§ 79.2.1063 - O.P.C.M. 14 marzo 2012, n. 4008.
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:14/03/2012
Numero:4008


Sommario
Art. 1.      1. Per il proseguimento delle attività inerenti all'emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle [...]


§ 79.2.1063 - O.P.C.M. 14 marzo 2012, n. 4008.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana.

(G.U. 22 marzo 2012, n. 69)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione Regione siciliana;

     Viste le precedenti ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003 articoli 6 e 7, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3852 del 19 febbraio 2010 e n. 3880 del 3 giugno 2010 art. 11, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;

     Ritenuto necessario, al fine di una più proficua azione finalizzata al superamento del summenzionato contesto emergenziale, apportare alcune modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile ed in particolare all'ordinanza n. 3852 del 19 febbraio 2010, e successive modificazioni, e ciò al fine di favorire la rapida ultimazione degli interventi per il definitivo superamento della situazione di emergenza in rassegna;

     Vista la nota prot. n. 14169 del 22 dicembre 2011 trasmessa dal Presidente della Regione Siciliana - Commissario Delegato;

     Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 6 marzo 2012;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Per il proseguimento delle attività inerenti all'emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3852 del 19 febbraio 2010, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente: "1. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il dott. Marco Lupo è nominato Soggetto attuatore. Al fine di assicurare il continuo coordinamento delle rispettive attività, il Soggetto attuatore adotta tutti i provvedimenti di sua competenza previa intesa con il Commissario delegato.";

     b) al comma 2 dell'art. 2 le parole: "in misura pari al 80%" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 60%";

     c) al comma 1 dell'art. 3, prima delle parole: "in caso di inerzia dei soggetti istituzionalmente preposti", è aggiunta la seguente parola: "anche";

     d) al comma 2 dell'art. 4, prima delle parole: "in caso di inerzia dei soggetti istituzionalmente preposti", è aggiunta la seguente parola: "anche";

     e) al comma 4 dell'art. 6, le parole: "Per assicurare l'attività di coordinamento della struttura", sono sostituite dalle seguenti: "Per assicurare il coordinamento delle attività della struttura";

     f) al primo periodo del comma 9 dell'art. 6, le parole: "Il Soggetto attuatore", sono sostituite dalle seguenti: "Il Commissario delegato, sentito il Soggetto attuatore,". Al secondo periodo del medesimo comma 9, le parole: "Soggetto attuatore" sono sostituite dalle seguenti: "Commissario delegato".

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono revocati tutti i distacchi ed i comandi di personale disposti ai sensi del comma 4 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3852 del 19 febbraio 2010 e successive modificazioni, nonchè tutti gli incarichi di esperti attribuiti ai sensi del comma 9 dell'art. 6 dell'ordinanza medesima.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.