§ 22.5.111 - L. 14 gennaio 2013, n. 8.
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:14/01/2013
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. I termini «cuoio» e «pelle» e quelli da essi derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti, con o senza pelo, ottenuti [...]
Art. 2.      1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente
Art. 3.      1. È vietato mettere in vendita o altrimenti in commercio con i termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e loro derivati o sinonimi, sia come aggettivi che sostantivi, anche se inseriti quali [...]
Art. 4.      1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro e con il sequestro [...]
Art. 5.      1. La legge 16 dicembre 1966, n. 1112, è abrogata


§ 22.5.111 - L. 14 gennaio 2013, n. 8. [1]

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.

(G.U. 30 gennaio 2013, n. 25)

 

Art. 1.

     1. I termini «cuoio» e «pelle» e quelli da essi derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti, con o senza pelo, ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonchè agli articoli con esse fabbricati, purchè eventuali strati ricoprenti di altro materiale siano di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri.

     2. Il termine «pelliccia» e quelli da esso derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre e agli articoli con esse fabbricati.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì nei casi in cui i termini di cui ai medesimi commi sono utilizzati come aggettivi, sostantivi ovvero inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole.

     4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche dei rigenerati da fibre di cuoio e dei prodotti comunque realizzati mediante processo di disintegrazione meccanica o di riduzione chimica di particelle fibrose, pezzetti o polvere dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, poi trasformati, con o senza l'aggiunta di elementi leganti, in fogli o altre forme, per i quali è fatto divieto di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia».

 

     Art. 2.

     1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente.

     2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono assolti dalle imprese specializzate nella lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1, secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione certificati da enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali.

     3. Le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative possono riunirsi in consorzi per garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3.

     1. È vietato mettere in vendita o altrimenti in commercio con i termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e loro derivati o sinonimi, sia come aggettivi che sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole ovvero sotto i nomi generici di «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglie di animali lavorate appositamente per la conservazione delle loro caratteristiche naturali e, comunque, prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1.

     2. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza.

 

     Art. 4.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro e con il sequestro amministrativo della merce per la sua regolarizzazione.

     2. L'azione a tutela delle disposizioni della presente legge può anche essere intrapresa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e regolarmente costituite.

 

     Art. 5.

     1. La legge 16 dicembre 1966, n. 1112, è abrogata.

     2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Lettera abrogata dall'art. 26 della L. 30 ottobre 2014, n. 161.