§ 14.7.9 - L. 17 agosto 2005, n. 175.
Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.7 beni ecclesiastici
Data:17/08/2005
Numero:175


Sommario
Art. 1.      1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di [...]


§ 14.7.9 - L. 17 agosto 2005, n. 175.

Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia.

(G.U. 2 settembre 2005, n. 204)

 

Art. 1.

     1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni [1].

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il parere dell'Unione delle comunità ebraiche italiane. In sede di prima applicazione, limitatamente alla somma stanziata per l'anno 2005, il decreto è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere direttamente effettuati dall'Unione delle comunità ebraiche italiane e da soggetti o da istituzioni proprietari, possessori o detentori dei beni, ai quali le relative risorse sono assegnate secondo le procedure e le modalità per l'erogazione di contributi per interventi su beni culturali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

     4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 50 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.