§ 2.7.227 - R.R. 24 gennaio 2012 n. 1.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/01/2012
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione della rubrica del capo II, del titolo IX del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 relativo al "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale" [...]
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 438 del regolamento regionale n. 1/2002)
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 439 del regolamento regionale n. 1/2002)
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 441 del regolamento regionale n. 1/2002)
Art. 5.  (Inserimento dell'articolo 443 bis nel regolamento regionale n. 1/2002)
Art. 6.  (Inserimento dell'articolo 444 bis nel regolamento regionale n. 1/2002)
Art. 7.  (Abrogazioni)
Art. 8.  (Disposizione di coordinamento)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 2.7.227 - R.R. 24 gennaio 2012 n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche.

(B.U. 7 febbraio 2012, n. 5)

 

Art. 1. (Sostituzione della rubrica del capo II, del titolo IX del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 relativo al "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale" e successive modifiche)

1. La rubrica del capo II del titolo IX del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche, è sostituita dal seguente:

 

"CAPO II

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni."

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 438 del regolamento regionale n. 1/2002)

1. L'articolo 438 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 438

(Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano il funzionamento e l'organizzazione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato Comitato, in attuazione dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 439 del regolamento regionale n. 1/2002)

1. L'articolo 439 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 439

(Composizione)

1. I membri del Comitato sono nominati dal Presidente della Regione tra i soggetti che abbiano maturato esperienza ed acquisito professionalità nelle materie concernenti le pari opportunità, il "mobbing" ed il contrasto alle discriminazioni. Il Comitato è composto:

a) dal presidente, scelto tra gli appartenenti all'amministrazione regionale con comprovata esperienza maturata in organismi analoghi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;

b) dai componenti effettivi designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli 40 e 43 del d.lgs. n. 165/2001 e da un pari numero di dipendenti in rappresentanza dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, per i casi di assenza dei titolari, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

c) dal responsabile della specifica struttura di supporto di cui all'articolo 441, comma 3, quale membro di diritto del comitato, in rappresentanza dell'ente;

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale, senza diritto di voto, e, in sua assenza, dal suo supplente;

3. Il vice presidente del Comitato è designato dal presidente del Comitato stesso, e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

4. L'attività svolta in qualità di componente effettivo e di supplente, nonché, di segretario, è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.

5. Il componente del Comitato che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive, viene considerato decaduto e viene richiesta la sua sostituzione. ".

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 441 del regolamento regionale n. 1/2002)

1. L'articolo 441 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 441

(Compiti)

1. Il Comitato, svolge compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito della tutela delle pari opportunità, del benessere lavorativo. In particolare il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) effettua, con specifico riferimento alla realtà regionale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell'unione europea;

b) individua i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini ed, in generale, la pari dignità delle persone nei luoghi di lavoro e promuove la diffusione di elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità, anche in collaborazione con l'ufficio del Consigliere di parità regionale di cui all'articolo 446 bis;

c) promuove interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;

d) propone iniziative dirette a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali morali o psicologiche nei luoghi di lavoro, anche attraverso lo svolgimento di indagini di clima e ad attività di studio del fenomeno nonché azioni volte alla diffusione ed alla conoscenza del codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali di cui all'allegato"S";

e) formula proposte di piani di azioni, interventi e progetti, anche volti all'attuazione di specifiche direttive comunitarie, nelle materie concernenti le pari opportunità, le discriminazioni in genere, nonché su ogni altra azione volta a favorire condizioni di benessere organizzativo;

f) formula proposte nelle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, in particolare:

1) accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;

2) progressioni di carriera, flessibilità degli orari di lavoro e congedi;

3) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui l'amministrazione è tenuta a valutare, anche nell'attribuzione di incarichi e funzioni più qualificate;

4) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;

g) svolge attività di studio del fenomeno del "mobbing" e pone in essere misure volte alla prevenzione od alla delimitazione delle conseguenze del fenomeno stesso, anche attraverso attività di ascolto, orientamento e di prima assistenza nei confronti del personale dipendente regionale. Per le suddette finalità, il Comitato trasmette periodicamente al datore di lavoro, dati ed informazioni relativi all'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;

h) redige, entro il 30 marzo di ciascun anno, una relazione riferita all'anno precedente sull'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni ed alle violenze morali e psicologiche, che tenga conto, inoltre, dei dati forniti dall'amministrazione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e della relazione redatta ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 recante "Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche". La relazione annuale è trasmessa ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionali, nonché al personale dirigente dell'amministrazione regionale;

i) assolve, ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. n.165/2001, ad ogni altra incombenza già di competenza del Comitato regionale per le pari opportunità.

2. Gli effetti delle iniziative di cui al comma 1, assunte in sede di negoziazione decentrata, formano oggetto di valutazione da parte del Comitato, che elabora e diffonde uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per categorie e profili professionali, anche in relazione alle assunzioni, alla formazione e promozione professionale, ai passaggi di categoria e alla progressione economica all'interno della categoria, nonché alla retribuzione complessiva di fatto percepita.

3. Il Comitato si avvale per l'attività tecnico-amministrativa di una struttura di supporto operante all'interno della direzione regionale competente in materia di pari opportunità.".

 

     Art. 5. (Inserimento dell'articolo 443 bis nel regolamento regionale n. 1/2002)

1. Dopo l'articolo 443 del regolamento regionale n. 1/2002, è inserito il seguente:

 

"Art. 443 bis. (Informazione e formazione)

1. La struttura del datore di lavoro, nell'ambito delle competenze attribuite in materia di formazione del personale, assume iniziative e programma interventi per sensibilizzare tutti i dipendenti sulle problematiche di cui alle presenti disposizioni, in conformità agli orientamenti definiti dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).".

 

     Art. 6. (Inserimento dell'articolo 444 bis nel regolamento regionale n. 1/2002)

1. Dopo l'articolo 444 del regolamento regionale n. 1/2002, è inserito il seguente:

 

"Art. 444 bis. (Collaborazione con altri organismi)

1. Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato si avvale della collaborazione di altri organismi, secondo le modalità indicate dalla Direttiva dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le pari opportunità del 4 marzo 2011 concernente le "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", ed in particolare collabora con:

a) il Consigliere nazionale di pari opportunità, prevista dall'articolo 57 del d.lgs. 165/2001;

b) l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica;

c) gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 dicembre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).".

 

     Art. 7. (Abrogazioni)

1. Il capo III del titolo IX e gli articoli da 447 a 451 del regolamento regionale n. 1/2002 sono abrogati.

 

     Art. 8. (Disposizione di coordinamento)

1. I riferimenti contenuti nel regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni relativi al Comitato per le pari opportunità ed al Centro anti-mobbing sono da intendere riferiti al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di cui all'articolo 438 del regolamento regionale n. 1/2002, come modificato dal presente regolamento.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.