§ 4.5.112 - L.R. 11 aprile 2012, n. 25.
Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:11/04/2012
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Catalogo regionale dei geositi.
Art. 2.  Gestione e tutela dei geositi.
Art. 3.  European Geopark Network.
Art. 4.  Invarianza finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 4.5.112 - L.R. 11 aprile 2012, n. 25.

Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia.

(G.U.R. 13 aprile 2012, n. 15 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Catalogo regionale dei geositi.

1. Al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio geologico, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce con proprio decreto il Catalogo regionale dei geositi. Il Catalogo è gestito dal Dipartimento regionale dell'ambiente ed è soggetto ad aggiornamento annuale.

2. Per ciascun geosito sono indicati l'ubicazione cartografica e catastale, la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione della valenza geologica, geomorfologica, idrogeologica, mineralogica, petrografica, paleontologica e pedologica.

3. La ricognizione, la perimetrazione dei geositi e l'aggiornamento del relativo Catalogo sono effettuati sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche e pedologiche. Le informazioni di cui al comma 2 sono raccolte in maniera sistematica facendo uso di apposite schede realizzate sulla base dei formulari regionali o adottate in censimenti di geositi a carattere nazionale. Sulle linee guida e sulle attività di cui al presente comma l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente predispone, ogni sei mesi, una relazione che è trasmessa alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

4. Gli enti locali, gli istituti di ricerca e le associazioni attive in materia ambientale possono proporre l'istituzione di nuovi geositi.

5. Il Catalogo regionale dei geositi è inserito nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale.

6. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente stabilisce con proprio decreto le modalità per l'istituzione del geosito.

 

     Art. 2. Gestione e tutela dei geositi.

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può affidare la gestione dei geositi a enti parco, province regionali, comuni, al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, fornendo indirizzi e linee guida agli enti gestori.

2. Ove il geosito ricada all'interno di un'area naturale protetta, spetta agli enti gestori la valorizzazione e la gestione secondo criteri, indirizzi e linee guida forniti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

3. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può determinare specifiche forme di tutela per i geositi di particolare interesse scientifico o culturale.

4. Il Dipartimento regionale dell'ambiente provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio geologico ed a sviluppare progetti di conoscenza e valorizzazione della geodiversità regionale e di fruizione responsabile dei geositi.

 

     Art. 3. European Geopark Network.

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 la Regione riconosce come interlocutore istituzionale per la politica del sistema regionale dei geositi l'European Geopark Network (EGN).

 

     Art. 4. Invarianza finanziaria.

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli interventi di loro competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.