§ 51.4.119 - D.P.R. 5 giugno 2012, n. 136.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di carta dei diritti e dei doveri del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:05/06/2012
Numero:136


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230


§ 51.4.119 - D.P.R. 5 giugno 2012, n. 136.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell'internato.

(G.U. 14 agosto 2012, n. 189)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, e successive modificazioni, ed in particolare, l'articolo 32;

     Visto l'articolo 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

     Ritenuta la necessità di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e una maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario mediante l'introduzione della Carta dei diritti e dei doveri;

     Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento :

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 23 il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Il direttore dell'istituto, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro, previsto dall'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale, nonchè allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 32 della legge e di consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati prevista nel comma 2 dell'articolo 69 del presente regolamento. In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari e viene contestualmente richiesto al detenuto il consenso all'eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Il verbale contenente la relativa dichiarazione del detenuto viene trasmesso senza ritardo all'autorità giudiziaria competente.»;

     b) all'articolo 69 il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il contenuto della carta è stabilito con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto regola, altresì, le modalità con le quali la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. La carta dei diritti è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.».

     2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012  Registro n. 7, foglio n. 362