§ 3.3.66 - L.R. 18 luglio 2012, n. 20.
Disposizioni in materia di riordino fondiario.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 assetto del territorio
Data:18/07/2012
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Soggetti promotori ed esecutori)
Art. 3.  (Ambito di applicazione)
Art. 4.  (Commissione tecnica di valutazione)
Art. 5.  (Avvio del procedimento)
Art. 6.  (Approvazione della proposta)
Art. 7.  (Studio preliminare della ricomposizione fondiaria)
Art. 8.  (Progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario)
Art. 9.  (Piano di riordino fondiario)
Art. 10.  (Deposito del piano di riordino fondiario)
Art. 11.  (Approvazione del piano di riordino fondiario)
Art. 12.  (Effetti dell'approvazione del piano di riordino fondiario)
Art. 13.  (Delimitazione dei confini)
Art. 14.  (Vincolo di indivisibilità, di inedificabilità e di coltivazione)
Art. 15.  (Disciplina dei diritti reali)
Art. 16.  (Manutenzione delle opere previste dal piano di riordino fondiario)
Art. 17.  (Viabilità rurale ai fini della classificazione)
Art. 18.  (Rinvio)
Art. 19.  (Disposizioni transitorie)
Art. 20.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 3.3.66 - L.R. 18 luglio 2012, n. 20.

Disposizioni in materia di riordino fondiario.

(B.U. 14 agosto 2012, n. 34)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nell'esercizio della potestà legislativa di cui all'articolo 2, comma primo, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), promuove una gestione sostenibile del proprio territorio agricolo attraverso lo strumento del riordino fondiario, in armonia con gli indirizzi delle politiche agricole e ambientali dell'Unione europea.

 

2. Il riordino fondiario consiste nel riassetto catastale, nell'accorpamento delle proprietà frammentate e polverizzate, nell'arrotondamento delle superfici dei fondi, nell'eventuale rettificazione dei confini e, ove necessario, nella eventuale realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali e di miglioramento fondiario ed è finalizzato:

 

a) a una razionale utilizzazione del territorio montano, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;

 

b) al mantenimento e al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, contrastando l'abbandono del territorio;

 

c) allo sviluppo di attività economiche e al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;

 

d) alla prevenzione del dissesto idrogeologico e, più in generale, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano.

 

3. Il procedimento di riordino fondiario si articola nelle seguenti fasi:

 

a) elaborazione di uno studio preliminare della ricomposizione fondiaria;

 

b) redazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario;

 

c) predisposizione del piano di riordino fondiario.

 

4. Il piano di riordino fondiario si compone del piano di ricomposizione fondiaria, recante la predisposizione particellare del nuovo assetto catastale, ai fini del trasferimento delle proprietà, e della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento fondiario.

 

     Art. 2. (Soggetti promotori ed esecutori)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione individua i Consorzi di miglioramento fondiario istituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e disciplinati dalla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni sull'ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario), di seguito denominati Consorzi, quali soggetti promotori ed esecutori dei riordini fondiari.

 

2. Nell'ambito del procedimento di riordino fondiario, i Consorzi provvedono a premunirsi di tutti i pareri, le concessioni, i permessi, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

 

     Art. 3. (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica a tutti i fondi agricoli situati nel territorio regionale ricompresi nei perimetri dei Consorzi.

 

2. Il comprensorio del riordino fondiario deve essere composto da terreni agricoli situati in zone di tipo E, così come risultanti dal piano regolatore generale comunale (PRG) in vigore al momento della presentazione della proposta di cui all'articolo 5, comma 2.

 

3. La dimensione del comprensorio, per superficie inclusa e per numero di proprietari interessati, deve essere idonea al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e, comunque, compresa tra 5 e 50 ettari.

 

4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18 è definita, in relazione alle diverse tipologie di terreni, la minima unità particellare, quale estensione minima attribuibile ai fondi all'esito del riordino fondiario.

 

     Art. 4. (Commissione tecnica di valutazione)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituita una commissione tecnica di valutazione, di seguito denominata Commissione, composta:

 

a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di riordini fondiari, di seguito denominata struttura competente;

 

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio;

 

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale;

 

d) da un rappresentante dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Valle d'Aosta che non abbia preso parte alle attività di progettazione del riordino fondiario da esaminare;

 

e) da un funzionario esperto nominato dall'Institut agricole régional;

 

f) dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune interessato.

 

2. La Commissione esprime pareri tecnici relativamente ad ogni fase del procedimento di riordino fondiario di cui all'articolo 1, comma 3.

 

3. La Commissione è convocata e presieduta dal dirigente della struttura competente in materia di riordino fondiario. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno il 50 per cento dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della Commissione.

 

4. Su richiesta del presidente, alle sedute della Commissione può partecipare, con funzioni consultive, il presidente del Consorzio interessato.

