§ 10.3.223 - L. 23 luglio 2012, n. 118.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:23/07/2012
Numero:118


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 10.3.223 - L. 23 luglio 2012, n. 118.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.

(G.U. 30 luglio 2012, n. 176)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 2012, N. 67

 

     All'articolo 1:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, successivamente, al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro la fine dell'anno 2014. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della società dell'informazione, sono stabilite le modalità di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare o, ove possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3 del presente articolo, che il sistema di voto con tecnologia informatica sia sicuro da attacchi deliberati o comunque non autorizzati, garantisca il funzionamento del voto da qualunque inefficienza del materiale o del programma tecnologico e consenta all'elettore di poter ottenere conferma del suo voto. Con il medesimo regolamento è stabilita la disciplina delle operazioni di scrutinio nel rispetto del principio di segretezza del voto, adeguate all'adozione del sistema di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nonchè la modalità di partecipazione al voto con tecnologia informatica mediante la disponibilità di postazioni di accesso per gli elettori che non dispongono di un personal computer ovvero che si trovano in Paesi in cui la trasmissione cifrata dei dati è interdetta o impossibile»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286:

     a) all'articolo 14, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

     b) all'articolo 16, comma 5, le parole: «, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali» sono soppresse;

     c) l'articolo 17 è abrogato;

     d) all'articolo 18, il primo periodo del comma 1 è soppresso e i commi 2 e 3 sono abrogati;

     e) gli articoli 19 e 20 sono abrogati.

     1-ter. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza il regolamento può essere adottato»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. I risparmi di spesa, pari a 3.539.000 euro per l'anno 2012, derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero sono destinati:

     a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

     b) per un ammontare pari a 1.339.000 euro per l'anno 2012 al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

     c) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2012 al funzionamento dei COMITES».