§ 39.2.94 - D.L. 27 febbraio 2012, n. 15.
Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:27/02/2012
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 39.2.94 - D.L. 27 febbraio 2012, n. 15. [1]

Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.

(G.U. 27 febbraio 2012, n. 48)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, in considerazione che la data del primo turno delle elezioni amministrative della primavera 2012 è stata fissata per domenica 6 maggio, una anticipazione dei termini per la presentazione delle liste e delle candidature, in deroga alla vigente disciplina e limitatamente alle elezioni amministrative della primavera del 2012, al fine di evitare che essi ricadano in coincidenza con le festività pasquali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste

     1. In occasione del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative della primavera 2012, i termini per la presentazione delle liste e delle candidature previsti dagli articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono anticipati e decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle ore 12 del trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 33, terzo comma, del predetto testo unico, è anticipato al trentesimo giorno antecedente la data della votazione.

     2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, senza modificazioni, dall'art. 1 della L. 5 aprile 2012, n. 36.