 

5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

 

     Art. 5. (Avvio del procedimento)

1. Il procedimento di riordino fondiario è avviato dal Consorzio interessato con la presentazione della proposta di cui al comma 2 alla struttura competente.

 

2. Al fine di avviare il procedimento, i Consorzi sono tenuti ad approvare in assemblea generale dei consorziati, con le modalità previste dai rispettivi statuti e la maggioranza indicata al comma 3, una proposta di riordino fondiario che deve contenere:

 

a) una relazione recante le motivazioni di interesse generale e gli obiettivi da raggiungere con il riordino fondiario, nonché l'individuazione dei vincoli esistenti e l'attestazione della coerenza del riordino fondiario con gli strumenti urbanistici vigenti;

 

b) la planimetria catastale relativa al perimetro dell'area oggetto del riordino fondiario;

 

c) un estratto planimetrico del PRG relativo al comprensorio e una documentazione fotografica, possibilmente aerea;

 

d) ogni ulteriore documento individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 18.

 

3. La proposta di cui al comma 2 deve essere approvata da tutti i consorziati proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto del riordino fondiario, i quali devono rappresentare il 100 per cento della proprietà inclusa nell'area interessata.

 

4. Con la proposta di cui al comma 2 il Consorzio si impegna a rispettare le scadenze procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 10 e 11. Il mancato rispetto delle scadenze comporta la revoca degli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 66, commi 1, lettera a), e 2, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), e la restituzione da parte del Consorzio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di revoca, dell'ammontare dei medesimi maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione degli aiuti e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'aiuto.

 

5. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

 

     Art. 6. (Approvazione della proposta)

1. La proposta di cui all'articolo 5, comma 2, è approvata con provvedimento del dirigente competente, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'interesse generale alla realizzazione del riordino fondiario.

 

2. Il provvedimento di cui al comma 1 autorizza la redazione dello studio preliminare della ricomposizione fondiaria prevedendo la concessione degli aiuti per la redazione del medesimo ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007.

 

     Art. 7. (Studio preliminare della ricomposizione fondiaria)

1. Lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria si compone dei seguenti elaborati:

 

a) analisi dello stato attuale dell'area interessata dal riordino fondiario, redatta su carta tecnica regionale, anche in formato digitale, recante:

 

1) la descrizione dell'assetto della proprietà fondiaria;

 

2) la descrizione degli usi in essere presso ciascun fondo, con l'indicazione delle colture in atto;

 

3) l'estratto del PRG con l'indicazione di tutti i vincoli insistenti sui fondi inclusi nell'area oggetto del riordino fondiario;

 

4) l'indicazione delle infrastrutture esistenti nei fondi inclusi nell'area oggetto del riordino fondiario;

 

5) la cartografia relativa agli ambiti con particolare rilevanza ambientale e paesaggistica e l'indicazione degli interventi per la loro tutela e valorizzazione;

 

b) elenco dei proprietari e delle relative particelle catastali con indicazione, per ognuna, dei diritti reali esistenti;

 

c) elaborati di progetto recanti:

 

1) una relazione sui criteri generali cui si ispira il riordino fondiario, sulle motivazioni dell'intervento e sulle esigenze da soddisfare, tenuto conto dei vincoli ambientali e paesaggistici;

 

2) l'inquadramento generale e la delimitazione del comprensorio;

 

3) l'analisi agricola delle colture in atto e di quelle future;

 

4) il quadro di raffronto indicante i proprietari le cui superfici di terreno sono inferiori o superiori alla minima unità particellare di cui all'articolo 3, comma 4;

 

d) preventivo parametrico delle opere da realizzare;

 

e) ogni ulteriore documento individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 18.

 

2. Lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria è presentato alla struttura competente previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3.

 

3. Il dirigente competente, con proprio provvedimento, approva lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4, e autorizza la redazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario, prevedendo la concessione degli aiuti per il finanziamento della medesima, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007.

 

     Art. 8. (Progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario)

1. La progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario è presentata alla struttura competente previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3, e l'acquisizione degli atti di verifica di assoggettabilità alle procedure di VAS e VIA ai sensi degli articoli 8 e 17 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009).

 

2. La progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4.

 

3. Con l'approvazione di cui al comma 2, il perimetro del comprensorio soggetto al riordino fondiario non è più modificabile, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18.

 

4. Nel periodo di tempo intercorrente tra l'approvazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario e i trasferimenti di proprietà ai sensi dell'articolo 11, si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

 

5. A seguito dell'approvazione di cui al comma 2, la Giunta regionale autorizza la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento fondiario e la redazione del piano di ricomposizione fondiaria, dando mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti per il relativo finanziamento ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007.

