§ 75.1.120 - D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 46.
Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:16/04/2012
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Abrogazione delle norme attuative delle direttive abrogate
Art. 2.  Disposizioni transitorie
Art. 3.  Aggiornamento
Art. 4.  Invarianza finanziaria


§ 75.1.120 - D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 46.

Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia.

(G.U. 28 aprile 2012, n. 99 - S.O. n. 86)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/ CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/ CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia;

     Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1;

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;

     Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2012;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Abrogazione delle norme attuative delle direttive abrogate

     1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, di attuazione della direttiva 71/349/CEE relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 3, sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i seguenti decreti:

     a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799, di attuazione della direttiva 71/347/CEE relativa alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali;

     b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, di attuazione della direttiva 75/33/CEE relativa ai contatori di acqua fredda, per la parte che non è già abrogata dall'articolo 21, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

     c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874, di attuazione della direttiva 76/765/CEE relativa agli alcolometri e densimetri per alcole;

     d) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875, di attuazione della direttiva 76/766/CEE relativa alle tavole alcolometriche;

     e) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 12 settembre 1988, n. 435, di attuazione della direttiva 86/217/CEE relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli, con conseguente cessazione a decorrere dal 1° dicembre 2015 degli effetti di conferimento di forza di legge alla medesima direttiva ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 3, sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i seguenti decreti legislativi:

     a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800, di attuazione della direttiva 71/317/CEE relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;

     b) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801, di attuazione della direttiva 74/148/CEE relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media.

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie

     1. Le verifiche prime CE effettuate e i certificati di stazzatura CE rilasciati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, rimangono validi.

     2. Rimangono validi le approvazioni CE del modello e i certificati di approvazione CE del modello rilasciati fino al 30 novembre 2015 a norma dei seguenti decreti:

     a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799;

     b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854;

     c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874;

     d) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875;

     e) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 12 settembre 1988, n. 435.

     3. I pesi conformi al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800, e i pesi conformi al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801, possono essere soggetti ad una verifica prima CE, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, fino al 30 novembre 2025.

 

     Art. 3. Aggiornamento

     1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 e della decorrenza delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, anche in esito alla procedura di cui all'articolo 4 della medesima direttiva, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

 

     Art. 4. Invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.