§ 2.3.88 - L.R. 10 maggio 2012, n. 9.
Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, recante obiettivi del centro regionale per le adozioni internazionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:10/05/2012
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1)


§ 2.3.88 - L.R. 10 maggio 2012, n. 9.

Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, recante obiettivi del centro regionale per le adozioni internazionali.

(B.U. 14 maggio 2012, n. 31)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1)

1. All’articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2008), sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Il Centro regionale per le adozioni internazionali, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), in possesso dei requisiti dell’articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), aventi sede legale nel territorio della Regione Campania, in attuazione delle finalità di tutela dell’infanzia abbandonata e di promozione dell’istituto dell’adozione, in particolare internazionale, svolge le seguenti attività:

a) realizzazione di progetti propri o partecipazione a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, compresi progetti a distanza finalizzati a promuovere l’interscambio e la cooperazione tra i soggetti che operano nel settore dell’adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, per consentire la loro permanenza nelle famiglie di origine;

b) promozione di incontri e conferenze di studio, prevalentemente a carattere formativo per gli operatori del settore, con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all’articolo 38 della legge 184/1983, con i servizi, le associazioni familiari e le autorità giudiziarie minorili;

c) organizzazione di scambi di esperienze tra le famiglie adottive nel rispetto delle finalità e dei principi espressi dalla legislazione nazionale;

d) sviluppo di una rete fra i servizi regionali operanti nel settore delle adozioni, anche in raccordo con i tribunali per i minorenni, e, in tale ambito, segnalazione al Centro regionale per le adozioni internazionali sul funzionamento delle strutture e dei servizi attivi nel territorio;

e) promozione, in collegamento stabile con gli organi giudiziari minorili, di protocolli operativi o convenzioni fra enti autorizzati e servizi territoriali anche con il diretto coinvolgimento di ordini professionali in grado di fornire un supporto tecnico-funzionale, a titolo gratuito, alla realizzazione degli scopi del Centro regionale per le adozioni internazionali.

3 ter. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”.