§ IV.5.34 - L.R. 13 dicembre 2012, n. 41.
Ampliamento offerta prodotti nei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e negli esercizi commerciali.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 fiere, mercati e commercio
Data:13/12/2012
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Vendita di prodotti non editoriali nei punti vendita esclusivi
Art. 2.  Requisiti


§ IV.5.34 - L.R. 13 dicembre 2012, n. 41.

Ampliamento offerta prodotti nei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e negli esercizi commerciali.

(B.U. 18 dicembre 2012, n. 183)

 

Art. 1. Vendita di prodotti non editoriali nei punti vendita esclusivi

1. E’ consentito agli esercizi commerciali del settore non alimentare, inclusi i punti vendita di quotidiani e periodici, purché la superficie a essi destinata non sia superiore al 30 per cento di quella di vendita complessiva, la vendita dei seguenti prodotti:

a) generi di monopolio, lotterie e giochi soggetti a monopolio di Stato, nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti per l’ottenimento delle relative autorizzazioni;

b) pastigliaggi, bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati;

c) biglietti per l’accesso al trasporto pubblico e a eventi sportivi e culturali.

 

     Art. 2. Requisiti

1. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 dell’articolo 1 è consentita in assenza del requisito professionale di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno), ed è subordinata a preventiva comunicazione al Comune competente per territorio.

2. Gli esercizi commerciali che pongono in vendita i prodotti di cui al comma 1 dell’articolo 1 sono tenuti al rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa vigente.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.