§ 6.5.18 - R.R. 4 aprile 2012, n. 5.
Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 demanio e patrimonio
Data:04/04/2012
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Amministrazione diretta e condizione giuridica)
Art. 3.  (Locazione, affitto, uso)
Art. 4.  (Alienazione dei beni immobili)
Art. 5.  (Prezzo di stima)
Art. 6.  (Diritto di opzione e diritto di prelazione per l’acquisto dei beni immobili ad uso abitativo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) alienati con le modalità di cui all’art.4, comma 1-bis, [...]
Art. 7.  (Diritto di prelazione e di opzione per l’acquisto dei beni immobili ad uso abitativo situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale, individuata dall’OMI, di cui all’articolo 4, comma [...]
Art. 8.  (Diritto di prelazione e di opzione per l’acquisto dei beni immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), alienati con le modalità di cui [...]
Art. 9.  (Soggetti legittimati all’esercizio dei diritti di opzione e prelazione, di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10)
Art. 10.  (Diritto di opzione per l’acquisto dei beni immobili diversi da quelli ad uso abitativo, ove si svolga un’attività produttiva particolarmente significativa per il territorio laziale. Alienati con le [...]
Art. 11.  (Avviso d’asta)
Art. 12.  (Disciplinare d’Asta dei beni immobili liberi e occupati)
Art. 13.  (Acquisti, permute ed atti di liberalità)
Art. 14.  (Locazioni passive).
Art. 15.  (Entrata in vigore)


§ 6.5.18 - R.R. 4 aprile 2012, n. 5. [1]

Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.

(B.U. 14 aprile 2012, n. 14)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale, in attuazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), concernente i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, detta norme sulla gestione e valorizzazione dei beni del patrimonio disponibile regionale.

 

     Art. 2. (Amministrazione diretta e condizione giuridica)

1. I beni del patrimonio disponibile regionale sono amministrati dalla direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, di seguito denominata direzione regionale competente, nel rispetto della normativa vigente e in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con la finalità di conseguire un reddito rapportato al loro valore di mercato, ovvero alla loro valenza sociale. Essi sono soggetti al regime della proprietà privata, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali in materia.

 

     Art. 3. (Locazione, affitto, uso)

1. I beni del patrimonio disponibile regionale, non classificati di edilizia residenziale pubblica, possono essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con atto del direttore della direzione regionale competente.

2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante procedura ad evidenza pubblica, preceduta da apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio nonché sul proprio sito istituzionale. Nel caso vi siano più richieste, a parità di condizioni è riconosciuto il diritto di prelazione agli enti locali.

2-bis. Qualora alla locazione di un bene immobile del patrimonio disponibile regionale sia interessato un ente pubblico ed il bene sia strettamente funzionale al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, il relativo contratto di locazione, previo atto di indirizzo della Giunta regionale, può essere sottoscritto direttamente tra le parti dal direttore della direzione competente in materia.

3. Nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione dei canoni legali, alla determinazione del canone provvede la struttura regionale competente in materia, sulla base di una perizia effettuata secondo gli elementi tecnico-estimativi minimi di cui all’allegato A-bis  e tenuto conto dei valori di mercato del bene e dell'uso per il quale la locazione è disposta.

4. Per la locazione di beni immobili ad uso abitativo soggetti a canone legale, la scelta del contraente è effettuata sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale in rapporto alle caratteristiche degli immobili e alla situazione abitativa locale. Sono fatte salve, comunque, le norme di cui alle leggi e regolamenti regionali in materia di assegnazione e determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

5. [Abrogato]

 

     Art. 4. (Alienazione dei beni immobili)

1. Ai fini dell’alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione i beni immobili si distinguono, in relazione alla loro specifica funzione e al loro valore, in:

a) beni immobili ad uso abitativo, non situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale, come definita dalla lettera b);

b) beni immobili ad uso abitativo, situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale, individuata dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) nell’ambito delle metodologie e processi definiti dall’Agenzia del Territorio ai fini del monitoraggio e delle quotazioni immobiliari;

c) beni aventi destinazione diversa da quella abitativa.

