§ 14.8.5a - Legge 21 marzo 2001, n. 73.
Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero
Data:21/03/2001
Numero:73


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 14.8.5a - Legge 21 marzo 2001, n. 73.

Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia [1]

(G.U. 28 marzo 2001, n. 73)

 

     Art. 1. [2]

     1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

     2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia, di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione nonché nel campo socio-economico [3].

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.000 milioni per l'anno, 2001 ed a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" della stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Titolo così modificato dall'art. 22 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[2] Le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate al 31 dicembre 2006 dall'art. 2 della L. 28 luglio 2004, n. 193.

[3] Comma così modificato dall'art. 22 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.