§ 1.4.210 - L.R. 22 gennaio 2013, n. 4.
Norme in materia di personale. Disposizioni contabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:22/01/2013
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Proroghe di contratti di personale a tempo determinato.
Art. 2.  Disposizioni in materia di contenimento della spesa.
Art. 3.  Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.
Art. 4.  Proroghe di contratti relativi a personale del CEFPAS, degli enti parco, delle camere di commercio e dell'IRSAP.
Art. 5.  Abrogazioni di norme. Differimento termini UREGA.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 1.4.210 - L.R. 22 gennaio 2013, n. 4.

Norme in materia di personale. Disposizioni contabili.

(G.U.R. 23 gennaio 2013, n. 4)

 

Art. 1. Proroghe di contratti di personale a tempo determinato.

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. [Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, fino al 30 aprile 2013, la spesa complessiva nel limite massimo di 9.687 migliaia di euro. Il relativo onere è imputato nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012] [1].

3. [Nelle ipotesi in cui il personale di cui al comma 1 sia utilizzato per le finalità delle ordinanze richiamate al medesimo comma, le relative risorse sono versate in entrata nel bilancio della Regione] [2].

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di contenimento della spesa.

1. Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, direttive che prevedano la stipula di apposite convenzioni che stabiliscano una riserva di impiego di soggetti appartenenti al bacino del precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dei soggetti di cui all'articolo 52 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali previste dalla legislazione regionale vigente.

2. I soggetti utilizzatori di cui all'articolo 3 sono tenuti ad adottare, entro il 28 febbraio 2013, un piano contenente misure di razionalizzazione volte a conseguire un risparmio strutturale annuo non inferiore al 20 per cento della spesa complessivamente autorizzata dai medesimi articoli su base annua, al fine di ridurre corrispondentemente gli oneri a carico del bilancio regionale anche attraverso le modalità di seguito indicate [3]:

a) attuazione di programmi di riqualificazione e formazione, finalizzati a favorire la progressiva ricollocazione nel sistema produttivo privato, tenendo conto anche delle misure agevolative previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente per favorire l'occupazione;

b) utilizzo del personale di cui al presente articolo, ove compatibile in relazione alle professionalità richieste e nel rispetto della normativa comunitaria, nei progetti a titolarità o regia regionale, finanziati con risorse extraregionali;

c) realizzazione di nuove o maggiori entrate strutturali;

d) realizzazione di risparmi di spesa.

 

     Art. 3. Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.

1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell'anno 2013 ed in essere alla data del 30 novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali, volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e di cui all'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 30 aprile 2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa nell'importo di 85.546 migliaia di euro, il cui onere è imputato all'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2. - capitolo 215704 - accantonamento 1001, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, fino al 30 aprile 2013, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa nell'importo di 12.104 migliaia di euro il cui onere è imputato all'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2. - capitolo 215704 - accantonamento 1001, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

3. È autorizzata sino al 30 aprile 2013 la prosecuzione dell'attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9 dell'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro. Il relativo onere è imputato all'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

 

     Art. 4. Proroghe di contratti relativi a personale del CEFPAS, degli enti parco, delle camere di commercio e dell'IRSAP.

1. Il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), gli enti parco, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono prorogare, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, fino al 30 aprile 2013, i rapporti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato, fino al 30 aprile 2013, a trasferire agli enti parco la somma di 107 migliaia di euro. Il relativo onere è imputato nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 12.2.1.3.3 - capitolo 443305, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

 

     Art. 5. Abrogazioni di norme. Differimento termini UREGA.

1. L'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21, è abrogato.

2. Il termine per il rinnovo dei componenti delle Commissioni delle sezioni provinciali dell'UREGA, già prorogato dall'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23, è differito al 30 marzo 2013.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 22 gennaio 2013, n. 5, con la decorrenza ivi prevista all'art. 4.

[2] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 22 gennaio 2013, n. 5, con la decorrenza ivi prevista all'art. 4.

[3] Alinea così modificato dall’art. 3 della L.R. 22 gennaio 2013, n. 5, con la decorrenza ivi prevista all'art. 4.