§ 6.3.260 - L.R. 11 giugno 2012, n. 24.
Modifiche ed integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:11/06/2012
Numero:24


Sommario
Art. 1. 1. All’articolo 13 comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 34, le parole «65 anni» sono eliminate e sostituite dalle seguenti «limiti di età previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia [...]


§ 6.3.260 - L.R. 11 giugno 2012, n. 24.

Modifiche ed integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011). Articolo 3, comma 4, legge regionale n. 8/2002».

(B.U. 1 giugno 2012, n. 10 - S.S. 15 giugno 2012, n. 7)

 

Art. 1.

1. All’articolo 13 comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 34, le parole «65 anni» sono eliminate e sostituite dalle seguenti «limiti di età previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia pensionistica».

 

2. All’articolo 13 comma 3 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 34, dopo le parole «la risoluzione del rapporto di lavoro, è fissata al 1 aprile di ciascun anno», si aggiunge la seguente frase «ad eccezione dell’anno 2012 per il quale le istanze possono essere presentate o confermate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge e la risoluzione del rapporto è fissata al 1 ottobre».

 

3. All’articolo 13 comma 14 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 34, le parole «abbiano un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni, oppure un’anzianità contributiva complessiva, anche figurativa, pari o superiore a 40 anni», sono eliminate e sostituite dalle seguenti «raggiungano tali limiti».