§ 2.4.70 - L.R. 24 febbraio 2012, n. 10.
Regionalizzazione del patto di stabilità interno.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:24/02/2012
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali della Regione del Veneto
Art. 2.  Definizione delle regole e modificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno
Art. 3.  Coinvolgimento delle autonomie locali
Art. 4.  Comunicazione obiettivo annuale del patto di stabilità interno e del mantenimento dell’equilibrio dei saldi della finanza pubblica
Art. 5.  Dichiarazione d’urgenza


§ 2.4.70 - L.R. 24 febbraio 2012, n. 10.

Regionalizzazione del patto di stabilità interno.

(B.U. 28 febbraio 2012, n. 17)

 

Art. 1. Disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali della Regione del Veneto

1. A decorrere dall’anno 2012, per gli enti locali del Veneto, le regole riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno e gli obiettivi posti dal legislatore nazionale sono rispettivamente integrati e modificati, tenuto conto delle diversità delle situazioni finanziarie esistenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione della normativa statale.

 

     Art. 2. Definizione delle regole e modificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina con proprio provvedimento, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 3, le modalità attuative dell’articolo 1 nel rispetto, in ogni caso, dei seguenti principi:

 

a) impossibilità di autorizzare richieste di peggioramento del saldo obiettivo a copertura di spesa corrente di carattere discrezionale;

 

b) efficacia nel contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti nella pubblica amministrazione;

 

c) priorità allo smaltimento di residui passivi pregressi in conto capitale;

 

d) priorità agli interventi legati a situazioni di emergenza, di cui non è già prevista l’esclusione ai sensi della normativa statale vigente;

 

e) introduzione di meccanismi orientati a premiare gli enti virtuosi e gli interventi coerenti con la programmazione regionale.

 

     Art. 3. Coinvolgimento delle autonomie locali

1. La Giunta regionale ridetermina l’obiettivo per il patto di stabilità degli enti locali interessati, sulla base dei criteri stabiliti, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, con i rappresentanti delle autonomie locali in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni.

 

     Art. 4. Comunicazione obiettivo annuale del patto di stabilità interno e del mantenimento dell’equilibrio dei saldi della finanza pubblica

1. La Giunta regionale provvede a comunicare agli enti locali interessati il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno determinato ai sensi dell’articolo 2 e a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

 

     Art. 5. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.