§ III.2.R/24 - R.R. 18 aprile 2012, n. 7.
Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:18/04/2012
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’art. 6 del R.R. 4/2007: “Criteri per la compartecipazione alla spesa per il servizio”
Art. 2.  Modifiche all’art. 53 del R.R. 4/2007: “Asilo nido”


§ III.2.R/24 - R.R. 18 aprile 2012, n. 7.

Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.

(B.U. 20 aprile 2012, n. 58)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 725 del 11 aprile 2012 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all’art. 6 del R.R. 4/2007: “Criteri per la compartecipazione alla spesa per il servizio”

1. Il comma 4, dell’art. 6, del reg.reg. 4/2007 è così integralmente sostituito:

 

“1. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell’Ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all’art.3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto destinatario della prestazione e tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione. A tal fine si considera l’ISEE estratto del destinatario della prestazione o dell’intervento.”

 

2. Il comma 7, dell’art. 6, del reg.reg. 4/2007 è così sostituito:

 

“L’Ambito territoriale adotta il regolamento per la definizione delle modalità per l’accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni con le modalità ed i limiti di cui ai precedenti commi.”

 

3. Il comma 8, dell’art. 6, del reg.reg. 4/2007 è abrogato

 

     Art. 2. Modifiche all’art. 53 del R.R. 4/2007: “Asilo nido”

 

1. L’art. 53 del reg.reg. 4/2007 è così sostituito:

 

“1. L’asilo nido o nido d’infanzia è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard strutturali e qualitativi di seguito indicati:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

 

 

Tipologia e carattere;

 

destinatari

L’asilo nido o nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa. L’asilo nido costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.

 

L’asilo nido garantisce il diritto all’inserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto all’articolo 12 comma 5 della l. n. 104/1992, e per essi, anche in collaborazione con i servizi competenti della ASL vengono definiti progetti educativi specifici.

 

 

 

In risposta alle nuove esigenze sociali ed educative, possono essere istituite anche sezioni aggregate a scuole d’infanzia o sezioni primavera, per l’accoglienza di bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

 

 

 

Si definisce micro-nido la struttura con finalità analoghe a quelle dell’asilo nido, ma con una ricettività ridotta.

 

 

 

Altre strutture assimilate sono il nido aziendale o il nido di condominio, che mantengono le stesse caratteristiche dell’asilo nido o del micro-nido, in relazione al numero di posti bambino.

 

 

 

Per tutte le tipologie di nido di infanzia qui individuate si applicano le caratteristiche organizzative e gli standard di seguito indicati.

 

 

Ricettività

La ricettività minima e massima del nido di infanzia, espressa in termini di capienza, è fissata rispettivamente a 20 e a 60 posti bambino.

 

 

 

La ricettività minima e massima della struttura micro-nido è fissata rispettivamente a 6 e a 20 posti bambino.

 

 

 

La presenza programmata su base annua nella struttura può essere determinata nelle misure massime del:

 

- 30% in più rispetto alla ricettività per utenti in fascia di età 3-12 mesi;

 

- 25% in più rispetto alla ricettività per utenti in fascia di età 13-23 mesi;

 

- 20% in più rispetto alla ricettività per utenti in fascia di età 24-36 mesi.

 

 

 

Detti incrementi possono essere introdotti in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e reali frequentanti, fermi restando gli standard previsti dalla sezione “modulo abitativo” con riferimento alla superficie richiesta per gli spazi interni, che va parametrata in relazione alla ricettività o capienza.

 

Nel caso di asilo nido che accolga più di una delle fasce di età sopra indicate, la presenza programmata non può determinare incrementi rispetto alla ricettività cumulati su una sola fascia di età degli utenti, bensì esclusivamente distribuiti tra le fasce di età presenti entro i limiti sopra indicati.

 

L’asilo nido e il micro-nido sono da intendere operanti a tempo pieno, quando osservano orario di apertura pari o superiore a 36 ore e almeno 5 gg di apertura settimanali, o a tempo parziale quando osservano un orario di apertura inferiore alle 36 ore settimanali.

 

Gli spazi essenziali destinati ai bambini e ai servizi generali sono i seguenti:

 

a) ambiente di ingresso, con adeguato spazio filtro per la tutela microclimatica, che dia accesso alle sezioni, evitando il passaggio attraverso i locali di altre sezioni; per le strutture aggregate a servizi scolastici o educativi, l’ingresso può essere unico;

 

b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini, la cui dimensione e il cui numero dipende dal numero totale di bambini iscritti e dal progetto educativo, in grado di garantire nello stesso spazio il riposo e il pasto ovvero in spazi funzionalmente collegati e attrezzati, anche ad uso non esclusivo, purchè prima dell’utilizzo siano assicurate le migliori condizioni di igienicità e di fruibilità compatibili con il sonno;

 

c) locali per l’igiene destinati ai bambini, anche al servizio di più sezioni ma contigui a ciascuna delle sezioni servite, attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni dieci bambini di età superiore a 12 mesi;

 

d) spazi comuni, destinati alle attività ludiche e ricreative, utilizzati a rotazione dalle sezioni, ovvero per attività individuali e di grandi o piccoli gruppi;

 

e) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti (locale spogliatoio e WC per il personale, locali separati per deposito per attrezzature e materiali di pulizia e per la conservazione dei materiali connessi alla preparazione dei pasti, spazio per la preparazione del materiale didattico e il colloquio con i genitori);

 

f) cucina o terminale di cucina o altro spazio attrezzato a servizio della somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall’esterno;

 

g) spazi esterni o spazi gioco attrezzati con strutture fisse e dedicate.

