§ 3.9.39 - L.R. 7 febbraio 2012, n. 1.
Norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 lavoro e occupazione
Data:07/02/2012
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Principi generali)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Strumenti per una politica a favore delle MPMI)
Art. 4.  (Semplificazione e concertazione)
Art. 5.  (Rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese)
Art. 6.  (Trasparenza delle informazioni e partecipazione agli appalti pubblici)
Art. 7.  (Strumenti di incentivazione)
Art. 8.  (Aggregazioni d’impresa)
Art. 9.  (Interventi per la qualificazione delle MPMI e la continuità aziendale)
Art. 10.  (Modifica all’articolo 57 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato))
Art. 11.  (Modifica all’articolo 22 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali))
Art. 12.  (Modifica all’articolo 46 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))


§ 3.9.39 - L.R. 7 febbraio 2012, n. 1.

Norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri

(B.U. 15 febbraio 2012, n. 1)

 

Art. 1. (Principi generali)

     1. La Regione Liguria riconosce la centralità delle micro, piccole e medie imprese, di seguito denominate MPMI, per la crescita economica e produttiva del territorio ligure e fonda la propria politica di marketing territoriale sulla valorizzazione delle loro potenzialità di crescita ed innovazione, al fine di aiutarle a cogliere le opportunità della globalizzazione e delle nuove politiche ambientali.

     2. La presente legge, in attuazione dei principi contenuti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno ''Small Business Act'' per l'Europa)), nella Direttiva attuativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010 e nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (Riesame dello “Small Business Act” per l’Europa), mira a sostenere la qualificazione e lo sviluppo delle MPMI liguri e a rafforzarne la competitività anche sui mercati esteri, creando un contesto normativo ed economico favorevole all’imprenditorialità, sulla base di regole conformi al principio “Pensare anzitutto al piccolo”.

 

     Art. 2. (Definizioni)

     1. Si definiscono MPMI, in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

     a) sono micro imprese le imprese con meno di dieci occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

     b) sono piccole imprese le imprese con meno di cinquanta occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

     c) sono medie imprese le imprese con meno di duecentocinquanta occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

     2. Si definiscono imprese giovanili le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

     a) le imprese individuali il cui titolare abbia un’età non superiore ai trentacinque anni;

     b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, abbiano un’età non superiore ai trentacinque anni;

     c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un’età non superiore ai trentacinque anni.

     3. Si definiscono imprese femminili le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

     a) le imprese individuali il cui titolare sia una donna;

     b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano donne;

     c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, siano donne.

 

     Art. 3. (Strumenti per una politica a favore delle MPMI)

     1. Al fine di favorire il potenziamento e la qualificazione delle MPMI liguri e rafforzarne la competitività sui mercati, la Regione promuove le seguenti azioni:

     a) la semplificazione del contesto legislativo e amministrativo e la riduzione degli oneri amministrativi, anche sulla base della concertazione con le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale di cui all’articolo 4, comma 4;

     b) il miglioramento del sistema pubblico di informazione dedicato alle imprese e del sistema dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese, favorendo in particolare l’accesso delle MPMI agli appalti pubblici, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale;

     c) la predisposizione di misure di sostegno e di incentivazione, specie con riguardo all’accesso al credito e agli interventi di finanza strutturata, nonché la creazione di condizioni più favorevoli per la ricerca, l’innovazione, l’internazionalizzazione e la capitalizzazione;

     d) l’incentivazione di forme di collaborazione e di aggregazione tra imprese;

     e) la formazione e l’implementazione delle competenze delle MPMI e la diffusione della cultura dell’imprenditorialità, in particolare tra i giovani, le donne e gli immigrati, anche al fine di agevolare i trasferimenti di imprese;

     f) la diffusione della cultura e delle buone pratiche di responsabilità sociale delle imprese, in coerenza con i principi della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni e quelli stabiliti in materia dall’Unione Europea, al fine di favorire uno sviluppo economico sostenibile sotto l’aspetto ambientale e sociale e volto alla valorizzazione delle risorse umane, a garanzia della qualità del lavoro, dei prodotti e dei servizi.

