| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 32. Culti e confessioni religiose |
| Capitolo: | 32.2 confessioni diverse |
| Data: | 12/03/2012 |
| Numero: | 34 |
| Sommario |
| Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia |
| Art. 2. Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF |
| Art. 3. Commissione paritetica |
| Art. 4. Entrata in vigore |
§ 32.2.17 - L. 12 marzo 2012, n. 34.
Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
(G.U. 4 aprile 2012, n. 80)
Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia
1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 16 luglio 2010 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI), che modifica l'intesa stipulata in data 29 marzo 1993, approvata con
Art. 2. Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UCEBI concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI è indicata con la denominazione «Unione cristiana evangelica battista d'Italia».
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UCEBI, entro il mese di giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della
5. L'UCEBI, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma l e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 precisa gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi sono stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 3. Commissione paritetica
1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 della
2. Il comma 4 dell'articolo 16 della
Art. 4. Entrata in vigore
1. Le modifiche apportate alla
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Intesa
tra la Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, modificativa dell'Intesa firmata il 29 marzo 1993 ed approvata con
Premessa
La Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (d'ora in avanti denominata UCEBI), considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'Intesa stipulata in data 29 marzo 1993 ed approvata con
Articolo 1.
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UCEBI concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI verrà indicata con la denominazione "Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia".
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente all'UCEBI, entro il mese di giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della
5. L'UCEBI, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 precisa gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi sono stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 2.
(Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 della
2. Il comma 4 dell'articolo 16 dell'Intesa firmata il 29 marzo 1993 è abrogato.
Articolo 3.
(Entrata in vigore)
1. Le modifiche apportate all'Intesa stipulata il 29 marzo 1993 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa.
Articolo 4.
(Disegno di legge di approvazione dell'Intesa)
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.