§ 4.1.177 - R.R. 7 febbraio 2012 n. 2.
Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:07/02/2012
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Domanda di autorizzazione sismica)
Art. 3.  (Progetti sottoposti a controllo. Commissione di sorteggio e commissioni sismiche)
Art. 4.  (Progetti non sottoposti a controllo)
Art. 5.  (Autorizzazione sismica e adempimenti per l'inizio lavori)
Art. 6.  (Interventi non soggetti ad autorizzazione sismica)
Art. 7.  (Controllo successivo all'ultimazione dei lavori)
Art. 8.  (Responsabilità)
Art. 9.  (Relazione di fine lavori, certificato di rispondenza e certificato di collaudo)
Art. 10.  (Progetti di adeguamento statico e sismico)
Art. 11.  (Repressione delle violazioni e sanatoria )
Art. 12.  (Diritti di segreteria)
Art. 13.  (Abrogazioni)
Art. 14.  (Disposizioni finali e transitorie)


§ 4.1.177 - R.R. 7 febbraio 2012 n. 2.

Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico

(B.U. 14 febbraio 2012, n. 6 - suppl. n. 9)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) stabilisce, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio dei lavori, per l'autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alla nuova classificazione sismica e per l'espletamento dei controlli.

2. In attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettera a), della l.r. 21/2009, nell'ottica di uno snellimento delle procedure e del processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, il presente regolamento, disciplina, altresì, un sistema informatizzato denominato OpenGenio che consente, per la gestione delle richieste di autorizzazione sismica, la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra Regione, utenti e sportello unico per l'edilizia, ed il cui funzionamento è disciplinato da un apposito manuale operativo [1].

3. Ai fini di cui al comma 2, i provvedimenti dell'amministrazione, le richieste e la documentazione prevista dal presente regolamento sono firmate digitalmente rispettivamente dai funzionari e dirigenti competenti nonché dai soggetti e professionisti interessati, ai sensi degli articoli 21 e 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e successive modificazioni e delle norme attuative dello stesso Codice. Le richieste e la documentazione di cui al presente comma sono trasmesse in formato pdf attraverso accesso web al sistema informatizzato, con l'utilizzo della posta elettronica certificata ai sensi degli articoli 6 e 45 del citato Codice nonché dell'ulteriore normativa vigente in materia.

 

     Art. 2. (Domanda di autorizzazione sismica)

1. Nelle zone sismiche del territorio della Regione, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dalla competente area del genio civile regionale in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

2. La domanda di autorizzazione sismica di cui al comma 1, redatta secondo gli allegati A e B al presente regolamento e il progetto esecutivo, conforme all'articolo 33, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), sono inviati informaticamente alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture ed allo sportello unico per l'edilizia dai professionisti indicati dall'articolo 93, comma 2, del D.P.R. 380/2001, unitamente alla relazione geologica e di modellazione sismica, nonché, per le opere non soggette a controllo, all'atto di asseverazione, firmato dal progettista, per l'attestazione che l'opera rientra tra le categorie indicate all'articolo 4, comma 1 e dal geologo, per l'attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2.

3. La verifica formale della completezza della documentazione trasmessa ai sensi del comma 2 è assolta, sulla base delle dichiarazioni rese dai progettisti nella compilazione della domanda, dalla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, che si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità dei dati inseriti nel sistema informatico.

4. Alle varianti si applica la medesima procedura prevista dal presente regolamento per il progetto principale.

5. In riferimento agli abitati da consolidare, la procedura prevista dall'articolo 61 del D.P.R. 380/2001 si intende assolta con gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

 

     Art. 3. (Progetti sottoposti a controllo. Commissione di sorteggio e commissioni sismiche)

1. Sulle domande di autorizzazione sismica pervenute mensilmente ai sensi dell'articolo 2, la Commissione sismica di cui al comma 5 effettua un controllo su un campione sorteggiato nella misura del:

a) 15 % nelle zone sismiche classificate 1, 2A e 2B;

b) 5% nelle zone sismiche classificate 3A e 3B.