 

     Art. 9. (Piano di riordino fondiario)

1. Il piano di riordino fondiario, come definito dall'articolo 1, comma 4, è redatto a cura del Consorzio il quale ne garantisce la rispondenza alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

 

2. Il piano di ricomposizione fondiaria è composto dei seguenti elaborati:

 

a) relazione tecnico-descrittiva recante i criteri ai quali si ispira il riordino fondiario e gli obiettivi perseguiti;

 

b) piano di assegnazione dei terreni con planimetria del nuovo assetto della proprietà fondiaria;

 

c) elenco dei compendi unici, qualora previsti;

 

d) registro dei movimenti della proprietà recante, per ogni ditta, gli elementi catastali di carico e scarico dei terreni posseduti e di quelli di nuova assegnazione, con riferimento alla minima unità particellare, la stima valutativa delle superfici oggetto di permuta, l'eventuale conguaglio in denaro ovvero la somma corrisposta a fronte della rinuncia alla proprietà;

 

e) elenco dei diritti reali preesistenti, con l'indicazione dei relativi titolari presenti in anagrafe tributaria, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri immobiliari, nonché dei diritti reali di godimento, delle ipoteche e delle servitù prediali necessarie per la nuova sistemazione;

 

f) documenti, anche su base informatica, inerenti ai servizi di pubblicità immobiliare e catastale;

 

g) stima particellare analitica basata sulle rendite fondiarie medie delle tipologie di utilizzazione riferite all'azienda tipo del comprensorio del riordino fondiario e riguardante il suolo nudo;

 

h) preventivo di spesa per le operazioni di riconfinamento e per l'acquisto dei cippi di confinamento.

 

     Art. 10. (Deposito del piano di riordino fondiario)

1. Il piano di riordino fondiario, previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3, è depositato, a cura del Consorzio, presso i Comuni nei cui territori insistono i terreni oggetto del riordino fondiario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e, per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati. Il Consorzio comunica inoltre l'avvenuto deposito ai proprietari, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di godimento, come risultanti dai pubblici registri immobiliari alla data del deposito del piano di riordino fondiario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

2. Le eventuali osservazioni e opposizioni al piano di riordino fondiario sono presentate al Consorzio entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio.

 

3. Il Consorzio si pronuncia sulle osservazioni e sulle opposizioni entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 provvedendo, in caso di accoglimento, alla modificazione del piano di riordino fondiario e degli elaborati progettuali.

 

     Art. 11. (Approvazione del piano di riordino fondiario)

1. Scaduti i termini di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, il Consorzio trasmette il piano di riordino fondiario alla struttura competente. La Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4, approva il piano di riordino fondiario entro sessanta giorni dalla sua trasmissione, dando mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti per l'esecuzione delle opere e per i trasferimenti dei diritti reali ai sensi dell'articolo 66, commi 1, lettera a), e 2, della l.r. 32/2007.

 

2. L'approvazione del piano di riordino fondiario costituisce atto di dichiarazione di pubblica utilità delle opere di miglioramento fondiario e determina, ai sensi dell'articolo 29 del r.d. 215/1933 e dell'articolo 855 del codice civile, il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché l'imposizione delle servitù previste dal piano stesso.

 

3. A seguito dell'approvazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione emana il decreto di riordino fondiario, con il quale si dà atto del trasferimento coattivo delle proprietà, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 12. (Effetti dell'approvazione del piano di riordino fondiario)

1. Il Consorzio provvede, entro un anno dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 3, alla trascrizione o iscrizione dei diritti reali, al trasferimento delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione, alle volture catastali, al pagamento e alla riscossione dei conguagli in denaro relativi alle permute e all'immissione nel possesso dei terreni di nuova assegnazione.

 

2. Ai trasferimenti, ai pagamenti, alle trascrizioni e a tutti gli atti da compiersi in esecuzione della presente legge si applicano gli articoli 37, comma primo, del r.d. 215/1933 e, nel caso di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, l'articolo 5bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

 

     Art. 13. (Delimitazione dei confini)

1. Eseguiti ed ultimati i lavori, il Consorzio provvede, entro un anno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, al posizionamento dei cippi di confinamento.

 

     Art. 14. (Vincolo di indivisibilità, di inedificabilità e di coltivazione)

1. I terreni rientranti nel comprensorio del riordino fondiario devono essere coltivati secondo la buona tecnica agraria e senza soluzione di continuità per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di approvazione del piano di riordino fondiario. In caso di violazione del vincolo di coltivazione, il proprietario del fondo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La sanzione è contestata dalla Regione e irrogata dal Presidente della Regione, secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18.

 

2. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

3. Fatto salvo l'eventuale esproprio per sopravvenuta pubblica utilità, per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di approvazione del piano di riordino fondiario i terreni rientranti nel comprensorio del riordino fondiario sono indivisibili e non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi né essere destinati ad opere di edificazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i casi e i criteri per la concessione di deroghe al divieto di edificazione.

