§ 14.6.3 - D.P.R. 2 settembre 1971, n. 1249.
Regolamento di esecuzione della legge 30 marzo 1965, n. 340, concernente taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.6 organizzazione amministrativa
Data:02/09/1971
Numero:1249


Sommario
Art. 1.  Uso consentito dei beni.
Art. 2.  Uso vietato dei beni.
Art. 3.  Concessioni di uso.
Art. 4.  Uso occasionale dei beni.
Art. 5.  Ammissione all'uso dei beni.
Art. 6.  Riprese fotografiche libere.
Art. 7.  Riprese fotografiche autorizzate.
Art. 8.  Modalità delle riprese fotografiche.
Art. 9.  Attività professionale.
Art. 10.  Canoni di concessione e di autorizzazione.
Art. 11.  Esenzioni dal canone.
Art. 12.  Riprese fotografiche gratuite.
Art. 13.  Rimborso di spese.
Art. 14.  Cauzioni.
Art. 15.  Versamenti delle somme elargite da enti e privati.
Art. 16.  Versamento del canone per le concessioni d'uso.
Art. 17.  Versamento del canone per le riprese fotografiche.
Art. 18.  Versamenti per rimborso spese.
Art. 19.  Lavori e forniture.
Art. 20.  Esecuzione dei lavori e delle forniture.
Art. 21.  Determinazione e versamento del prezzo delle vendite.
Art. 22.  Comunicazioni e destinazione delle entrate.
Art. 23.  Conti giudiziali.


§ 14.6.3 - D.P.R. 2 settembre 1971, n. 1249.

Regolamento di esecuzione della legge 30 marzo 1965, n. 340, concernente taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti.

(G.U. 25 gennaio 1972, n. 21).

 

     Articolo unico.

     E' approvato il regolamento della legge 30 marzo 1965, n. 340, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 30 MARZO 1965, N. 340, CONCERNENTE TALUNI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

 

TITOLO I

USO DEI BENI

 

Art. 1. Uso consentito dei beni.

     L'uso dei beni dello Stato, che investono interesse storico, artistico e archeologico o che sono sedi di raccolte di antichità e d'arte, in consegna al Ministero della pubblica istruzione, può essere consentito:

     a) per conferenze, congressi e convegni di carattere artistico, letterario e scientifico;

     b) per manifestazioni ufficiali di amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici territoriali;

     c) per manifestazioni previste da particolari impegni o condizioni inerenti alla destinazione del bene;

     d) per ogni altra manifestazione che abbia, a giudizio del soprintendente o capo dell'istituto, carattere fondamentalmente culturale.

 

     Art. 2. Uso vietato dei beni.

     L'uso dei beni dello Stato non può essere concesso:

     a) per manifestazioni di carattere pubblicitario o commerciale;

     b) quando la concessione sia incompatibile con il carattere e il decoro del monumento o con il funzionamento dell'istituto;

     c) quando si preveda che dalla concessione possa derivare qualsiasi rischio per la conservazione dei beni;

     d) quando non sia possibile garantire l'incolumità delle persone.

 

     Art. 3. Concessioni di uso.

     L'uso dei beni dello Stato di cui all'art. 1 è concesso dal soprintendente o dal capo dell'istituto competenti, per ogni manifestazione o ripresa cinematografica o televisiva, in base ad apposita domanda presentata dall'interessato almeno trenta giorni prima.

     La domanda deve indicare il bene o i beni, le finalità, il tempo, le modalità, le caratteristiche dell'uso; ad essa devono essere allegati la parte del copione o della sceneggiatura che si riferisce al bene da usare e l'elenco dei mezzi tecnici da impiegare, dal quale devono risultare il numero delle persone che debbono intervenire, il numero delle fonti luminose, la loro intensità e la distanza degli oggetti da ritrarre, il tipo di attrezzature e di ogni altra struttura.

     Il soprintendente o il capo dell'istituto, accertata la compatibilità dell'uso con il carattere ed il decoro del bene e con le esigenze della sua conservazione, emana il provvedimento di concessione, nel quale sono stabilite le condizioni dell'uso e le misure di salvaguardia del bene con riguardo al carattere della manifestazione o della ripresa.

     Il provvedimento è comunicato all'intendenza di finanza e contro di esso è ammesso ricorso al Ministero per la pubblica istruzione.

 

     Art. 4. Uso occasionale dei beni.

