§ 6.3.259 - L.R. 11 giugno 2012, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:11/06/2012
Numero:23


Sommario
Art. 1. 1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «L’erogazione può essere disposta in favore di un Unione dei Comuni, in caso [...]


§ 6.3.259 - L.R. 11 giugno 2012, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8.

(B.U. 1 giugno 2012, n. 10 - S.S. 15 giugno 2012, n. 7)

 

Art. 1.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «L’erogazione può essere disposta in favore di un Unione dei Comuni, in caso di trasferimento a questa del personale di una Comunità montana soppressa alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, legge regionale 10 luglio 2008, n. 20».