2. Il sorteggio di cui al comma 1 è effettuato mediante una procedura informatica, da un'apposita commissione di sorteggio, istituita presso la direzione regionale competente in materia di infrastrutture, entro la prima decade di ogni mese successivo a quello della presentazione della domanda. L'esito del sorteggio è reso noto agli interessati entro e non oltre i successivi cinque giorni.

3. La commissione di sorteggio di cui al comma 2, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni, è validamente costituita con la maggioranza dei componenti designati, delibera con la maggioranza assoluta dei presenti ed è composta da:

a) il direttore regionale competente in materia di infrastrutture con funzioni di presidente, o suo delegato;

b) i dirigenti delle aree del genio civile regionale, o loro delegati;

c) un ingegnere, un architetto, un geologo, un geometra, un dottore agronomo o forestale, un perito agrario, un perito industriale edile designati dai rispettivi consigli nazionali tra gli iscritti nell'ambito della Regione;

d) un segretario individuato tra i dipendenti della direzione regionale competente in materia di infrastrutture.

4. I progetti di opere pubbliche e quelli relativi alle opere da realizzare con finanziamento pubblico, ad eccezione di quelli previsti all'articolo 4, ivi comprese la sopraelevazione e i progetti di adeguamento sismico di strutture esistenti, nonché di opere relative a strutture strategiche o rilevanti ai fini della protezione civile, come individuate da apposite deliberazioni della Giunta regionale, sono soggetti direttamente al controllo senza il sorteggio di cui al comma 1.

5. Al controllo dei progetti estratti ai sensi del comma 1 e dei progetti di cui al comma 4, previa istruttoria dell'area del genio civile competente, provvede un'apposita commissione denominata commissione sismica, istituita presso ciascuna area del genio civile regionale.

6. La commissione sismica di cui al comma 5, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni, è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti, si esprime con la maggioranza assoluta dei presenti ed è composta da:

a) il dirigente dell'area con funzioni di presidente o suo delegato;

b) almeno tre funzionari tecnici dell'area designati dal dirigente dell'area del genio civile;

c) un geologo, funzionario della struttura regionale competente in materia geologica, designato dal direttore regionale competente in materia di ambiente;

d) un segretario designato dal dirigente dell'area del genio civile tra il personale della stessa area.

7. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni di cui ai commi 2 e 5 non è riconosciuta alcuna indennità ai membri appartenenti all'amministrazione regionale, mentre per i membri esterni è corrisposto il solo gettone di presenza, calcolato ai sensi della normativa vigente in materia.

8. Le indagini minime obbligatorie di carattere geologico, geofisico e geotecnico da eseguire sono indicate nell'Allegato C al presente regolamento, fermo restando che per le opere relative a strutture strategiche o rilevanti ai fini della protezione civile, come individuate da apposite deliberazioni della Giunta regionale, è obbligatoria l'analisi di risposta sismica locale.

 

     Art. 4. (Progetti non sottoposti a controllo)

1. Non sono sottoposti al controllo di cui all'articolo 3 i progetti relativi alle seguenti opere, purchè soddisfino anche le condizioni indicate al comma 2:

a) nuovi edifici di civile abitazione non di uso pubblico e relative pertinenze con strutture in muratura, muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale;

b) totem e torri faro fino a 15 m di altezza;

c) stalle, fienili e locali agricoli con strutture in muratura, muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale;

d) rimesse e depositi con strutture in muratura, muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale e relative pertinenze;

e) muri di sostegno fino ad altezza massima di 3,50 metri compresa la fondazione;

f) tombe e cappelle gentilizie fino ad altezza massima fuori terra di 5,00 m;

g) cabine elettriche;

h) pensiline esterne in legno o metallo, pergolati con struttura in legno o metallo, scoperti o coperti da orizzontamenti amovibili di altezza inferiore a 3,50 m, tettoie con altezza massima pari a 3,50 m in legno o metallo con fondazione superficiale, loggiato con struttura portante in legno o metallo;

i) coperture di scale esterne con struttura in legno o metallo, aperture di un solaio di interpiano per passaggio scale e su solai di copertura per realizzazione di presa di luce, rampe pedonali comprese quelle necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche, recinzioni, ingressi carrabili o pedonali con altezza totale superiore a 1 m e inferiore a 3,50 m;

