§ 4.1.79 - D.M. 17 febbraio 2012, n. 31.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151 concernente la disciplina della «gomma base» utilizzata per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.1 additivi, conservanti e coloranti
Data:17/02/2012
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. Gli allegati I e II del decreto 5 aprile 1988, n. 151 sono modificati come segue
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano alla gomma base legalmente prodotta e/o commercializzata in un altro Stato dell'Unione europea, in Turchia e a quella legalmente prodotta [...]


§ 4.1.79 - D.M. 17 febbraio 2012, n. 31.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151 concernente la disciplina della «gomma base» utilizzata per la produzione della gomma da masticare.

(G.U. 27 marzo 2012, n. 73)

 

     IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 5 aprile 1988, n. 151 recante la disciplina della «gomma base» utilizzata per la produzione della gomma da masticare;

     Vista la richiesta della Federazione nazionale dell'industria chimica riguardante l'autorizzazione all'impiego nella produzione di gomma base di un nuovo polimero;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 14 giugno 2011;

     Vista la nota del 22 giugno 2011, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011;

     Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la nota del 30 gennaio 2012, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Gli allegati I e II del decreto 5 aprile 1988, n. 151 sono modificati come segue:

     a) nell'allegato I SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA, parte II SOSTANZE AGGIUNTIVE, alla voce A) Resine è aggiunta, dopo la voce di cui al n. 5s, la voce: «6) "Terpolimero acetato di vinile-alcool vinilico-versatato di vinile"»;

     b) nell'allegato II REQUISITI DI PUREZZA DELLE SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA, parte II SOSTANZE AGGIUNTIVE, A) Resine è aggiunto dopo gli alinea di cui al n. 5s, la voce:

     «6) Terpolimero acetato di vinile-alcool vinilico-versatato di vinile.

     Descrizione: Copolimero termoplastico inodore, insapore e incolore.

     Descrizione chimica: Prodotto ottenuto per copolimerizzazione di vinile acetato e vinile versatato seguita da parziale idrolisi (CH 2 -CH-COOCH3 )m (CH2 -CH-COOCCH3 R1 R2 )n (CH2 -CHOH)p .

     Peso molecolare: Superiore a 10000 u.m.a. (Mw).

     Requisiti di purezza:

     Piombo: 3 ppm;

     Arsenico: 3 ppm;

     Mercurio: 0,5 ppm;

     Cadmio: 1 ppm;

     Sostanze volatili: max 1% (4 h a 105 C°);

     Ceneri: max 0,1% (a 450 C°)».

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano alla gomma base legalmente prodotta e/o commercializzata in un altro Stato dell'Unione europea, in Turchia e a quella legalmente prodotta nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico.

 

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute, e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 388