1-bis. L’alienazione dei beni immobili di cui al comma 1, lettere a), b) e c) può avvenire:

a) mediante vendita diretta da parte della Regione, tramite asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento e delle offerte residuali secondo le procedure anche informatizzate con il supporto dell’ordine professionale dei notai;

b) mediante conferimento/alienazione di parte dei beni stessi a fondi immobiliari pubblici o privati, anche appositamente costituiti, nel rispetto della legislazione vigente in materia. In tale caso il fondo procede alle vendite dei singoli immobili ad uso abitativo, assicurando il diritto di opzione e prelazione, nonché quelli di rinnovo del contratto di locazione e di opzione per l’acquisto del diritto di abitazione vitalizio, ai soggetti aventi tali diritti ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, e con le modalità ivi previste;

c) aderendo al sistema di aste on line dell’Agenzia del demanio, previa stipula di apposito accordo attuativo con l’Agenzia stessa, con le modalità seguite dall’Agenzia, e comunque assicurando per la vendita sei singoli immobili ad uso abitativo il diritto di opzione, nonché quello di rinnovo del contratto di locazione e di opzione per l’acquisto del diritto di abitazione vitalizio, prelazione ai soggetti aventi tali diritti ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i beni del patrimonio disponibile da alienare, nell’ambito di quelli indicati al comma 1 ed inseriti nel Piano di valorizzazione e alienazione, allegato al Bilancio di Previsione regionale, di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché le modalità di alienazione tra quelle indicate al comma 1-bis.

3. Le alienazioni di beni immobili, di cui al comma 2, sono attuate  dal direttore della direzione regionale competente, con le modalità di cui al comma 4.

4. Nel caso di alienazione con le modalità di cui al comma 1-bis, lettera a),  i beni immobili occupati non acquistati dai conduttori, per i quali sono scaduti i termini per l’esercizio del diritto di opzione, di cui all’articolo 6, i beni immobili ad uso diverso dall’abitativo di cui all’articolo 10, beni immobili occupati non opzionabili di cui agli articoli 7 e 8, e tutti i beni immobili liberi sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento e delle offerte residuali, secondo le procedure previste dal Disciplinare d’Asta di cui all’articolo 12 comma 1, assumendo come prezzo base della prima asta:

a) il prezzo di stima, di cui all’articolo 5, per i beni immobili liberi, nonché per i beni immobili di cui al comma 1, lettere b) e c) occupati;

b) il prezzo di stima, di cui all’articolo 5, diminuito del trenta per cento, per i beni immobili di cui al comma 1, lettera a) occupati.

 

     Art. 5. (Prezzo di stima)

1. Il prezzo di stima dei beni immobili di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), è pari al relativo prezzo di mercato.

2. Il prezzo di stima è stabilito dalla struttura tecnica regionale competente in materia di demanio e patrimonio, previa apposita perizia, effettuata sulla base degli elementi tecnico-estimativi minimi richiesti di cui all’allegato A-bis.

3. In casi eccezionali in cui il valore del bene sia particolarmente elevato ovvero la stima richieda una particolare specializzazione, la struttura di cui al comma 1 può avvalersi del supporto di professionisti esperti nella materia. A tal fine il direttore regionale competente in materia di demanio e patrimonio provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente, a soggetti appartenenti al ruolo del personale dipendente dalla Regione, ovvero, in caso di inesistenza o carenza di idonee figure professionali, a soggetti esterni all’amministrazione regionale, scelti sulla base di terne di professionisti indicati dagli Ordini professionali, cui è corrisposto un compenso in conformità alla normativa vigente in materia.

 

     Art. 6. (Diritto di opzione e diritto di prelazione per l’acquisto dei beni immobili ad uso abitativo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) alienati con le modalità di cui all’art.4, comma 1-bis, lettera a). Diritto al rinnovo del contratto di locazione. )

1. E’ riconosciuto ai conduttori dei beni immobili ad uso abitativo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), non situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale individuata dall’OMI, il diritto di opzione per l’acquisto degli stessi beni, da esercitarsi secondo le modalità e i termini di cui al comma 7.

2. Il prezzo di vendita dei beni immobili ad uso abitativo, di cui al comma 1, offerti in opzione agli aventi diritto è determinato sulla base del prezzo di stima di cui all’articolo 5, diminuito del trenta per cento.

3. E’ altresì riconosciuto ai conduttori di cui al comma 1:

a) il diritto di prelazione all’acquisto dei beni immobili ad uso abitativo, di cui al comma 1, in caso di vendita degli stessi beni ad un prezzo inferiore a quello loro offerto in opzione, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 7, nonché dal numero 2.1.1 del Disciplinare d’Asta di cui all’articolo 12, comma 1, del presente regolamento;

b) il diritto di opzione all’acquisto dei beni immobili ad uso abitativo, di cui al comma 1, in caso di mancata aggiudicazione ad un prezzo base d’asta inferiore a quello offerto in opzione, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 7, nonchè dal numero 2.1.2 del Disciplinare d’Asta di cui all’articolo 12, comma 1, del presente regolamento.

