§ 14.8.4 - D.Lgs.Lgt. 26 marzo 1946, n. 140.
Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero
Data:26/03/1946
Numero:140


Sommario
Art. 1.      Lo Stato Italiano è responsabile verso i proprietari di beni o interessi, per le perdite e i danni causati da atti irregolari o da omissioni, compiuti dai sequestratari [...]
Art. 2.      Le persone aventi diritto alla restituzione dei beni o i loro legali rappresentanti hanno diritto, a loro richiesta, di rientrare immediatamente in possesso dei loro [...]
Art. 3.      Qualora il proprietario non voglia prendere consegna dei suoi beni, sarà nominato un amministratore interinale per la temporanea amministrazione della proprietà
Art. 4.      Il proprietario dei beni venduti o trasferiti ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, avrà diritto, a sua domanda, all'immediato [...]
Art. 5.      La proprietà di ogni azienda costituita in Italia, che sia stata sequestrata, liquidata, amministrata o gestita dal Governo Italiano, a causa dell'esistenza d'interessi [...]
Art. 6.      I conti bancari, i depositi postali a risparmio, i titoli, i valori, i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica, come ogni altra proprietà similare di [...]
Art. 7.      Se l'obbligo di restituire fondi o titoli non può essere adempiuto da una banca o altro depositario per deficienza di fondi o titoli, tale obbligo costituirà reclamo del [...]
Art. 8.      La restituzione dei beni all'avente diritto non sarà dilazionata nè rifiutata in dipendenza dell'obbligo di redigere l'inventario previsto dall'art. 2 del decreto [...]
Art. 9.      Se i beni sono stati dati in locazione dal sequestratario o dal suo rappresentante, la locazione può, a scelta del proprietario, essere risolta all'atto della [...]
Art. 10.      Tutte le spese del dissequestro e della restituzione dei beni dissequestrati o trasferiti saranno sostenute dal Governo Italiano
Art. 11.      Nessuna norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, e di questo decreto, può essere interpretata come autorizzazione a porre qualsiasi spesa e [...]
Art. 12.      Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dalla data in cui sarà applicabile il citato decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36


§ 14.8.4 - D.Lgs.Lgt. 26 marzo 1946, n. 140.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

(G.U. 9 aprile 1946, n. 83)

 

 

     Art. 1.

     Lo Stato Italiano è responsabile verso i proprietari di beni o interessi, per le perdite e i danni causati da atti irregolari o da omissioni, compiuti dai sequestratari liquidatori, amministratori, o da altre persone, agenti sotto l'autorità del Governo Italiano o da esso nominati, in qualsiasi tempo, dall'inizio delle misure del sequestro o di controllo alla reintegrazione del proprietario nei suoi diritti.

 

          Art. 2.

     Le persone aventi diritto alla restituzione dei beni o i loro legali rappresentanti hanno diritto, a loro richiesta, di rientrare immediatamente in possesso dei loro beni, senza alcun pregiudizio per pretese di qualsiasi natura, da parte o contro i proprietari, comprese in particolare le pretese concernenti le spese e il pagamento d'interessi di cui agli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36.

     La risoluzione di tali pretese sarà rimandata fino ad un successivo accordo generale fra i rispettivi Governi o ad accordi diretti con i proprietari o i loro rappresentanti.

     I vincoli o i gravami sui beni che vengono restituiti ai proprietari o ai loro rappresentanti, non avranno effetto nè potranno essere fatti valere a meno che gli anticipi o le spese cui si riferiscono i detti vincoli o gravami non vengano riconosciuti dai rispettivi Governi o dai proprietari o per conto di questi.

 

          Art. 3.

     Qualora il proprietario non voglia prendere consegna dei suoi beni, sarà nominato un amministratore interinale per la temporanea amministrazione della proprietà.

     La consegna della proprietà ad un amministratore interinale prevista dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, o in questo decreto, non è da considerarsi, ove manchi il consenso del proprietario o del suo rappresentante, quale consegna al proprietario medesimo.

 

          Art. 4.

     Il proprietario dei beni venduti o trasferiti ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, avrà diritto, a sua domanda, all'immediato annullamento dell'atto o degli atti di vendita o di trasferimento, e alla restituzione della proprietà, senza alcun pregiudizio di pretesa o reclamo di qualsiasi natura da parta sua.

     La risoluzione di tali reclami sarà differita sino ad un accordo generale fra i rispettivi Governi, o ad accordi diretti con i proprietari o i loro rappresentanti.

 

          Art. 5.

     La proprietà di ogni azienda costituita in Italia, che sia stata sequestrata, liquidata, amministrata o gestita dal Governo Italiano, a causa dell'esistenza d'interessi nell'azienda stessa di sudditi di una qualsiasi delle Nazioni Unite, sarà inclusa nel dissequestro previsto dagli articoli 1 e 3 del presente decreto.

 

          Art. 6.

     I conti bancari, i depositi postali a risparmio, i titoli, i valori, i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica, come ogni altra proprietà similare di sudditi di una delle Nazioni Unite, sono da considerarsi inclusi nei beni previsti dal detto decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, o da questo decreto.

     Tutte le valute, i conti bancari o gli altri crediti sequestrati o incamerati dal Governo Italiano saranno restituiti nella specie (dollari per dollari, sterline per sterline, ecc.), nello stesso tipo di conti esistenti all'atto del sequestro o dell'incameramento.

 

          Art. 7.

     Se l'obbligo di restituire fondi o titoli non può essere adempiuto da una banca o altro depositario per deficienza di fondi o titoli, tale obbligo costituirà reclamo del Governo Alleato interessato verso il Governo Italiano e sarà regolato, insieme con le altre richieste, col trattato di pace.

 

          Art. 8.

     La restituzione dei beni all'avente diritto non sarà dilazionata nè rifiutata in dipendenza dell'obbligo di redigere l'inventario previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, nè il proprietario di beni, compresi quelli considerati dall'art. 6 del presente decreto, potrà subire pregiudizio in conseguenza del ritardo con cui ne rientrerà in possesso.

 

          Art. 9.

     Se i beni sono stati dati in locazione dal sequestratario o dal suo rappresentante, la locazione può, a scelta del proprietario, essere risolta all'atto della restituzione dei beni o essere lasciata in vigore fino al termine del contratto di locazione.

 

          Art. 10.

     Tutte le spese del dissequestro e della restituzione dei beni dissequestrati o trasferiti saranno sostenute dal Governo Italiano.

 

          Art. 11.

     Nessuna norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, e di questo decreto, può essere interpretata come autorizzazione a porre qualsiasi spesa e tassa sulle proprietà dei Governi delle Nazioni Unite.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dalla data in cui sarà applicabile il citato decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36.