l) impianti per produzione di acqua calda e/o fotovoltaici gravanti sulla copertura del fabbricato il cui peso non ecceda 1,5 kN/mq, purché ciò non renda necessarie opere di rinforzo di intervento locale o di miglioramento;

m) piscine interrate ad uso privato, compresi locali tecnologici, di altezza massima pari a 3,50 m compresa la fondazione;

n) pannelli fotovoltaici, su strutture ancorate a terra con pali, di altezza massima pari a 3,50 m dal piano di campagna, non costituenti impianti di produzione di energia elettrica a media o alta tensione;

o) chioschi ed edicole poggianti direttamente a terra o con fondazione di tipo superficiale;

p) vani tecnici isolati interrati di altezza interna massima 3,50 m; soppalchi interni al piano terra con struttura portante indipendente;

q) insegne e cartellonistica di superficie massima superiore a mq 6 e fino a 20 mq, pannelli fono assorbenti e relative strutture di sostegno con altezza massima pari a 3,50 m, compresi i sostegni;

r) serbatoi e cisterne prefabbricate; silos in acciaio su fondazioni superficiali provvisti di certificazioni del produttore con altezza massima pari a 5,00 m, con esclusione di quelli contenenti materiali infiammabili, esplosivi o pericolosi per l'ambiente.

2. I progetti delle opere di cui al comma 1 non sono sottoposti al controllo purché soddisfino contemporaneamente anche le seguenti caratteristiche:

a) in relazione alla morfologia del sito, se trattasi di terreni con pendenza minore o uguale a 15° e con strutture di sostegno dei terreni tali da non interagire con la struttura dell'opera;

b) in relazione alla geologia del sito, se trattasi di terreni geologicamente stabili in cui non siano già evidenti e accertate una delle seguenti condizioni geologiche:

1) zone suscettibili a liquefazione;

2) zone in subsidenza o cedimenti differenziali del terreno;

3) zone suscettibili di amplificazione sismica o suscettibili di instabilità definite da studi validati dall'Ufficio Geologico e Sismico Regionale;

4) zone in frana e/o dissesto;

5) zone a rischio R3 o R4 per i Piani delle Autorità di Bacino competenti.

3. Per i progetti di cui al comma 1, alla domanda di autorizzazione sismica e alla documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, è allegato, altresì, l'atto di asseverazione firmato dal progettista dell'opera, per l'attestazione che la stessa rientra tra le categorie indicate al comma 1 e dal geologo, per l'attestazione della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

4. Per le opere di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, deve essere obbligatoriamente allegata anche la relazione geologica; negli altri casi in cui è possibile omettere la relazione geologica, l'omissione stessa deve essere asseverata congiuntamente dal progettista e dal geologo.

5. Le indagini minime obbligatorie di carattere geologico, geofisico e geotecnico da eseguire per i progetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, per i quali è obbligatoria la relazione geologica, sono indicate nell'Allegato C al presente regolamento.

6. L'area del genio civile competente si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione in corso d'opera su quanto asseverato dal progettista.

 

     Art. 5. (Autorizzazione sismica e adempimenti per l'inizio lavori)

1. L'autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001 è rilasciata con provvedimento del dirigente dell'area del genio civile competente, su parere della commissione sismica di cui al comma 5, entro 60 giorni dalla data del sorteggio.

2. Per i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non estratti, la direzione regionale competente in materia di infrastrutture rilascia un'attestazione di avvenuto deposito, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l'inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 5.

3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai progetti finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 78, 79 e 80 del D.P.R. 380/2001.

4. Per i progetti non sottoposti al controllo disciplinati dall'articolo 4, alla presentazione della domanda di autorizzazione sismica, la direzione regionale competente in materia di infrastrutture rilascia attestazione di avvenuto deposito, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l'inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 5.

5. A seguito del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica, l'inizio dei lavori deve essere comunicato allo sportello unico per l'edilizia e alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, con la sottoscrizione del proprietario, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché con la nomina e la relativa accettazione del collaudatore in corso d'opera.

