§ VI.3.153 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 46.
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:28/12/2012
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione delle entrate
Art. 2.  Stato di previsione della spesa
Art. 3.  Impegni e pagamenti delle spese
Art. 4.  Quadro generale riassuntivo
Art. 5.  Elenco delle spese obbligatorie
Art. 6.  Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine
Art. 7.  Fondo di riserva per le spese impreviste
Art. 8.  Fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse
Art. 9.  Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione
Art. 10.  Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa
Art. 11.  Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2012
Art. 12.  Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale
Art. 13.  Erogazione al Consiglio regionale
Art. 14.  Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità
Art. 15.  Bilancio pluriennale


§ VI.3.153 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 46.

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia.

(B.U. 31 dicembre 2012, n. 189)

 

TITOLO I

NORME DI BILANCIO

 

Art. 1. Stato di previsione delle entrate

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2013, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è approvato in euro 13.295.096.052,49 in termini di competenza e in euro 26.535.135.004,86 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2013.

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2013, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 46 della l.r. 28/2001, è approvato in euro 13.295.096.052,49 in termini di competenza e in euro 26.535.135.004,86 in termini di cassa.

 

     Art. 3. Impegni e pagamenti delle spese

1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2013 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r. 28/2001.

2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2013 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale, anche in relazione al disposto di cui al comma 20 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), può stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione di cui all’articolo 2.

 

     Art. 4. Quadro generale riassuntivo

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2013, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 5. Elenco delle spese obbligatorie

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 4, contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma del comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 6. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine – capitolo 1110010 – UPB 06.02.01 – è determinato per l’esercizio 2013 in euro 1.899.767,08 ed è gestito a termini dell’articolo 49 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 7. Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste – capitolo 1110030 – UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2013 in euro 2.945.190,00 ed è gestito a termini dell’articolo 50 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 8. Fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse

1. Il fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse – capitolo 1110090 - UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2013 in euro 5 milioni 900 mila ed è gestito a termini dell’articolo 54 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 9. Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione

1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione – capitolo 1110070 – UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2013 in euro 700 mila ed è gestito a termini dell’articolo 52 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 10. Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa

1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa – capitolo 1110020 - UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2013 in euro 312.872.571 ed è gestito a termini dell’articolo 51 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 11. Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2012

1. Al bilancio di previsione 2013 il saldo finanziario presunto, pari a euro 1.252.335.740,00, è applicato nei limiti dell’ammontare complessivo di euro 1.236.327.716,40 derivante da somme finanziate da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell’esercizio finanziario 2012. Ai sensi dell’articolo 48 della l.r. 28/2001, è utilizzato come segue:

a) per euro 65 milioni sul capitolo 1110045 – U.P.B. 06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio autonomo”, gestito a termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001;

b) per euro 185 milioni sul capitolo 1110046 – U.P.B. 06.02.01 – “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione”, gestito a termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001;

c) per euro 899.927.716,40 sul capitolo 1110060 - U.P.B. 06.02.01 – “Fondo delle economie vincolate”, gestito a termini dell’articolo 93 della l.r. 28/2001;

d) per euro 51 milioni 900 mila sul capitolo 1110065 – U.P.B. 06.02.01 – “Fondo svalutazione crediti”, gestito a termini dell’articolo 51 bis della l.r. 28/2001;

e) per euro 34 milioni 500 mila sul capitolo 1181010 - U.P.B. 06.02.08 – “Fondo per copertura rischi su garanzia prestata a favore di Acquedotto Pugliese s.p.a. su contratto di mutuo di euro 150 milioni.

 

     Art. 12. Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale

1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall’articolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea (UE), nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

3. Le variazioni di cui al comma 2, relative ad assegnazioni a destinazione vincolata, possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dall’UE, dallo Stato o da altri soggetti.

4. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in favore degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio sanitario regionale, per l’anno 2013, sancite con intesa espressa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e quelle stanziate con la presente legge di approvazione del presente bilancio.

 

     Art. 13. Erogazione al Consiglio regionale

1. I fondi stanziati sul capitolo 1050, nella UPB 00.01.01 dello stato di previsione della spesa, ai sensi del comma 3 dell’articolo 102 della l.r. 28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su richiesta del suo Presidente.

 

     Art. 14. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. In relazione al disposto dell’articolo 74 della l.r. 28/2001, l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei residui è confermato in euro 25,00.

 

     Art. 15. Bilancio pluriennale

1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2013-2015, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26 della l.r. 28/2001.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.