§ 14.8.2c - Legge 2 marzo 1963, n. 387.
Norme interpretative e modificative della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero
Data:02/03/1963
Numero:387


Sommario
Art. 1.      All'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è aggiunto il seguente comma: "Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le [...]
Art. 2.      Le domande d'indennizzo da parte degli enti e società, indicate nel precedente articolo, qualora non siano state già presentate, debbono pervenire al Ministero del [...]


§ 14.8.2c - Legge 2 marzo 1963, n. 387. [1]

Norme interpretative e modificative della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste.

(G.U. 3 aprile 1963, n. 90).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è aggiunto il seguente comma: "Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le società aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonchè gli enti il cui patrimonio, e le società, il cui capitale apparteneva, alla data del 1° gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o società italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella zona B del già Territorio libero di Trieste. Per detti enti e società l'indennizzo è liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1 maggio 1945".

     L'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è soppresso.

 

          Art. 2.

     Le domande d'indennizzo da parte degli enti e società, indicate nel precedente articolo, qualora non siano state già presentate, debbono pervenire al Ministero del tesoro nel termine di 45 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.