6. L'inizio dei lavori, previa comunicazione di cui al comma 5, deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica ovvero dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio comunale, qualora lo stesso sia acquisito successivamente alla data dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica. La relativa ultimazione deve avvenire entro tre anni dalla data dell'inizio dei lavori.

7. L'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica è rinnovabile con le medesime modalità indicate all'articolo 2.

 

     Art. 6. (Interventi non soggetti ad autorizzazione sismica)

1. Non sono soggette all'autorizzazione sismica di cui all'articolo 2 le seguenti categorie di interventi:

a) opere temporanee, rimovibili di cantiere o per esposizione, baracche di cantiere e gru, ponteggi provvisionali con vita nominale inferiore a due anni;

b) limitati interventi sui tramezzi che non modifichino il comportamento deformativo degli elementi strutturali, né l'aumento del loro stato tensionale;

c) interventi su tamponature che non alterino la rigidezza del telaio né aumentino sensibilmente i carichi;

d) realizzazione o rifacimento di pavimentazioni, di impianti che non interessino elementi strutturali, di manti di copertura o lastrici, di ringhiere, cancelli mobili e barriere di protezione e recinzione con altezza massima di 1 m senza funzione di sostegno; solette e pavimentazioni appoggiate a terra; gabbionate o scogliere di altezza inferiore o uguale ad un metro;

e) arredi interni e scaffalature; controsoffitti leggeri; chiusure con infissi di porticati e logge;

f) sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti;

g) trasformazione di finestra in porta finestra, e viceversa, senza aumenti di dimensioni;

h) armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile; prefabbricati per la gestione di emergenze, quali container;

i) cartelloni e insegne, di superficie inferiore a 6 mq, non rientranti nella categoria asseverabile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q);

l) serre e serre solari a un piano con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni;

m) piccole costruzioni, siano esse prefabbricate o no, con superfici non superiori a 10,00 mq e di altezza massima di 3 metri;

n) strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo soggette ad autorizzazione delle competenti commissioni; impianti di illuminazione pubblica e privata;

o) pozzi e strutture per impiantistica correlata, a livello del terreno o interrate, purché non interagenti con la stabilità dei versanti; fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate, attraversamenti stradali in tubolari con diametro massimo pari ad 1 m;

p) rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose senza ancoraggi profondi.

 

     Art. 7. (Controllo successivo all'ultimazione dei lavori)

1. Il controllo successivo all'ultimazione dei lavori, ai fini del rilascio del certificato di rispondenza di cui all'articolo 9, è effettuato dal responsabile del procedimento o dal funzionario incaricato dell'area del genio civile regionale su un campione sorteggiato nella misura del 5 % su tutte le opere ultimate, con esclusione delle opere già soggette al controllo obbligatorio di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Il sorteggio previsto dal comma 1 è effettuato dalla commissione di sorteggio di cui all'articolo 3, comma 2, con le stesse modalità previste dall'articolo 3 medesimo.

 

     Art. 8. (Responsabilità)

1. Il progettista è responsabile della conformità delle opere progettate ai requisiti tecnici ed ai vincoli strutturali indicati nel D.P.R. n. 380/2001 e ai decreti interministeriali previsti dallo stesso D.P.R. in materia di edilizia antisismica, nonché della completezza e veridicità dei dati immessi nel sistema informatico.

2. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, sono responsabili della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali, esecutive, geologiche, geotecniche e della qualità dei materiali impiegati.

3. Il collaudatore in corso d'opera, nominato al momento della comunicazione di inizio lavori a cura e spese del committente, tra i professionisti indicati dall'articolo 93, comma 2, del D.P.R. 380/2001 e iscritto al proprio albo professionale da almeno dieci anni, è tenuto alla verifica della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, nonché ad inserire espressamente nella relazione di collaudo la dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato nei casi in cui l'opera non sia stata estratta ai fini del controllo successivo all'ultimazione dei lavori previsto dall'articolo 7.

 

     Art. 9. (Relazione di fine lavori, certificato di rispondenza e certificato di collaudo)

1. La relazione di fine lavori, prevista dall'articolo 65 del D.P.R. 380/2001, è redatta dal direttore dei lavori e trasmessa dal medesimo attraverso il sistema informatico alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture e allo sportello unico per l'edilizia.