 

     Art. 4. (Semplificazione e concertazione)

     1. La Regione adotta gli strumenti necessari per favorire la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici, nonché l’omogeneità sul territorio regionale dei procedimenti relativi all’impresa.

     2. Nel dettare norme destinate ad avere effetti sulle imprese, la Regione si attiene ai principi di chiarezza e snellezza delle procedure e di adeguatezza, proporzionalità e gradualità degli oneri burocratici e amministrativi, compresi gli obblighi di dichiarazione, tenendo conto della dimensione delle imprese destinatarie, del numero di addetti e del settore merceologico di attività e si dota di strumenti di analisi preventiva e di verifica successiva degli effetti degli atti normativi.

     3. La valutazione preventiva dell’impatto economico delle iniziative legislative sulle imprese è condotta secondo i criteri stabiliti dal Capo III del Titolo I della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa).

     4. La politica di concertazione della Regione in materia di imprese si fonda sul confronto con le Associazioni regionali di categoria che sono rappresentate in ciascuna delle quattro Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura liguri, direttamente o mediante forme di apparentamento, e nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro o, laddove istituito, nel Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro e con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

     Art. 5. (Rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese)

     1. La Regione favorisce l’estensione dell’uso della tecnologia nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese e dell’interoperabilità tra le banche dati delle varie pubbliche amministrazioni.

     2. E’ fatto divieto alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, di chiedere alle imprese copie di documenti o certificazioni già in possesso della stessa o di altra Pubblica Amministrazione. La Regione sviluppa iniziative per agevolare l’acquisizione d’ufficio, anche in via telematica, della documentazione, con particolare riguardo ai documenti presenti nel Registro delle imprese e al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

     3. La Regione svolge azioni di coordinamento ed indirizzo, anche nei confronti degli enti strumentali o dipendenti della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato di cui all’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare alle imprese fornitrici di beni e servizi, anche attraverso un’attenta programmazione delle spese coerente con le risorse effettivamente disponibili, certezza e trasparenza dei tempi di pagamento, nel rispetto del termine di trenta giorni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e comunitaria.

 

     Art. 6. (Trasparenza delle informazioni e partecipazione agli appalti pubblici)

     1. La Regione favorisce, anche attraverso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la massima diffusione delle informazioni in materia di requisiti per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività d’impresa, nonché delle informazioni relative agli incentivi pubblici e all’accesso al finanziamento, compreso l’accesso ai mercati dei capitali di rischio.

     2. Al fine di facilitare la partecipazione delle MPMI alle gare di appalto, la Regione promuove altresì la più ampia diffusione delle informazioni relative agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

     3. Nella realizzazione delle grandi opere o infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, la Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di appalti pubblici, si adopera per individuare forme di coinvolgimento delle imprese aventi sede nei territori nei quali sono localizzati gli interventi, con particolare attenzione alle MPMI, anche in forma aggregata, e, altresì, per favorire, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, la suddivisione degli appalti in lotti o lavorazioni, evidenziando la possibilità del ricorso al subappalto, ove lo stesso risulti conveniente per l'economicità dei lavori, ferma restando l'inderogabilità delle norme relative ai minimi salariali e alle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché delle disposizioni in materia di contrasto al fenomeno mafioso.

     4. La Regione e gli enti di cui all’articolo 5, comma 3, non possono, nelle gare di appalto, richiedere alle imprese concorrenti qualifiche e requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto di gara, né requisiti che limitino la libera concorrenza.

     5. Le MPMI che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l’attestazione dei requisiti di idoneità.

 

     Art. 7. (Strumenti di incentivazione)

     1. La Regione, al fine di favorire la nascita e il rafforzamento delle MPMI, adotta i seguenti strumenti di incentivazione:

     a) favorisce l’accesso al credito da parte delle MPMI, specie nella prima fase di crescita, in particolare mediante il rafforzamento del sistema delle garanzie e del ruolo dei Confidi e la promozione di accordi con istituti di credito;

     b) promuove interventi di finanza strutturata per favorire la creazione d’impresa e gli investimenti delle MPMI, sia singole che aggregate, volti alla realizzazione di progetti finalizzati alla crescita di competitività;

     c) promuove, al fine di agevolare l’accesso delle MPMI al finanziamento e di incentivare la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, la sottoscrizione di accordi e protocolli d’intesa con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Banca europea degli Investimenti (BEI) per costruire piattaforme finanziarie dedicate alle MPMI, nonché alle imprese giovanili e a quelle femminili;

     d) garantisce, nell’ambito del sistema degli incentivi a favore delle imprese previsti da leggi o programmi regionali, una riserva minima del 60 per cento delle risorse alle MPMI e alle reti di imprese, di cui almeno il 30 per cento è destinato alle micro e piccole imprese.

