§ 1.6.136 - L.R. 8 marzo 2012, n. 14.
Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:08/03/2012
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali.
Art. 2.  Abrogazione di norme in materia di incompatibilità.
Art. 3.  Norma finale.


§ 1.6.136 - L.R. 8 marzo 2012, n. 14.

Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità.

(G.U.R. 16 marzo 2012, n. 11)

 

Art. 1. Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali.

1. Nel quadro di un riassetto complessivo delle funzioni amministrative, spettano alle province regionali funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge regionale entro il 31 dicembre 2012.

2. Con la legge di cui al comma 1 si procede al riordino degli organi di governo delle province regionali, assicurando che da tali disposizioni derivino significativi risparmi di spese per il loro funzionamento. La legge individua gli organi di governo della provincia regionale e ne disciplina composizione e modalità di elezione. La composizione degli organi collegiali è determinata in rapporto alla popolazione residente e comunque in misura tale da garantire una riduzione di almeno il 20 per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

3. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, fatta eccezione per quelli in carica la cui scadenza naturale è prevista in data successiva, si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo periodo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali.

 

     Art. 2. Abrogazione di norme in materia di incompatibilità.

1. L'articolo 15 delle legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 è abrogato.

 

     Art. 3. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.