiusi non può essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all'articolo 14, comma 6».

 

     Art. 6. Valore iniziale di sottoscrizione

     1. All'articolo 7 del regolamento n. 228 del 1999, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. In tutti i casi in cui è previsto dal presente regolamento un ammontare minimo di sottoscrizione del fondo il valore iniziale di ciascuna quota o azione non può essere a esso inferiore. Le quote non possono essere anche successivamente frazionate, ove non siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato».

 

     Art. 7. Fondi non armonizzati aperti

     1. All'articolo 9 del regolamento n. 228 del 1999, il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 8. Modalità di partecipazione ai fondi aperti

     1. All'articolo 10 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo le parole «almeno settimanale» sono aggiunte le seguenti: «per i fondi armonizzati aperti e almeno mensile per i fondi non armonizzati aperti»;

     b) al comma 3, quarto periodo, la parola «Dalla» è sostituita dalla seguente: «Della».

 

     Art. 9. Fondi chiusi

     1. All'articolo 12 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

     «2-bis. I fondi chiusi, fermo restando quanto previsto nel comma 2-ter, possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti. Il regolamento del fondo, al fine di assicurare la parità di trattamento dei partecipanti, specifica i criteri in base ai quali sono soddisfatte le richieste in caso di domande di rimborso eccedenti quelle di nuove sottoscrizioni»;

     b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

     «2-ter. I fondi chiusi per i cui certificati rappresentativi delle quote sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato non possono assumere prestiti per effettuare rimborsi anticipati delle quote».

 

     Art. 10. Fondi immobiliari

     1. All'articolo 12-bis del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Per i fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale il termine dei ventiquattro mesi di cui al comma 2 è innalzato a quarantotto mesi nel caso in cui le attività in cui è investito il patrimonio del fondo siano costituite esclusivamente dai beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) e da liquidità o strumenti finanziari di elevati merito creditizio e liquidità, destinati al pagamento di oneri di edificazione sulla base di impegni assunti dalla SGR, nell'ambito di un programma volto al raggiungimento delle soglie indicate al comma 2 entro 48 mesi dall'avvio dell'operatività»;

     b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in società immobiliari e delle parti di fondi immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui è investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile»;

     b) al comma 8, dopo le parole «valore del fondo» sono aggiunte le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2-ter».

 

     Art. 11. Modalità di partecipazione ai fondi chiusi

     1. All'articolo 14 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante una o più emissioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento, di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del Testo unico o, se le quote non sono offerte al pubblico, dalla data di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca d'Italia. Il regolamento del fondo disciplina le modalità concernenti le emissioni successive alla prima»;

     b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Le quote di partecipazione, secondo le modalità indicate nel regolamento, devono essere rimborsate ai partecipanti alla scadenza del termine di durata del fondo ovvero possono essere rimborsate anticipatamente. Il regolamento del fondo può prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti. Le SGR danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob dell'effettuazione della proroga, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione».

 

     Art. 12. Fondi speculativi

     1. All'articolo 16 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è abrogato;

     b) al comma 4, le parole «sollecitazione all'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «offerta al pubblico».

 

     Art. 13. Titolo V

     1. Dopo il Titolo IV del regolamento n. 228 del 1999, è aggiunto il seguente:

     «Titolo V (L'assemblea dei partecipanti dei fondi chiusi)».

 

     Art. 14. L'assemblea dei partecipanti dei fondi chiusi

     1. Dopo l'articolo 18 del regolamento n. 228 del 1999, sono aggiunti i seguenti:

     «18-bis (Assemblea). 1. L'assemblea dei partecipanti delibera:

     a) sulla modifica delle politiche di gestione;

     b) sulla richiesta di ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi delle quote del fondo in un mercato regolamentato;

     c) sulla sostituzione della SGR.

     2. L'assemblea dei partecipanti dei fondi riservati delibera, oltre che sulle materie indicate nel comma 1, sugli altri oggetti attribuiti alla competenza dell'assemblea dal regolamento del fondo. L'assemblea non può deliberare sulle scelte di investimento del fondo.

     18-ter (Formalità per la convocazione). 1. L'assemblea è convocata dalla SGR mediante avviso che deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle relative materie da trattare.

     2. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato con le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione previste nel regolamento del fondo, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

     3. Il regolamento dei fondi riservati può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai partecipanti con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

     4. L'assemblea deve essere convocata senza ritardo dalla SGR quando ne è fatta domanda da tanti partecipanti che rappresentino almeno un decimo del valore delle quote in circolazione e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

     5. Se la SGR non provvede, il tribunale, sentita la SGR, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

     18-quater (Validità delle deliberazioni). 1. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta e con il voto favorevole di tanti partecipanti che rappresentino almeno il 30 per cento del valore delle quote in circolazione.

     2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dal regolamento del fondo. In tale caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tale modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione».

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie

     1. Le SGR adeguano i regolamenti dei fondi chiusi, istituiti dopo il 30 settembre 2003, alle disposizioni del presente regolamento in materia di assemblea dei partecipanti entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

 

     Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2010  Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 337

 

 


[1] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 30 novembre 2010, n. 280.