§ 2.6.217 - L. 14 gennaio 2013, n. 9.
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:14/01/2013
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modalità per l'indicazione di origine
Art. 2.  Comitato di assaggiatori
Art. 3.  Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Art. 4.  Divieto di pratiche commerciali ingannevoli
Art. 5.  Illiceità dei marchi
Art. 6.  Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio
Art. 7.  Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi
Art. 8.  Poteri della Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini
Art. 9.  Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini
Art. 10.  Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari
Art. 11.  Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini
Art. 12.  Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
Art. 13.  Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
Art. 14.  Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi
Art. 15.  Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione
Art. 16.  Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale
Art. 17.  Invarianza degli oneri. Entrata in vigore


§ 2.6.217 - L. 14 gennaio 2013, n. 9.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

(G.U. 31 gennaio 2013, n. 26)

 

Capo I

NORME SULLA INDICAZIONE DELL'ORIGINE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI

 

Art. 1. Modalità per l'indicazione di origine

     1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.

     2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

     3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.

     4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire [1].

     5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.

 

     Art. 2. Comitato di assaggiatori

     1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1-ter, l'ultimo periodo è soppresso;

     b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

     «1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori è il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli è responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova.

     1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalità:

     a) la quantità di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;

     b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C.

     1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresì:

     a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova;

     b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonchè sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;

     c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora prima dell'assaggio.

     1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorità fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro.

     1-ter.5. Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:

     a) numero del verbale;

     b) data e ora del prelevamento dei campioni;

     c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti;

     d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni;

     e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2;

     f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori;

     g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3;

     h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova».

 

     Art. 3. Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

     1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

     «1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

Capo II

NORME SULLA TRASPARENZA E SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE

 

     Art. 4. Divieto di pratiche commerciali ingannevoli

     1. Una pratica commerciale è ingannevole, in conformità agli articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive.

     2. È altresì ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, può ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.

     3. È ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o vergini e comunque indicare attributi positivi non previsti dall'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni [2].

 

     Art. 5. Illiceità dei marchi

     1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.

     2. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 26 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La decadenza è dichiarata con le procedure di cui al citato decreto legislativo n. 30 del 2005.

     3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha l'obbligo di dare notizia della decadenza e dei relativi motivi di illiceità, a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

     4. Il titolare di un marchio decaduto ai sensi del presente articolo deve avviare immediatamente le procedure per ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone il completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza.

 

     Art. 6. Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio

     1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente:

     «49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis, è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale».

 

     Art. 7. Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi

     1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi [3].

     2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta [4].

     3. Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto [5].

     4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.

 

Capo III

NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA

 

     Art. 8. Poteri della Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini

     1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sull'andamento dei prezzi e adotta atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto.

     2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al Parlamento una propria relazione.

 

     Art. 9. Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini

     1. Al fine di prevenire le frodi nell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, l'ammissione al medesimo regime, quando la richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, è subordinata alla previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è necessaria anche nelle ipotesi di lavorazioni per conto di committenti stabiliti in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.

 

     Art. 10. Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari

     1. Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera rendono accessibili a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate alla materia le informazioni a propria disposizione concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive. L'accesso ai documenti di cui al presente articolo non comporta il rischio di disvelamenti distorsivi per la concorrenza e per il funzionamento del mercato.

     2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per le quali è necessaria l'autorizzazione della competente autorità giudiziaria, le autorità di cui al comma 1 rendono disponibili le informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche.

 

     Art. 11. Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini

     1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto è soggetta a comunicazione al comune dove è ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. È comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio.

 

Capo IV

NORME SUL CONTRASTO DELLE FRODI

 

     Art. 12. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

     1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:

     a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

     b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

     2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

 

     Art. 13. Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

     1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

     2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.

 

     Art. 14. Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi

     1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non può essere superiore a venti mesi.

     2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

     3. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     «f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale».

 

     Art. 15. Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione

     1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-quater del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere:

     a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

     b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

 

     Art. 16. Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale

     1. Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni nazionali destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, è obbligatorio, per tutti gli olivicoltori, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio [6].

     2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro [7].

     3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione [8].

 

Capo V

NORME FINALI

 

     Art. 17. Invarianza degli oneri. Entrata in vigore

     1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma già sostituito dall'art. 18 della L. 30 ottobre 2014, n. 161 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 7 luglio 2016, n. 122.

[2] Comma così modificato dall'art. 18 della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 7 luglio 2016, n. 122.

[4] Comma così sostituito dall'art. 18 della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

[5] Comma già modificato dall'art. 18 della L. 30 ottobre 2014, n. 161 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 7 luglio 2016, n. 122.

[6] Comma già modificato dall'art. 18 della L. 30 ottobre 2014, n. 161 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L. 27 dicembre 2023, n. 206.

[7] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 27 dicembre 2023, n. 206.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 28 luglio 2016, n. 154.