§ 12.3.157 - Decisione 24 settembre 2012, n. 528.
Decisione n. 528/2012/UE del Consiglio, che modifica la decisione 2001/822/CE relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:24/09/2012
Numero:528


Sommario
Art. 1. All’allegato I A della decisione 2001/822/CE, il trattino seguente è inserito tra quello relativo a "Saint Pierre e Miquelon" e quello relativo ad "Aruba"
Art. 2. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 12.3.157 - Decisione 24 settembre 2012, n. 528.

Decisione n. 528/2012/UE del Consiglio, che modifica la decisione 2001/822/CE relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare»)

(G.U.U.E. 29 settembre 2012, n. L 264)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 203,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

previa consultazione del Parlamento europeo,

 

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, dell’isola di Saint-Barthélemy [1] modifica il trattato, in particolare l’allegato II, inserendo l’isola di Saint-Barthélemy nell’elenco dei paesi e territori d’oltremare cui si applica la parte quarta del trattato.

 

(2) La decisione 2001/822/CE del Consiglio [2] definisce il quadro giuridico per la promozione dello sviluppo socioeconomico dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) e per rafforzare le relazioni economiche tra questi e l’Unione. L’allegato I A della decisione 2001/822/CE stabilisce un elenco dei PTOM interessati dall’associazione conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione.

 

(3) La decisione 2001/822/CE si applica fino al 31 dicembre 2013. Pertanto, l’allegato I A di tale decisione deve essere modificato al fine di tener conto della variazione dello status, nei confronti dell’Unione, dell’isola di Saint-Barthélemy, che è diventata un territorio d’oltremare il 1 gennaio 2012.

 

(4) La decisione 2010/718/UE è stata applicata dal 1 gennaio 2012. È pertanto opportuno applicare a decorrere dal 1 gennaio 2012 all’isola di Saint-Barthélemy le misure di cui alla decisione 2001/822/CE che sono favorevoli ai PTOM e che non impongono loro obblighi, salvo quelli relativi alla cooperazione per il finanziamento allo sviluppo. In questo contesto, la Francia si è impegnata a non chiedere l’intervento del Fondo europeo di sviluppo per l’isola di Saint-Barthélemy a titolo della programmazione 2007-2013,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

All’allegato I A della decisione 2001/822/CE, il trattino seguente è inserito tra quello relativo a "Saint Pierre e Miquelon" e quello relativo ad "Aruba":

 

- "— Saint-Barthélemy,".

 

     Art. 2.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Gli articoli da 1 a 9, 34, 35, 38, l’articolo 39, paragrafi 1 e 7, l’articolo 45, paragrafo 1, l’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 45, paragrafo 3, e gli articoli 57 e 58 della decisione 2001/822/CE si applicano all’isola di Saint-Barthélemy a decorrere dal 1 gennaio 2012.

 

     Art. 3.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4.

 

[2] GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.