2. Il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica, solo per le opere previste dall'articolo 62 del D.P.R. 380/2001, è rilasciato dal responsabile del procedimento o dal funzionario incaricato dell'area del genio civile regionale, nei casi in cui la stessa area abbia proceduto al controllo successivo all'ultimazione dei lavori per le opere previste dall'articolo 7.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2 e per tutte le opere, il certificato di rispondenza è sostituito dal certificato di collaudo previsto dall'articolo 67 del D.P.R. 380/2001, completo della dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato.

4. Il certificato di collaudo, di cui all'articolo 67 del D.P.R. 380/2001, è redatto per tutte le costruzioni realizzate con qualsiasi tipologia strutturale.

 

     Art. 10. (Progetti di adeguamento statico e sismico)

1. I progetti di adeguamento statico nonché quelli di adeguamento sismico, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture, nonché le procedure per il rilascio dei certificati di idoneità statico/sismica sono disciplinati dall'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), ferme restando le modalità di trasmissione attraverso il sistema informatizzato previste dall'articolo 1, comma 3, e il rilascio dell'attestato di avvenuto deposito.

 

     Art. 11. (Repressione delle violazioni e sanatoria )

1. I soggetti di cui all'articolo 103 del D.P.R. 380/2001, incaricati della vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, appena accertato un fatto costituente violazione alle vigenti norme sismiche, ai sensi dell'articolo 96 del citato D.P.R., compilano processo verbale trasmettendolo al comune e alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 96 e 97 del D.P.R. 380/2001.

2. Il dirigente dell'area genio civile regionale competente trasmette, in conformità a quanto previsto dall'articolo 96, comma 2, del D.P.R. 380/2001, il processo verbale con le sue deduzioni all'autorità giudiziaria competente, allo sportello unico per l'edilizia e al proprietario, specificando, qualora sussistano i presupposti per procedere in sanatoria, le modalità per adeguare l'opera alla normativa antisismica.

3. Il proprietario, in conformità a quanto previsto dall'allegato A al presente regolamento, può formulare controdeduzioni alle deduzioni di cui all'articolo 96, comma 2, del D.P.R. 380/2001, presentando un progetto di adeguamento dell'opera alla normativa antisismica, tramite le procedure stabilite nell'articolo 2 del presente regolamento.

4. Il dirigente di cui al comma 2, previo esame da parte della commissione sismica di cui all'articolo 3, comma 5, si esprime in merito alle controdeduzioni di cui al comma 3 e, in caso positivo, trasmette alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, allo sportello unico per l'edilizia, al proprietario ed alla autorità giudiziaria competente, l'approvazione in linea tecnica del progetto di adeguamento dell'opera alla normativa antisismica. Il rilascio del provvedimento in sanatoria è in ogni caso subordinato all'esito del procedimento penale.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto disposto dalla parte II, capo IV, sezione III, del D.P.R. 380/2001.

 

     Art. 12. (Diritti di segreteria)

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 13 agosto 2011, n.12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), per lo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sismica e per le altre attività disciplinate dal presente regolamento è prevista la corresponsione di diritti di segreteria la cui quantificazione e la relativa modalità di versamento è determinata con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale) e successive modifiche.

 

     Art. 13. (Abrogazioni)

1. Ai sensi della legge regionale 21/2009 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della l.r. n. 4/1985.

 

     Art. 14. (Disposizioni finali e transitorie)

1. Fino alla realizzazione e alla relativa messa a regime del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 2, continua a trovare applicazione anche la trasmissione cartacea della documentazione relativa al rilascio dell'autorizzazione sismica in conformità alla vigente normativa.

2. I progetti presentati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, rimangono disciplinati dalla normativa vigente in materia di autorizzazione sismica prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La direzione regionale competente in materia di infrastrutture cura la redazione di circolari esplicative finalizzate alla corretta applicazione del presente regolamento.

4. Con provvedimento del direttore regionale competente in materia di infrastrutture è approvata ulteriore modulistica di attuazione del presente regolamento.

 

 

ALLEGATI


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 3 maggio 2016, n. 10.