§ 87.5.13 - D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.
Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.5 organi sociali
Data:30/11/2012
Numero:251


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Composizione degli organi sociali
Art. 3.  Decorrenza
Art. 4.  Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa
Art. 5.  Clausola di invarianza


§ 87.5.13 - D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.

(G.U. 28 gennaio 2013, n. 23)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati;

     Visto, in particolare, l'articolo 3, della legge 12 luglio 2011, n. 120, che stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, ed il comma 2 del medesimo articolo 3, che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione dello stesso, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 settembre 2012;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento detta i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle società con azioni quotate.

 

     Art. 2. Composizione degli organi sociali

     1. Le società di cui all'articolo 1 prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere menò rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

     2. Qualora sia previsto per la nomina degli organi sociali il meccanismo del voto di lista, gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Inoltre gli statuti disciplinano l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, affinchè non contrastino con quanto previsto dal presente regolamento.

     3. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

     4. Le società prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al comma 1.

     5. La quota di cui al comma 1 si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

 

     Art. 3. Decorrenza

     1. Le società assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali indicata all'articolo 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

 

     Art. 4. Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità vigila sul rispetto della normativa e presenta al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa.

     2. A tale fine, le società di cui all'articolo 1 sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato.

     3. È fatto obbligo all'organo di amministrazione e all'organo di controllo delle medesime società di comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato.

     4. Tale segnalazione può essere altresì fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità da chiunque vi abbia interesse.

     5. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti il mancato rispetto della quota stabilita all'articolo 2, comma 1, nella composizione degli organi sociali, diffida la società a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fissa un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la società non provveda, i componenti dell'organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

 

     Art. 5. Clausola di invarianza

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2013  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 69