     2. La Regione valorizza il ruolo delle Associazioni di rappresentanza delle MPMI e dei loro organismi operativi al fine di favorire lo sviluppo delle MPMI e di facilitarne l’accesso al sistema degli incentivi pubblici e dei finanziamenti, nonché il collegamento con il mondo della ricerca.

 

     Art. 8. (Aggregazioni d’impresa)

     1. Al fine di sviluppare la crescita e la competitività delle MPMI liguri, anche attraverso la loro integrazione con il sistema della grande impresa, la Regione attua politiche volte alla collaborazione tra imprese in tutti i settori della vita economica, favorendo in particolare la creazione delle seguenti forme di aggregazione:

     a) distretti industriali, distretti tecnologici e meta distretti, così come definiti dall’articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (Interventi da realizzarsi nell’ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti e delle aggregazioni d’impresa) e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) distretti del terziario, definiti come aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo dei settori di riferimento e del territorio, attraverso azioni di valorizzazione delle risorse naturali;

     c) filiere, definite come un insieme di imprese variamente specializzate, sia di produzione primaria sia manifatturiere, di servizi, artigiane e industriali, che svolgono attività tra loro collegate e integrate;

     d) reti di imprese, definite come aggregazioni funzionali tra imprese, anche tramite lo strumento del contratto di rete;

     e) contratto di rete, come definito dall’articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

 

     Art. 9. (Interventi per la qualificazione delle MPMI e la continuità aziendale)

     1. Al fine di implementare ed aggiornare le competenze delle MPMI, la Regione favorisce la loro integrazione nella comunità della ricerca, anche intensificando i rapporti con Università e mondo della ricerca e definisce, in concerto con le Associazioni di cui all’articolo 4, comma 4, azioni di sensibilizzazione delle giovani generazioni e percorsi per sviluppare la cultura imprenditoriale, anche tramite il recepimento e la diffusione di buone pratiche già messe in opera dalle stesse MPMI.

     2. La Regione favorisce politiche e programmi specifici mirati ad aggiornare e implementare le competenze delle MPMI, specie quelle familiari, le cooperative, nonché le imprese giovanili e quelle femminili, anche al fine dell’ammodernamento dei modelli gestionali e dei processi e/o prodotti dell’impresa. I programmi sono diretti in particolare all’acquisizione delle competenze manageriali e tecniche, nonché in materia ambientale ed energetica, al fine di incentivare un’economia basata su un uso delle risorse efficiente e sostenibile.

     3. Al fine di favorire il mantenimento della continuità aziendale, della base produttiva e di quella occupazionale, la Regione favorisce il trasferimento delle imprese, in particolare le micro e piccole imprese, promuovendo un sistema che faciliti l’incontro tra potenziali acquirenti e imprese potenzialmente trasferibili.

     4. Al fine di promuovere la cultura d’impresa nel rispetto del principio della parità di genere, la Regione attua iniziative nell’ambito dei sistemi di incentivazione previsti dalle discipline di settore, in coerenza col programma di cui all’articolo 25 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 26 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria).

 

     Art. 10. (Modifica all’articolo 57 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato))

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 11. (Modifica all’articolo 22 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali))

     1. (Omissis) [2].

 

     Art. 12. (Modifica all’articolo 46 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

     1. (Omissis) [3].


[1] Sostituisce il comma 2 dell'art. 57 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[2] Sostituisce il comma 3 dell'art. 22 della L.R. 11 marzo 2008, n. 3.

[3] Sostituisce il comma 1 dell'art. 46 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.