 

 

 

Qualora la struttura sia collocata su più piani, dovranno essere adottate le misure utili e necessarie a garantire la sicurezza dei bambini in ogni momento; si deve comunque garantire che ogni sezione, con gli spazi funzionalmente collegati, sia collocata su un unico piano.

 

Ad eccezione degli spazi di cui alle lettere e) ed f), gli spazi destinati alle attività per i bambini nonché i locali per l’igiene destinati ai bambini, non possono essere situate in seminterrati o piani interrati, pena la non concessione, ovvero la revoca dell’autorizzazione al finanziamento dell’intera struttura.

 

Le unità minime funzionali, o sezioni, sono distinte per fasce di età omogenee, in base alle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle attività.

 

 

Prestazioni

Sono assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:

 

a) sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;

 

b) cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo (superiore a 5 ore per giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;

 

c) stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

 

Devono essere assicurati, durante la permanenza del bambino nella struttura, i servizi di igiene del bambino, il servizio mensa, il servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino, il tempo riposo in spazio adeguatamente attrezzato, lo svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative e attività ludico-espressive, le attività ricreative di grandi gruppi, attività laboratoriali e di prima alfabetizzazione.

 

Deve essere elaborato un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti la sezione.

 

 

Personale

Il rapporto numerico tra personale e bambini-ospiti dovrà essere calcolato sulla base del numero totale di posti programmati in relazione alla ricettività o capienza della struttura.

 

La struttura deve avere un coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, e in coerenza con quanto indicato all’art. 46 del presente Regolamento.

 

Il personale richiesto per la organizzazione delle attività di asilo nido sono:

 

- gli educatori: in misura minima di 1 educatore ogni 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi; di 1 educatore ogni 8 bambini di età compresa tra i 13 e i 23 mesi, di 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi in strutture che accolgano esclusivamente bambini di questa classe di età;

 

- il personale addetto ai servizi generali: quando tali servizi vengano svolto da personale interno, e non affidati a strutture esterne, il rapporto personale - ospiti è di 1 addetto ai servizi generali per 20 bambini;

 

- personale dedicato per la cucina, se i pasti vengono preparati all’interno della struttura.

 

In presenza di bambini diversamente abili il rapporto operatore - bambino deve essere di 1 educatore per 1 bambino.

 

Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, nella équipe devono essere presenti anche educatori professionali, ex Decreto n. 520/1998, nonché le altre figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie richieste. Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto del modello organizzativo vigente.

 

 

Modulo abitativo

La superficie esterna alla struttura asilo nido o nido d’infanzia, al netto di parcheggi e viabilità carrabile, deve assicurare la presenza di uno spazio esterno fruibile dai bambini in misura non inferiore a 10 mq per bambino iscritto tra i 18 e i 36 mesi; per gli asili nido, già operanti e autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero di nuova costituzione, collocati nei centri storici o in ambiti urbani consolidati lo spazio esterno fruibile è pari almeno a 7 mq per bambino iscritto tra i 18 e i 36 mesi, che, limitatamente al caso in cui lo spazio esterno non sia disponibile in misura adeguata, può essere sostituito, entro la misura massima del 70%, da spazi interni attrezzati stabilmente per il gioco.

 

La superficie interna dell’asilo nido, esclusi gli spazi dedicati ai servizi generali, a vano ingresso, a cucina o terminale, non può essere inferiore a 7,5 mq. per posto bambino, considerando il totale della superficie per le sezioni, gli spazi per il riposo e il pasto, gli spazi comuni, i servizi igienici per bambini.

 

Micro-nido: superficie esterna minima non inferiore a 10 mq. per bambino iscritto tra i 18 e i 36 mesi; superficie interna minima pari a 7 mq per bambino iscritto, considerando il totale della superficie per le sezioni, gli spazi per il riposo e il pasto, gli spazi comuni, i servizi igienici per bambini.

 

Solo per le strutture già operanti come micro-nido all’interno dei centri urbani consolidati, lo spazio esterno può essere sostituito, previo parere del Comune competente, da spazio interno dedicato al gioco con strutture fisse, in misura non inferiore a 4 mq. per bambino iscritto tra i 18 e i 36 mesi, diverso dagli spazi comuni di cui alle lettere a), b) e d) specificate per la ricettività della struttura.

 

Non possono, in ogni caso, essere utilizzate superfici soppalcate e superfici in piani seminterrati e interrati per la permanenza dei bambini nello svolgimento delle attività quotidiane.

 

Le zone esterne possono essere utilizzate nelle fasce orarie di non utilizzo da parte della struttura, per la fruizione pubblica limitata a bambini, accompagnati da adulti, ovvero genitori, con eventuali oneri aggiuntivi a carico del Comune per la manutenzione connessa, previo protocollo di intesa tra il Comune stesso e il soggetto titolare della struttura.

 

 

2. Una stessa struttura può ospitare l’asilo nido o micro-nido e una o più tipologie di servizi per l’infanzia o scuole per bambini, in cui sia possibile la condivisione dei servizi generali e degli spazi comuni, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli ambienti, nonché la organizzazione delle rispettive attività secondo una scansione oraria programmata, devono garantire la funzionalità dei diversi servizi. Il coordinatore pedagogico della struttura può essere unico per l’intera struttura e tutti i servizi in essa previsti.

 

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.