§ VI.3.150 - L.R. 22 ottobre 2012, n. 29.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:22/10/2012
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Istituzione del sistema contabile ambientale
Art. 2.  Regolamento
Art. 3.  Norma finale


§ VI.3.150 - L.R. 22 ottobre 2012, n. 29.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)

(B.U. 26 ottobre 2012, n. 156)

 

Art. 1. Istituzione del sistema contabile ambientale

1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)”, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 è aggiunta la seguente:

“f bis) alle risorse impiegate per finalità ambientale.“;

 

b) dopo il comma 6 dell’articolo 25 è aggiunto il seguente:

“6 bis) La legge finanziaria regionale deve definire in allegato le risorse impiegate in finalità di protezione dell’ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.”;

 

c) dopo il comma 4 dell’articolo 26 è aggiunto il seguente:

“4 bis) Il Bilancio pluriennale deve avere in allegato la descrizione delle risorse economiche destinate alle azioni aventi natura o contenuti ambientali.”;

 

d) dopo il comma 1 dell’articolo 27 è aggiunto il seguente:

“1 bis) Il Bilancio annuale deve avere in allegato la descrizione delle risorse economiche destinate alle azioni aventi natura o contenuti ambientali.”.

 

     Art. 2. Regolamento

1. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per dare attuazione alla presente legge.

 

     Art. 3. Norma finale

1. La presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.