§ V.5.R/52 - R.R. 30 novembre 2012, n. 29.
Modifiche urgenti, ai sensi dell’art. 44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7), del Regolamento Regionale 30 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:30/11/2012
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’art. 5 comma 1 del R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010
Art. 2.  Modifiche all’art. 5 comma 5 del R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010
Art. 3.  Modifiche della definizione di tipologia di impianto relativa al codice di impianto F.1a e F.1b riportata nell’Allegato 2 del R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010


§ V.5.R/52 - R.R. 30 novembre 2012, n. 29.

Modifiche urgenti, ai sensi dell’art. 44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7), del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero dello Sviluppo del 10 settembre 2010 Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.

(B.U. 30 novembre 2012, n. 173)

 

Art. 1. Modifiche all’art. 5 comma 1 del R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010

1. Il comma 1 dell’art. 5 del Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 è sostituito come di seguito:

 

“Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua pubblicazione, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13,1 lett. f) della parte III delle Linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali, né ai procedimenti relativi ad impianti eolici già ricadenti nel campo di applicazione del R.R. 4 ottobre 2006, n. 16 (“Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”).

L’esonero dall’applicazione del presente Regolamento inerisce le procedure autorizzatorie ricadenti nel campo di applicazione del citato Regolamento n. 16/2006, ovvero tutti i procedimenti per i quali detto Regolamento Regionale sia risultato applicabile ratione temporis durante l’arco della sua vigenza, ovvero fino al 01.12.2010, data di pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010, data oltre la quale trova invece applicazione la disciplina introdotta con il presente Regolamento.

Nell’istruttoria delle istanze ricadenti nei casi sopra contemplati, non trovano applicazione l’espunto R.R. n. 16/2006 né il presente Regolamento.

Sono fatti salvi i provvedimenti di VIA/screening emanati in vigenza del regolamento 16/2006 che siano rimasti inoppugnati e si siano consolidati, secondo i principi generali in materia di retroazione degli effetti delle sentenze di annullamento pronunciate dalla Corte Costituzionale”.

 

     Art. 2. Modifiche all’art. 5 comma 5 del R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010

1. Il comma 5 dell’art. 5 del Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 è modificato come di seguito:

 

“Nelle zone territoriali omogenee a destinazione industriale o mista industriale e commerciale, che abbiano mantenuto la destinazione urbanistica, comprese all’interno delle aree non idonee di cui all’Allegato 3, sono consentite tutte le tipologie di impianti individuati nell’Allegato 2, purché dette aree siano ubicate all’esterno del perimetro delle zone territoriali omogenee a destinazione prevalentemente residenziale, con esclusione delle seguenti tipologie di impianti: “E.4 a), b), c), d)”, per le quali è imposta l’ulteriore condizione della distanza ad oltre 1 km dalle aree edificabili. Nelle strutture commerciali, all’interno delle aree non idonee di cui all’Allegato 3, sono consentite le seguenti tipologie di impianti individuate nell’Allegato 3: F.1a, F.1b, F.2a, F.2b, F.3a, F.3b”.

 

     Art. 3. Modifiche della definizione di tipologia di impianto relativa al codice di impianto F.1a e F.1b riportata nell’Allegato 2 del R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010

1. La definizione di tipologia di impianto relativa al codice di impianto F.1a e F.1b è cosi modificata:

 

“Impianti fotovoltaici realizzati su edificio e aventi le seguenti caratteristiche:

i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non e’ superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;

ii. impianti realizzati su tetti piani con l’altezza massima dei moduli rispetto al piano che non supera i 30 cm e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;

iii. impianti realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con l’altezza massima dei moduli che non deve superare l’altezza della balaustra esistente e la cui superficie non e’ superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;

Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella Zona territoriale omogenea di tipo “A” degli strumenti urbanistici vigenti”.

 

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.