§ 5.5.17 - L.R. 15 novembre 2012, n. 57.
Modifica alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 «Legge organica di protezione civile della Regione Calabria».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 calamità naturali
Data:15/11/2012
Numero:57


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione articolo 6 della legge regionale 4/1997)
Art. 2.  (Clausola di invarianza degli oneri)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 5.5.17 - L.R. 15 novembre 2012, n. 57.

Modifica alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 «Legge organica di protezione civile della Regione Calabria».

(B.U. 16 novembre 2012, n. 21 - S.S. 22 novembre 2012, n. 2)

 

Art. 1. (Sostituzione articolo 6 della legge regionale 4/1997) [1]

1. L’articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 (Legge organica di protezione civile della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:

 

«Art. 6

(Attività di formazione, informazione e preparazione all’emergenza)

1. La Regione promuove ed organizza una permanente attività di formazione, informazione e preparazione all’emergenza al fine di aumentare il livello di conoscenza della popolazione relativamente ai rischi naturali ed antropici con particolare riferimento a quelli presenti sul territorio regionale. Le attività di cui al presente articolo sono rese allo scopo di favorire adeguate azioni per la limitazione dei danni a cose e persone in seguito al manifestarsi di un evento calamitoso.

2. Le iniziative regionali di cui al comma 1, dirette all’intera collettività, sono rivolte prioritariamente alla popolazione scolastica, in particolare a quella della scuola dell’obbligo, attraverso programmi di informazione da predisporre permanentemente all’interno dell’attività didattica previo accordo con l’ufficio scolastico regionale. I programmi di informazione pongono particolare attenzione al rischio sismico e devono sistematicamente concludersi, ai fini della preparazione all’emergenza, con una esercitazione di protezione civile attraverso l’evacuazione scolastica.

3. I programmi di cui al comma 2 sono comprensivi delle attività di formazione del personale docente, direttamente coinvolto nell’attività di informazione dei discenti, nonché dei dirigenti scolastici, responsabili dell’attivazione dei programmi stessi.

4. Per la elaborazione dei programmi di formazione, informazione e preparazione all'emergenza sono ricercate le più opportune forme di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 11 della legge 225/1992, il Dipartimento della protezione civile per le attività di cui al comma 2 ed i dipartimenti regionali competenti. L'attività di collaborazione è avviata solo nel caso in cui essa non preveda alcun onere a carico del bilancio regionale.

5. La Giunta regionale predispone, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il programma di informazione, formazione e preparazione all’emergenza di cui al comma 2, sentita la commissione consiliare permanente che si esprime entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Con lo stesso provvedimento sono stabilite, di concerto con i soggetti indicati al comma 4, le modalità di svolgimento e di partecipazione agli interventi previsti dalla presente legge».

 

     Art. 2. (Clausola di invarianza degli oneri)

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2013, n. 3.