§ 5.4.95 - L.R. 23 novembre 2011, n. 23.
Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:23/11/2011
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione unica)
Art. 2.  (Disposizioni transitorie, finali e abrogazione)
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.4.95 - L.R. 23 novembre 2011, n. 23.

Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre.

(B.U. 1 dicembre 2011, n. 101)

 

Art. 1. (Autorizzazione unica)

1. Al fine di agevolare il passaggio della diffusione televisiva terrestre dal sistema analogico a quello digitale, l'installazione nel territorio regionale di nuovi impianti per la diffusione televisiva in tecnica digitale, nonché le modifiche agli impianti esistenti, sono disciplinate dalle disposizioni che seguono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione).

2. Gli impianti previsti dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dagli indirizzi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in merito a possibili localizzazioni fuori dagli stessi piani nazionali, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), rilasciata dal Comune competente per territorio.

3. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela della salute, del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali e in particolare quelle contenute nell'articolo 7 della l.r. 25/2001, l'autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo è rilasciata anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sulla base del parere favorevole dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) in merito al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e alla l.r. 25/2001.

 

     Art. 2. (Disposizioni transitorie, finali e abrogazione)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, i titolari degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che necessitano di adeguamento per il passaggio dal sistema di trasmissione analogico alla tecnica digitale, qualora le modifiche non comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, inviano al Comune interessato e all'ARPAM, entro centottanta giorni dalla scadenza della data prevista per la conversione del segnale da analogico a digitale, una comunicazione contenente una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati. La comunicazione è soggetta, in ogni tempo, a verifica da parte del Comune anche con il supporto dell'ARPAM.

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la redazione della comunicazione di cui al comma 1.

3. Agli impianti di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale).

4. La Giunta regionale esprime il parere di cui all'articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), sentita la Commissione tecnica di cui all'articolo 11 della l.r. 25/2001.

5. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. n. 25/2001 è abrogata.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.