     L'uso dei beni per manifestazioni singole di carattere occasionale, di cui all'art. 4 della legge 30 marzo 1965, n. 340, è concesso dal soprintendente o dal capo dell'istituto con apposito disciplinare, redatto in duplice esemplare su carta legale e sottoscritto dall'interessato, dal quale devono risultare i motivi della speciale procedura adottata, le condizioni dell'uso, il canone, l'impegno assunto dall'interessato a rimborsare le spese sostenute dall'amministrazione.

     Il disciplinare è trasmesso in copia al Ministero della pubblica istruzione, alla ragioneria provinciale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti competenti per territorio.

     I due esemplari del disciplinare sono trasmessi all'intendente di finanza, il quale ne cura la registrazione e li restituisce con le annotazioni relative.

 

     Art. 5. Ammissione all'uso dei beni.

     Il concessionario, prima di essere ammesso all'uso dei beni, deve presentare al soprintendente la ricevuta di versamento del canone e del deposito cauzionale, se dovuti, e sottoscrivere un elenco dei beni oggetto della concessione non risultanti dal provvedimento relativo.

 

TITOLO II

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEI BENI

 

     Art. 6. Riprese fotografiche libere.

     I visitatori degli istituti di antichità e d'arte possono gratuitamente eseguire fotografie con apparecchi portatili, che non comportino l'uso di ponti, lampade e altri mezzi di illuminazione. Può essere consentito l'uso di apparecchi portatili funzionanti a lampi di luce e su cavalletti, compatibilmente con la conservazione dei beni ed il funzionamento dell'istituto.

     Il soprintendente o il capo dell'istituto, al quale i visitatori dovranno rivolgersi per il permesso, disciplina l'esecuzione delle fotografie, di cui al comma precedente, mediante avvisi esposti all'ingresso degli istituti.

 

     Art. 7. Riprese fotografiche autorizzate.

     Chiunque intenda eseguire negli istituti statali di antichità e d'arte riprese fotografiche, fuori dei casi di cui all'articolo precedente, deve essere autorizzato dal soprintendente o dal capo dell'istituto in cui si trovano le cose da fotografare. La domanda di autorizzazione in duplice copia, di cui una in carta libera, deve indicare l'opera o le opere da ritrarre, il numero delle riprese e lo scopo delle stesse.

     Il soprintendente o il capo dell'istituto stabilisce per ogni concessione le condizioni, le modalità, il tempo dell'esecuzione e le prescrizioni atte a salvaguardare le opere e ad evitare intralcio ai visitatori.

 

     Art. 8. Modalità delle riprese fotografiche.

     Le riprese fotografiche, di cui ai precedenti articoli, sono effettuate di regola nelle ore di apertura al pubblico degli istituti.

     Il soprintendente o il capo dell'istituto, per esigenze tecniche o di servizio, può autorizzare riprese fotografiche fuori dell'orario di apertura degli istituti.

     Il soprintendente o il capo dell'istituto può vietare la ripresa fotografica quando da questa possa derivare danno all'opera da ritrarre; può altresì temporaneamente vietare le riprese fotografiche per particolari esigenze tecniche o di servizio. Del divieto, con l'indicazione delle opere e del periodo di proibizione, deve essere data notizia con apposito pubblico avviso all'ingresso dell'istituto.

 

     Art. 9. Attività professionale.

     E' vietato nell'interno degli istituti statali di antichità e d'arte l'esercizio dell'attività professionale di fotografo e di cronista fotografico avente carattere di permanenza, stabilità o abitualità.

     Il soprintendente o il capo dell'istituto può autorizzare di volta in volta, gratuitamente e senza speciali formalità, l'esercizio dell'attività professionale di fotografo e di cronista fotografico in occasione di particolari manifestazioni, visite ufficiali, avvenimenti culturali. Nel provvedimento di autorizzazione sono determinate le condizioni dell'esercizio dell'attività e le misure di salvaguardia dell'opera d'arte.

 

TITOLO III

CANONI, SPESE E CAUZIONI

 

     Art. 10. Canoni di concessione e di autorizzazione.

     E' dovuto un canone per le concessioni di uso e per le autorizzazioni di riprese fotografiche, di cui agli articoli precedenti, nei casi in cui non è stato diversamente disposto.

     Il Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, può stabilire in via preventiva e generale, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le misure minime e massime del canone, tenendo conto del carattere delle singole attività alle quali si riferiscono le concessioni d'uso.

     Il Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione e con le modalità di cui al comma precedente, stabilisce le misure del canone per le autorizzazioni delle riprese fotografiche a scopo di lucro con criteri proporzionali e graduali, tenendo conto del numero delle riprese riguardanti uno stesso bene ed oggetto della stessa autorizzazione.