4. Ai conduttori di cui al comma 1, con reddito familiare complessivo annuo lordo inferiore a euro 23.000,00, aumentato a euro 26.000,00 in presenza di soggetti conviventi di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili), e che non hanno esercitato il diritto di opzione, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione, per un periodo di tre anni, prorogato di diritto per altri due anni ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Il diritto al rinnovo del contratto di locazione è esercitato prima dell’alienazione mediante asta pubblica di cui all’articolo 4, comma 4. Per reddito familiare complessivo annuo lordo si intende la somma dei redditi annui lordi dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 3, risultanti conviventi con il conduttore dell’immobile alla data di invio dell’offerta di vendita da parte della Regione. Si intendono conviventi coloro che alla suddetta data sono tali anagraficamente.

5. Ai conduttori di cui al comma 1, che hanno un’età superiore a sessantacinque anni, è riconosciuto il diritto di opzione per l’acquisto del diritto di abitazione vitalizio, da esercitarsi entro il termine di cui al comma 7, con l’alienazione della sola nuda proprietà mediante asta pubblica.

6. Il prezzo del diritto di abitazione è pari all’importo del canone di locazione mensile, attualizzato al tasso legale, moltiplicato per il numero dei mesi di aspettativa di vita dell’avente diritto, calcolato in base ai dati pubblicati annualmente dall’ISTAT sull’aspettativa di vita. L’importo del canone di locazione mensile, il tasso legale e l’età del conduttore si assumono alla data dell’invio dell’offerta di vendita.

7. I conduttori, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del ricevimento dell’offerta di vendita, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, esercitano i diritti previsti dai commi 1, 3 e 5 tramite una comunicazione inviata alla Regione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con l’accettazione di tutte le condizioni previste nell’offerta. La stipula del contratto definitivo di compravendita o del contratto definitivo di acquisto del diritto di abitazione ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza, entro novanta giorni decorrenti dalla data dell'invio della comunicazione di esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 5. Il termine di novanta giorni è posto nell'esclusivo interesse della Regione.

7-bis. Resta salva la facoltà per i conduttori di inviare su propria iniziativa una proposta di acquisto alla Regione. La Regione, valutati i requisiti soggettivi di legittimazione per l’esercizio del diritto di opzione all’acquisto, nei successivi quarantacinque giorni comunica al conduttore l’offerta di vendita, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell’offerta di vendita, a pena di decadenza, il conduttore comunica l’accettazione di tutte l condizioni previste nell’offerta, tramite una comunicazione inviata alla Regione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La stipula del contratto definitivo di compravendita o del contratto definitivo di acquisto del diritto di abitazione ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal comma 7.

 

     Art. 7. (Diritto di prelazione e di opzione per l’acquisto dei beni immobili ad uso abitativo situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale, individuata dall’OMI, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), alienati con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettera a)

1. È riconosciuto ai conduttori dei beni immobili ad uso abitativo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale individuata dall’OMI, il diritto di prelazione per l’acquisto degli stessi beni, da esercitarsi secondo le procedure e i termini di cui al comma 6, al prezzo di aggiudicazione dell’asta pubblica.

2. Sono altresì riconosciuti ai soggetti di cui al comma 1:

a) il diritto di opzione all’acquisto al prezzo base d’asta, in caso di mancata aggiudicazione a seguito della prima asta pubblica, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 6, nonché dal numero 2.2.1 del Disciplinare d’Asta di cui all’articolo 12, comma 1, del presente regolamento;

b) il diritto di prelazione all’acquisto, in caso di vendita ad un prezzo inferiore al prezzo loro già offerto in opzione, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 6, nonché dal numero 2.2.2 del Disciplinare d’Asta di cui all’articolo 12, comma 1, del presente regolamento.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, con reddito familiare complessivo annuo lordo inferiore a euro 23.000,00, aumentato a euro 26.000,00, in presenza di soggetti conviventi di cui all’articolo 3 della l. 104/1992, e che non hanno esercitato il diritto di opzione o prelazione, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione, per un periodo di tre anni, prorogato di diritto per altri due anni, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della l. 431/1998. Il diritto al rinnovo del contratto di locazione è esercitato prima dell’alienazione mediante asta pubblica di cui all’articolo 4, comma 4. Per reddito familiare complessivo annuo lordo si intende la somma dei redditi annui lordi dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 3, risultanti conviventi con il conduttore dell’immobile alla data di invio dell’offerta di vendita da parte della Regione. Si intendono conviventi coloro che alla suddetta data sono tali anagraficamente.

