§ 2.6.66 - L.R. 12 ottobre 2012, n. 19.
Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:12/10/2012
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Continuità delle concessioni demaniali
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 2.6.66 - L.R. 12 ottobre 2012, n. 19.

Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura.

(B.U. 18 ottobre 2012, n. 45)

 

Art. 1. Continuità delle concessioni demaniali

1. Le concessioni ai fini di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo, demanio regionale e mare territoriale rilasciate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), e successive modifiche e integrazioni, in essere alla data 29 dicembre 2008, restano efficaci sino al 31 dicembre 2020, al fine di consentire l'ordinato avvio delle procedure di evidenza pubblica per il relativo affidamento e garantire un termine necessario e congruo per l'espletamento delle stesse [1].

2. La norma di cui al comma 1 non riguarda i beni per i quali tra il 29 dicembre 2008 e la data di entrata in vigore della presente legge sia stato rilasciato dall'Amministrazione regionale atto di concessione a seguito di procedura di evidenza pubblica per la comparazione delle istanze concorrenti.

3. Nelle more della revisione e del riordino della legislazione in materia di concessioni, le procedure di evidenza pubblica di cui al comma 1 sono definite e pubblicate dall'Amministrazione regionale secondo criteri generali e modalità di affidamento definiti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, entro il 30 giugno 2013, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza e orientati al perseguimento dell'interesse pubblico prevalente della proficua utilizzazione della concessione.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 40 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 20 giugno 2014, n. 14.