     L'intendente di finanza, sentito l'ufficio tecnico erariale e d'intesa con il soprintendente o capo dell'istituto, che possono intervenire anche delegando un proprio dipendente, determina la misura del canone, di cui al secondo comma, e stipula la convenzione con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1955, n. 72.

 

     Art. 11. Esenzioni dal canone.

     Il soprintendente o il capo dell'istituto determina con provvedimento motivato, sulla base della domanda e della documentazione prodotte dal richiedente, il carattere artistico o culturale dello scopo delle manifestazioni o delle riprese fotografiche ed accerta le finalità specifiche dei servizi televisivi e di illustrazione delle opere d'arte o del monumento, ai fini dell'esenzione dal canone. Qualora, anche successivamente alla concessione, l'uso abbia fine di lucro il canone è dovuto.

 

     Art. 12. Riprese fotografiche gratuite.

     Agli effetti dell'esenzione dal canone, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge 30 marzo 1965, n. 340, hanno fine artistico o culturale le riprese fotografiche da eseguirsi:

     a) per essere utilizzate in conferenze o come materiale illustrativo di attività didattiche o per essere destinate a fototeche non aventi fini di lucro;

     b) per essere riprodotte in riviste, monografie, cataloghi e altre pubblicazioni di carattere artistico, scientifico o in genere culturale, non aventi fini di lucro;

     c) per essere utilizzate da enti pubblici per proprie iniziative di rilevanza culturale.

 

     Art. 13. Rimborso di spese.

     Le spese sostenute dall'amministrazione in conseguenza dell'uso e delle riprese fotografiche dei beni, di cui agli articoli precedenti, anche quando non è dovuto alcun canone, sono a carico del richiedente, che assume nella domanda o nella convenzione rispettiva l'obbligo di rimborsarle.

 

     Art. 14. Cauzioni.

     L'intendente di finanza, d'intesa con il soprintendente o il capo dell'istituto, determina per ogni concessione, anche esente da canone, la misura del deposito cauzionale che il concessionario deve costituire, a garanzia del rimborso delle spese e del risarcimento dei danni eventuali, presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, nella forma dei depositi provvisori, o presso la Cassa depositi e prestiti, se di durata superiore a tre mesi.

     Le amministrazioni statali possono essere esonerate caso per caso dal deposito cauzionale relativamente al risarcimento dei danni.

     I depositi cauzionali devono restituirsi con l'assenso del soprintendente o del capo dell'istituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute dall'amministrazione sono state rimborsate.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONTABILI

 

     Art. 15. Versamenti delle somme elargite da enti e privati.

     Le somme di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1965, n. 340, possono essere versate dall'elargitore:

     a) sul conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, mediante i bollettini di versamento ch.8-quater, sui quali sono indicati a cura del competente soprintendente o capo dell'istituto il capitolo d'entrata, la causale del versamento e l'invito alla sezione di Tesoreria di trasmettere loro la quietanza d'entrata; l'elargitore dovrà consegnare al soprintendente o al capo dell'istituto l'attestato di versamento (parte quarta del mod. ch.8-quater);

     b) direttamente al competente soprintendente o al capo dell'istituto, i quali rilasciano ricevuta all'elargitore e provvedono a versare immediatamente le somme in Tesoreria con fattura di versamento o mediante accreditamento sul conto corrente postale ad essa intestato.

     Il soprintendente ed il capo dell'istituto devono tenere appositi distinti registri per le due forme di versamento, dai quali devono risultare il nominativo del versante, il capitolo di entrata, la causale e l'importo dei versamenti con l'indicazione degli estremi delle corrispondenti ricevute e delle quietanze di Tesoreria.

 

     Art. 16. Versamento del canone per le concessioni d'uso.

     Il canone per le concessioni di uso dei beni dello Stato di cui all'art. 1 è versato in Tesoreria per il tramite dell'ufficio del registro competente, direttamente dall'interessato, con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell'entrata, concernente i proventi delle concessioni dei beni del demanio pubblico.

 

     Art. 17. Versamento del canone per le riprese fotografiche.

     E' istituito un apposito bollettario, numerato progressivamente e con i fogli suddivisi in una matrice e due tagliandi, per il versamento del canone per le autorizzazioni di riprese fotografiche.

     Devono essere indicati in ciascun foglio del bollettario l'importo e la data del versamento, la soprintendenza o l'istituto competenti, il nome del richiedente e gli estremi della domanda.

     Uno dei tagliandi è consegnato al concessionario per ricevuta del versamento, l'altro tagliando è applicato alla domanda di autorizzazione e la matrice costituisce documento contabile.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai biglietti d'ingresso nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato per la gestione delle somme di cui ai commi precedenti, tenendo distinta la contabilità relativa ed imputandole al capitolo dello stato di previsione dell'entrata concernente i proventi delle concessioni dei beni di demanio pubblico.