4. Nell’ipotesi di mancata aggiudicazione dei beni a seguito della prima asta pubblica, prevista dal comma 2, lettera a), ai conduttori che hanno un’età superiore a sessantacinque anni, è, altresì, riconosciuto il diritto di opzione per l’acquisto del diritto di abitazione vitalizio, da esercitarsi entro il termine di cui al comma 6, con l’alienazione della sola nuda proprietà mediante asta pubblica.

5. Il prezzo del diritto di abitazione è pari all’importo del canone di locazione mensile, attualizzato al tasso legale, moltiplicato per il numero dei mesi di aspettativa di vita dell’avente diritto, calcolato in base ai dati pubblicati annualmente dall’ISTAT sull’aspettativa di vita. L’importo del canone di locazione mensile, il tasso legale e l’età del conduttore si assumono alla data dell’invio dell’offerta di vendita.

6. I conduttori, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del ricevimento dell’offerta di vendita, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, esercitano i diritti previsti dai commi 1, 2 e 4 tramite una comunicazione inviata alla Regione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con l’accettazione di tutte le condizioni previste nell’offerta. La stipula del contratto definitivo di compravendita o del contratto definitivo di acquisto del diritto di abitazione ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza, entro novanta giorni decorrenti dalla data dell'invio della comunicazione di esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 4. Il termine di novanta giorni è posto nell'esclusivo interesse della Regione.

 

     Art. 8. (Diritto di prelazione e di opzione per l’acquisto dei beni immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), alienati con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettera a)

1. E’ riconosciuto ai conduttori dei beni immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), il diritto di prelazione per l’acquisto degli stessi beni, da esercitarsi con le modalità e i termini di cui al comma 3,al prezzo di aggiudicazione dell’asta pubblica.

2. Sono altresì riconosciuti ai soggetti di cui al comma 1:

a) il diritto di opzione all’acquisto al prezzo base d’asta, in caso di mancata aggiudicazione a seguito della prima asta pubblica, secondo le modalità e i termini previsti dal numero 2.3.1 del Disciplinare d’Asta di cui all’articolo 12, comma 1, del presente regolamento;

b) il diritto di prelazione all’acquisto, in caso di vendita ad un prezzo inferiore al prezzo loro già offerto in opzione, secondo le modalità e i termini previsti dal numero 2.3.2 del Disciplinare d’Asta di cui all’articolo 12, comma 1, del presente regolamento.

3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, i conduttori, entro il termine di novanta giorni,decorrenti dalla data del ricevimento dell’offerta di vendita, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, esercitano i diritti previsti dai commi 1 e 2 tramite una comunicazione inviata alla Regione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con l’accettazione di tutte le condizioni previste nell’offerta. La stipula del contratto definitivo di compravendita ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza, entro novanta giorni decorrenti dalla data dell'invio della comunicazione di esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2. Il termine di novanta giorni è posto nell'esclusivo interesse della Regione.

 

     Art. 9. (Soggetti legittimati all’esercizio dei diritti di opzione e prelazione, di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10)

1. I diritti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10sono riconosciuti ai conduttori titolari di un regolare contratto di locazione, che al momento dell’offerta di acquisto, sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori della locazione. Gli stessi diritti sono riconosciuti ai predetti conduttori che, anche se morosi al momento dell’offerta di acquisto, provvedono al pagamento dei canoni e degli oneri accessori ancora dovuti entro il termine utile per l’esercizio dei diritti stessi. Limitatamente ai beni immobili ad uso abitativo di cui agli articoli 6 e 7 e ai beni immobili ad uso diverso dall’abitativo di cui all’articolo 10, ai conduttori sono equiparati tutti i soggetti che, già titolari di un contratto di locazione scaduto, hanno accettato le offerte di locazione presentate dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che sono in regola con il pagamento delle indennità di occupazione, o, se morosi, provvedono al pagamento dell’indennità di occupazione ancora dovuta entro il termine utile per l’esercizio dei diritti stessi.

2. Con esclusione dei diritti previsti dagli articoli 6, comma 5, e 7, comma 4, in caso di mancato esercizio dei diritti di opzione e di prelazione previsti dagli articoli 6, 7, 8 e 10da parte del conduttore, lo stesso ha la facoltà di indicare tra i soggetti individuati nel comma 3, colui il quale esercita in suo luogo i predetti diritti di opzione e prelazione. A tal fine il conduttore trasmette alla Regione, con la stessa comunicazione con la quale esercita i diritti di opzione e prelazione, inviata a mezzo raccomanda con ricevuta di ritorno, di cui agli articoli 6, comma 7, 7, comma 6, e 8, comma 3, ed entro gli stessi termini ivi previsti, l’indicazione del soggetto che esercita il diritto in suo luogo e la contestuale accettazione dello stesso soggetto all’esercizio del diritto.

