§ 1.3.32 - L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione dell'indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:03/10/2012
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 l.r. 10/1972)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 3 l.r. 10/1972)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 4 l.r. 12/1972)


§ 1.3.32 - L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione dell'indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari).

(B.U. 4 ottobre 2012, n. 40 suppl.)

 

     Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 l.r. 10/1972)

1. All'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione dell'indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

"2 bis. Ai consiglieri regionali non spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1 per la partecipazione alle riunioni convocate da soggetti esterni salvo che partecipino per espressa disposizione di legge. Resta fermo in capo al Presidente del Consiglio regionale oppure all'Ufficio di Presidenza la possibilità di delegare i consiglieri regionali, senza alcun onere in capo all'amministrazione.

2 ter. Il comma 2 bis non si applica ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.".

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972 è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter, individua con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1. L'Ufficio di Presidenza ne definisce, con propria deliberazione, le modalità di attuazione.".

 

          Art. 2. (Modifiche all'articolo 3 l.r. 10/1972)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 10/1972 dopo le parole “limite massimo di” la parola “undici” è sostituita dalla parola “sette” e, al secondo periodo, dopo le parole “dall'equivalente di” la parola “undici” è sostituita dalla parola “sette”.

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 10/1972 dopo le parole “annuali” sono soppresse le parole da “e dal luogo” fino alle parole “viaggi annuali” e, al secondo periodo dopo le parole “ritorno Torino - Roma” sono soppresse le parole da “e l'equivalente di” fino alle parole “compagnie di bandiera”.

3. I commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 3 della l.r. 10/1972 sono abrogati.

 

          Art. 3. (Modifiche all'articolo 4 l.r. 12/1972)

1. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) le parole “Entro il 31 gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti "Entro il 15 marzo di ogni anno”.

2. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/1972 è aggiunto il seguente periodo: “La nota riepilogativa è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del finanziamento di cui all'articolo 3, redatta da un revisore individuato da ciascun Gruppo all'interno di una rosa di nomi predisposta dall'Ufficio di Presidenza sulla base di un sorteggio effettuato tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)”.

3. Al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/1972 le parole “entro dieci giorni dalla data di inizio della legislatura” sono sostituite dalle seguenti “entro quarantacinque giorni dalla data di inizio della legislatura”.

4. Al quarto periodo del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/1972 dopo le parole “sono definite” sono aggiunte le seguenti “le modalità per l'attestazione di regolarità della nota riepilogativa nonché”.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/1972 è aggiunto il seguente:

"4 bis. La nota riepilogativa di cui al comma 4 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale a seguito di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale.".