§ III.8.4 - L.R. 5 marzo 2012, n. 2.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 polizia urbana e rurale
Data:05/03/2012
Numero:2


Sommario
Art. 1. 1. Alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:


§ III.8.4 - L.R. 5 marzo 2012, n. 2.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)

(B.U. 13 marzo 2012, n. 38)

 

Art. 1.

1. Alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 (Funzioni della Provincia), dopo le parole “all’articolo 5, lettere e), f)” è inserita la seguente lettera: “g)”;

b) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 (Funzioni del Comune), dopo le parole: “con il concorso del volontariato” sono inserite le seguenti: “per l’attuazione delle politiche sociali, educative, ambientali e territoriali” e dopo le parole: “nuove modalità di intervento” sono soppresse le seguenti: “nelle periferie e”;

c) al comma 1 dell’articolo 5 (Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale), dopo le parole “violano le leggi”, le parole: “o i regolamenti” sono sostituite dalle seguenti: “, i regolamenti e le ordinanze”;.

d) alla lettera “g)” del comma 2 dell’articolo 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, intendendo per territorio di competenza l’intera rete stradale ricadente nel territorio ‘provinciale’ per la polizia provinciale e ‘comunale’ per la polizia municipale, indipendentemente dalla sua classificazione;”;

e) al comma 7 dell’articolo 5 è soppresso l’ultimo periodo;

f) al comma 1 dell’articolo 10 (Comunicazione esterna dell’attività della polizia locale), la parola “istruttorio” è sostituita dalle seguenti: “investigativo e della normativa sulla privacy”;

g) al comma 3 dell’articolo 11 (Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale), la parola ”esclusivamente” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e delle forze dell’ordine di pari grado”;

h) al comma 4 dell’articolo 11, le parole: “nei confronti di personale proveniente dall’area di vigilanza - polizia locale” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità delle modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 6”;

i) al comma 5 dell’articolo 11, le parole: “norme contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi” sono sostituite dalle seguenti: “vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali”;

j) l’articolo 17 (Riserva di quote di edilizia residenziale) è abrogato;

k) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 19 (Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale), le parole: “tre comandanti, in rappresentanza“ sono sostituite dalle seguenti: “due rappresentanti”;

l) dopo il comma 2 dell’articolo 24 (Disposizioni transitorie) è inserito il seguente:

“2 bis. Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti attuativi si applicano, comunque, anche in mancanza di adeguamento.”;

j) il comma 3 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:

“3. La Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19 è insediata entro il 30 giugno 2012.”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.