     Ogni soprintendente o capo d'istituto tiene un apposito registro a fogli numerati, nel quale sono annotate tutte le autorizzazioni e sono riportati i dati contenuti nel bollettario.

 

     Art. 18. Versamenti per rimborso spese.

     I versamenti per rimborso delle spese di cui all'art. 13, sono fatti da chi vi è obbligato con le modalità previste dall'art. 15, primo comma, lettera a) e con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell'entrata concernente i proventi derivanti da servizi resi dall'Amministrazione delle antichità e belle arti.

 

     Art. 19. Lavori e forniture.

     I lavori e le forniture, di cui all'art. 7 della legge 30 marzo 1965, n. 340, sono effettuati:

     a) in base a preventivi di massima che non impegnano

l'amministrazione, compilati dal soprintendente o capo dell'istituto;

     b) in base ad apposito tariffario da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

     L'importo della spesa, calcolato nei modi di cui al comma precedente, è anticipato dal committente mediante costituzione, presso la locale sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il versamento in Tesoreria è eseguito direttamente dal committente nei modi stabiliti dall'art. 230 dello stesso regolamento ovvero nei modi indicati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927 n. 2609. L'anticipazione non può essere inferiore ai nove decimi della spesa prevista nel caso di commesse di amministrazioni pubbliche.

     L'esecuzione della prestazione è subordinata alle esigenze funzionali delle soprintendenze e degli istituti di antichità e d'arte, nonché all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del committente, il quale rimette al soprintendente o capo dell'istituto la quietanza relativa.

 

     Art. 20. Esecuzione dei lavori e delle forniture.

     Il soprintendente o capo dell'istituto, per i lavori e le forniture previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo precedente, procede, prima della consegna delle cose che ne sono oggetto, all'eventuale conguaglio tra la spesa sostenuta, comprensiva del costo della mano d'opera e della quota di spese generali, e la somma anticipata dal committente, il quale è tenuto ad integrare il deposito provvisorio con la somma corrispondente alla differenza dovuta entro dieci giorni dall'apposito invito. Le cose non possono essere consegnate prima che il committente abbia integrato il deposito provvisorio nella misura richiesta.

     Il soprintendente o il capo dell'istituto, nel caso in cui il deposito provvisorio sia di importo superiore alla spesa sostenuta, dispone la restituzione della differenza mediante emissione di ordinativo mod. 180 T a favore del committente.

     Il soprintendente o il capo dell'istituto, per i lavori e le forniture previsti dalla lettera b) del primo comma dell'articolo precedente, contemporaneamente agli adempimenti previsti nei due commi precedenti, provvede al versamento nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata della somma corrispondente all'importo della spesa sostenuta e all'estinzione del deposito provvisorio.

 

     Art. 21. Determinazione e versamento del prezzo delle vendite.

     Il soprintendente o il capo dell'istituto stabilisce la misura del prezzo delle vendite, di cui all'art. 7 della legge 30 marzo 1965, n. 340, sulla base di apposito tariffario approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o, in mancanza, sulla base dei prezzi di mercato.

     Il prezzo è corrisposto al momento della consegna delle cose con le modalità previste dall'art. 15. Le amministrazioni pubbliche corrispondono il prezzo non oltre 30 giorni dopo la consegna.

 

     Art. 22. Comunicazioni e destinazione delle entrate.

     Il soprintendente o il capo dell'istituto danno, di volta in volta o mensilmente, comunicazione scritta di versamenti, di cui agli articoli 16, 18, 20 e 21, trasmettendo le relative quietanze di Tesoreria o i corrispondenti mod. 181 T, al Ministero della pubblica istruzione, il quale inoltra al Ministero del tesoro, per il tramite della ragioneria centrale, la richiesta di assegnazione delle somme versate al proprio stato di previsione della spesa.

     Il Ministero del tesoro provvede di volta in volta con proprio decreto all'assegnazione delle somme ai capitoli competenti, o, in mancanza, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio in conto del quale le somme risultano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

     Le ragionerie provinciali dello Stato effettuano saltuarie verifiche di riscontro della regolarità dei versamenti e della esatta tenuta delle scritture.

 

     Art. 23. Conti giudiziali.

     Il soprintendente o il capo dell'istituto devono presentare il conto giudiziale per i versamenti effettuati con le modalità previste dall'art. 15, primo comma, lettera b) entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario o della propria gestione.