3. I soggetti legittimati all’esercizio dei diritti di opzione e prelazione, di cui al comma 2, in luogo del conduttore e previa indicazione dello stesso, sono il coniuge, i figli e i discendenti in linea retta, nonché l’insieme dei soggetti con i quali non sussiste alcun rapporto di lavoro, che risiedono stabilmente con il conduttore nel medesimo alloggio. I predetti soggetti devono essere conviventi anagraficamente, da almeno cinque anni, senza interruzioni.

4. E’ concessa al conduttore la facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10, con esclusione dei diritti previsti dagli articoli 6, comma 5 e 7, comma 4, anche in concorso con i soggetti legittimati di cui al comma 3.

 

     Art. 10. (Diritto di opzione per l’acquisto dei beni immobili diversi da quelli ad uso abitativo, ove si svolga un’attività produttiva particolarmente significativa per il territorio laziale. Alienati con le modalità di cui all’art. 4, comma 1-bis, lettera a)

1. E’ riconosciuto ai conduttori dei beni immobili di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), il diritto di opzione per l’acquisto dei beni stessi da esercitarsi con le modalità e i termini di cui all’articolo 8, comma 3, nei casi in cui la Giunta regionale individui una attività produttiva particolarmente significativa e radicata in un determinato territorio, che si distingua per la produzione e/o trasformazione di beni tipici locali riconosciuti a livello regionale, nonché per il mantenimento di livelli occupazionali significativi per le comunità locali.

2. Ai soggetti titolari del diritto di opzione all’acquisto di cui al comma 1, nei cinque anni successivi all’acquisto effettuato tramite atto pubblico notarile, è fatto divieto di alienare a terzi gli immobili acquistati.

3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 2, il soggetto titolare del diritto di opzione è tenuto a corrispondere alla Regione una somma pari alla differenza tra il maggior valore di alienazione rispetto al prezzo di acquisto corrisposto alla Regione.

 

     Art. 11. (Avviso d’asta)

1. Nei casi alienazione secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1-bis, letta a), è assicurata massima pubblicità all’avviso d’asta, in conformità alle disposizioni statali vigenti. L’avviso d’asta è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet istituzionale e, qualora se ne ravvisi la necessità, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e locale.

2. Nei casi alienazione secondo le modalità di cui all’articolo, 4, comma 1-bis, lettere b) e c), gli avvisi d’asta sono redatti in base ai singoli accordi attuativi approvati di volta in volta dalla Giunta regionale.

 

     Art. 12. (Disciplinare d’Asta dei beni immobili liberi e occupati)

1. Nei casi di alienazione secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettera a), la disciplina delle aste pubbliche dei beni immobili liberi ed occupati del patrimonio disponibile regionale, del sistema offerte segrete in aumento e delle offerte residuali, delle offerte in prelazione e in opzione a seguito delle aste pubbliche, nonché le modalità di svolgimento delle stesse aste, le modalità dell’aggiudicazione e della conseguente stipula del contratto di compravendita sono riportate nel Disciplinare d’Asta dei beni immobili liberi e occupati di cui all’Allegato A al presente regolamento.

2. Al fine di agevolare l’acquisto del patrimonio immobiliare la Giunta regionale promuove accordi con l’ordine professionale dei notai.

 

     Art. 13. (Acquisti, permute ed atti di liberalità)

1. La Regione acquisisce la proprietà dei beni immobili con atti inter vivos e con atti mortis causa.

2. La permuta di beni patrimoniali di proprietà regionali con quelli di proprietà di altri soggetti, è disposta dal direttore della direzione regionale competente previo specifico atto d'indirizzo della Giunta regionale e previa valutazione comparata tra i beni stessi. L'accettazione di donazioni, eredità o legati, nonché di beni provenienti da atti di liberalità è disposta dal direttore della direzione regionale competente, sulla base della valutazione della convenienza dell'acquisizione dei beni.

3. L'acquisto di beni immobili è disposto dalla Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

4. La stima dei beni immobili per le finalità di acquisto, di permuta e di accettazione di donazioni, eredità, legati o atti di liberalità è effettuata dalla struttura regionale competente, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato dei beni stessi.

 

     Art. 14. (Locazioni passive).

1. L’amministrazione, in presenza di necessità locative correlate allo svolgimento della propria attività istituzionale, utilizza, di regola, immobili di sua proprietà. In subordine, la Regione si attiene alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

2. Il conseguente rapporto è formalizzato mediante la stipula del contratto di locazione, sulla base della normativa vigente, previa autorizzazione della Giunta regionale e nel rispetto delle modalità stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio

 

ALLEGATI


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal R.R. 21 luglio 2014, n. 19.