 

4. Il vincolo di cui al comma 3 è trascritto nei pubblici registri immobiliari a cura del Consorzio. La violazione del vincolo comporta la revoca degli aiuti concessi in proporzione alla estensione del fondo interessato in rapporto alla superficie totale del comprensorio di riordino fondiario.

 

5. La revoca comporta l'obbligo, per il proprietario del terreno che ha violato il vincolo di cui al comma 3, di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'ammontare dell'aiuto, come definito dal comma 4, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.

 

6. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

 

7. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

 

8. Nel caso in cui la violazione del vincolo di cui al comma 3 sia commessa da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, oltre alla revoca del contributo, si applica quanto disposto dall'articolo 5bis, comma 2, della l. 97/1994.

 

     Art. 15. (Disciplina dei diritti reali)

1. Per la disciplina dei diritti reali sui terreni di nuova assegnazione trova applicazione l'articolo 25 del r.d. 215/1933.

 

2. In caso di scioglimento dei contratti di affitto di fondi rustici aventi ad oggetto terreni interessati al riordino fondiario, l'affittuario ha diritto al pagamento di un equo indennizzo, da parte del Consorzio, ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

 

     Art. 16. (Manutenzione delle opere previste dal piano di riordino fondiario)

1. A decorrere dalla data di approvazione del certificato di collaudo, la manutenzione delle opere previste dal piano di riordino fondiario spetta al Consorzio.

 

     Art. 17. (Viabilità rurale ai fini della classificazione)

1. All'eventuale nuova viabilità all'interno del comprensorio del riordino fondiario contribuiscono tutti i proprietari interessati dal piano di riordino fondiario in misura proporzionale alla superficie di proprietà.

 

     Art. 18. (Rinvio)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni adempimento o aspetto anche procedimentale di cui alla presente legge, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione alla struttura competente delle proposte di cui all'articolo 5, degli elaborati tecnici di cui agli articoli 7, 8 e 9, e la documentazione da allegare ai medesimi.

 

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

 

     Art. 19. (Disposizioni transitorie)

1. Ai riordini fondiari avviati ai sensi della legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 (Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del riordino fondiario), e della l.r. 32/2007, e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

 

2. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta l'approvazione da parte della Regione dello studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio deve presentare alla struttura competente una nuova proposta di riordino fondiario, ai sensi dell'articolo 5. Nel caso di accoglimento della proposta, al procedimento di riordino fondiario si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

 

3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione abbia approvato lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento, tenuto conto dell'interesse generale alla prosecuzione del riordino fondiario, autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dall'elaborazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 8. Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario. L'importo del finanziamento delle attività progettuali è determinato in applicazione di un tariffario approvato con deliberazione della Giunta che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attività documentabili, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente già svolte, ferma restando la non ripetibilità delle somme già erogate [1].

 

4. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge le opere di miglioramento fondiario siano già state avviate o concluse, il Consorzio formula apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla quale deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere già realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario. La Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della data di avvio delle opere e dello stato di avanzamento delle stesse, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario di cui all'articolo 10. Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il provvedimento di approvazione, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario e, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della medesima l.r. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali. L'importo del finanziamento delle attività progettuali è determinato in applicazione di un tariffario, approvato con deliberazione della Giunta, che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attività documentabili, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente già svolte, ferma restando la non ripetibilità delle somme già erogate [2].

 

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora siano già state avviate o concluse opere relative a singoli lotti funzionali al riordino fondiario, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'interesse generale al completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, individua i casi nei quali il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti in corso di realizzazione o già ultimati, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. All'istanza deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario relativo ai lotti interessati, ivi compresa l'eventuale attività di ricomposizione fondiaria per la quale si applica l'articolo 52 della l.r. 32/2007. La Giunta regionale approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario ai sensi dell'articolo 10. Le istanze istruite positivamente nell'anno di competenza, ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il provvedimento di approvazione, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 32/2007, per le attività di ricomposizione fondiaria, dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della medesima l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati e dell'articolo 66, comma 2, della l.r. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali. L'importo del finanziamento delle attività progettuali è determinato in applicazione di un tariffario, approvato con deliberazione della Giunta, che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attività documentabili, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente già svolte, ferma restando la non ripetibilità delle somme già erogate [3].

 

6. La riattivazione del procedimento di riordino fondiario e gli adempimenti procedimentali successivi alla medesima, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, devono essere approvati dalla maggioranza dei consorziati e, in ogni caso, da almeno il 70 per cento dei consorziati proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto del riordino fondiario, i quali devono inoltre rappresentare almeno il 70 per cento della proprietà inclusa nell'area interessata.

 

7. Ai procedimenti riattivati ai sensi dei commi 3, 4 e 5, si applica l'articolo 5, commi 4 e 5, limitatamente agli aiuti concessi a seguito della predetta riattivazione.

 

     Art. 20. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

[2] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

[3] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.